Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sul credito al consumo
                            Legge  cantonale di applicazione alla Legge federale  sul credito al consumo  (LALCC)  (del 2 giugno 2003)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La presente legge disciplina l’applicazione della legge federale sul credito al consumo  del  23  marzo  2001  (LCC),  nonché  della  relativa  ordinanza  federale,  e  in  particolare  la  procedura  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  concessione  e  di  mediazione  di  crediti  al consumo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Documentazione
Art. 3
                            1  La persona fisica deve presentare la domanda accompagnata dai seguenti documenti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La persona giuridica deve presentare la domanda accompagnata dai seguenti documenti:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Autorità competente può richiedere la presentazione di ulteriore documentazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di informazione
Art. 4
                            La   persona   a   beneficio   dell’autorizzazione   deve   immediatamente   comunicare  all’Autorità  competente  ogni  cambiamento  dei  dati  indicati  nella  domanda  di  autorizzazione,  nei  suoi allegati o nei successivi aggiornamenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca dell’autorizzazione
Art. 5
                            1  L’autorizzazione  è  revocata  quando  le  condizioni  per  il  suo  rilascio  non  sono  più  adempiute,  quando  la  persona  beneficiaria  abbia  fornito  informazioni  rilevanti  non  veritiere,  quando  non  abbia  comunicato  tempestivamente  importanti  cambiamenti  dei  dati  indicati  al  momento  della  domanda  o  successivamente,  o  quando  abbia  violato  ripetutamente  gli  obblighi  degli art. 25 e seguenti LCC.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procedura è avviata d’ufficio o su segnalazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La revoca è pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Misure particolari
Art. 6
                            1  L’Autorità competente ordina tutte le misure atte ad interrompere una situazione di fatto  contraria  alla  legge,  e  segnatamente  la  cessazione  dell’attività  di  concessione  e  mediazione  di  crediti al consumo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 7
                            1  È  punita  con  la  multa  fino  a  fr.  10'000.--  la  persona  che  commette  infrazioni  alla  presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  punita  con  la  multa  fino  a  fr.  20’000.--  la  persona  che  esercita  l’attività  di  concessione  e  di  mediazione di crediti senza autorizzazione o dopo la revoca dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 8
                            1  Contro la decisione di multa del Dipartimento è data opposizione ai sensi del Codice di  procedura penale del 5 ottobre 2007.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro ogni altra decisione del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            5  La persona segnalante non è parte nel procedimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 9
                            La tassa per il rilascio dell’autorizzazione è di fr. 2000.-- al massimo, quella annuale di  esercizio è di fr. 1000.-- al massimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto transitorio
Art. 10
                            L’autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  concessione  e  di  mediazione  di  crediti  al  consumo deve essere domandata entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 11
                            1  Trascorso  il  termine  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne determina l’entrata in vigore.  4  Pubblicata nel BU  2003  , 249.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 255.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. abrogato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 473.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Entrata in vigore: 1° gennaio 2004 - BU 2003, 250.