Regolamento della legge cantonale di applicazione delle norme federali concernenti le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri
                            Regolamento  della legge cantonale di applicazione delle norme  federali concernenti le misure coercitive in materia  di diritto degli stranieri  (RLamc)  1  (del 28 maggio 1997)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  d e c r e t a :  TITOLO I  Autorità e competenze  Sezione della popolazione  Ufficio della migrazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’Ufficio  della  migrazione  della  Sezione  della  popolazione  è  l’autorità  competente  per  Polizia cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Polizia cantonale:  sente la persona straniera;  esegue  gli  ordini  della  Sezione  della  popolazione  e  del  Giudice  delle  misure  coercitive  (in  seguito Giudice);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  decide i provvedimenti sostitutivi giusta l’art. 2 della legge cantonale di applicazione;  informa la persona designata dalla persona incarcerata a norma dell’art. 81 cpv. 1 LStr;  ordina ed esegue la perquisizione personale di cui all’art. 70 cpv. 1 LStr;  collabora d’intesa con le altre autorità al reperimento dei necessari certificati;  trasmette gli atti al giudice;  ordina il fermo ai sensi dell’art. 73 LStr;  può ordinare il divieto di accesso o di abbandono del territorio (art. 74 LStr).  Sezione della popolazione  Ufficio della migrazione  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione:  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Ingresso modificato dal R 19.8.2008; in vigore dal 22.8.2008 - BU 2008, 510.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3     Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014, 455; precedenti modifiche: BU 2004, 211; BU 2008, 510; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            74.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 23.6.2015; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2015, 354; precedenti modifiche: BU 2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            510; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74; BU 2014, 455.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5     Art.  modificato  dal  R  19.8.2008;  in  vigore  dal  22.8.2008  -  BU  2008,  510;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2004, 211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Lett. modificata dal R 20.10.2009; in vigore dal 1.11.2009 - BU 2009, 461.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7     Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014, 455; precedenti modifiche: BU 1998, 431; BU 2009, 197; BU 2009, 461; BU 2011, 74.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8     Art.  modificato  dal  R  20.10.2009;  in  vigore  dal  1.11.2009  -  BU  2009,  461;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1998, 431.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9     Denominazione modificata in «Ufficio della migrazione» dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014, 455; precedenti modifiche: BU 2004, 211; BU 2009, 197; BU 2011, 74.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  cura i contatti con le preposte autorità federali;  collabora con la Polizia cantonale al reperimento dei necessari certificati;  informa l’Ufficio sociale se la persona è minorenne;  invia gli atti in suo possesso al Giudice.  Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure  La  Sezione  dell'esecuzione  delle  pene  e  delle  misure  è  l'autorità  preposta  in  merito  al  Ufficio del servizio sociale  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Ufficio  del  servizio  sociale  vaglia  i  provvedimenti  a  favore  delle  persone  minorenni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  applicabile  la  legge  per  la  protezione  della  maternità,  dell’infanzia,  della  fanciullezza  e  TITOLO II  Carcerazione, locali e regime  Locali  (art. 14 LCant.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  carcerazione  viene  eseguita  in  locali  adeguati  allo  scopo  delle  misure  coercitive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ordinamento del comparto LMC o di altre strutture è fissato da un regolamento interno emanato  Informazione  (art. 16 LCant.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ogni  persona  straniera  carcerata  è  informata  sull'organizzazione  e  il  funzionamento
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'informazione è fatta in una lingua che la persona straniera capisce; negli altri casi la Direzione  Colloquio d'entrata  Entro  5  giorni  dal  suo  arrivo,  la  persona  straniera  carcerata  ha  un  colloquio  con  un  Assistenza medica  (art. 17 LCant.)  La  persona  straniera  carcerata  beneficia  dell'assistenza  medica  da  parte  del  servizio  Assistenza sociale  La persona straniera carcerata può beneficiare dell'assistenza sociale fornita dall'Ufficio  Assistenza spirituale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ad ogni persona straniera carcerata è salvaguardato il diritto di praticare liberamente
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  straniera  carcerata  può  usufruire  dell'assistenza  spirituale  da  parte  dei  ministri  Lavoro  (art. 18 LCant.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  persona  straniera  carcerata  ha  la  possibilità  di  svolgere  un'attività  lavorativa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  quanto  possibile,  la  Direzione  fornisce  un'occupazione  lavorativa  alla  persona  straniera
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per l'attività lucrativa è assegnata una remunerazione il cui ammontare giornaliero è stabilito dalla
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Lett. abrogata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Nota marginale modificata dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Cpv. modificato dal R 4.5.2004; in vigore dal 7.5.2004 - BU 2004, 211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. modificato dal R 6.6.2000; in vigore dal 9.6.2000 - BU 2000, 208.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Passeggio e esercizio fisico  (art. 19 LCant.)  Oltre al diritto quotidiano al passeggio, la persona straniera carcerata ha la possibilità di  Corrispondenza  (art. 20 LCant.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  corrispondenza  epistolare  in  arrivo  e  in  partenza  non  è  limitata  e  di  regola  non  è
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   corrispondenza   telefonica,   a   spese   della   persona   straniera   carcerata,   è   regolata   da  Visite  (art. 21 LCant.)  Gli orari e la durata delle visite sono stabiliti dal regolamento interno.  Disciplina
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  persona  straniera  carcerata  osserva  le  norme  del  presente  regolamento  e  gli  altri
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è  sottoposta  alla  disciplina  del  comparto  LMC  e  si  conforma  alle  disposizioni  e  agli  ordini  Sanzioni  (art. 24 LCant.)  In caso di inosservanza delle regole disciplinari la Sezione dell'esecuzione delle pene e  il richiamo;  l'ammonizione scritta;  la soppressione delle agevolazioni ottenute;  la limitazione totale o parziale, cumulativa o meno, dei diritti di cui agli art. 14-21 della legge  cantonale di applicazione;  l'isolamento cellulare per la durata massima di 5 giorni.  Reclamo  (art. 25 LCant.)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   persona   straniera   carcerata   può   rivolgere   istanze   o   reclami   alla   Sezione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il reclamo contro le sanzioni di cui all'art. 17 è inoltrato alla Sezione dell'esecuzione delle pene e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il reclamo deve essere evaso entro due giorni lavorativi.  Scarcerazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Nessuna  persona  straniera  può  essere  scarcerata  senza  un  ordine  scritto  datato  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Rimangono riservati i casi in cui la data della scarcerazione fosse già stata prevista.  TITOLO III  Disposizioni finali  Entrata in vigore  Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1997  , 299.