Legge concernente l’adeguamento degli stipendi statali al rincaro
                            Legge  concernente l’adeguamento degli stipendi statali  al rincaro
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (del 10 giugno 1985)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 14 maggio 1985 n. 2859 A del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Principio  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  stipendi  e  le  indennità  per  famiglia  e  figli  dei  dipendenti  dello  Stato  e  dei  docenti  comunali  e  le  rendite  dei  Consiglieri  di  Stato  e  dei  magistrati  versate  dallo  Stato  sono  adeguati  all’evoluzione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo.  Adeguamento  annuale  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’adeguamento degli stipendi e delle rendite è stabilito dal Consiglio di Stato al 1°  gennaio di ogni anno, sulla base dell’indice nazionale mensile effettivo dei prezzi al consumo di  novembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Indennità completiva  Art. 3  In caso di  un aumento del costo della vita superiore al 6% all’anno, il Consiglio di Stato,  consultate le organizzazioni dei dipendenti, può stabilire il pagamento di una indennità completiva  parziale o totale.  Art. 4  -  5  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Entrata in vigore  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            1  Decorsi i term  ini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.  Norma transitoria generale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’adeguamento al  rincaro delle rendite in corso e future è sospeso temporaneamente sino al limite  cumulato del 5% a contare dall’entrata in vigore della presente disposizione.  Il rincaro non concesso non è più ricuperato.  L’adeguamento al rincaro riprende contemporaneament  e per tutte le rendite, a partire dal momento  in cui è raggiunto il 5%.  Pubblicata nel BU  1985  , 302 e 320.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005  -  BU 2004, 485 e 488; precedente modifica:  BU 1987, 376.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art. modificato dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005  -  BU 2004, 485 e 488.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cpv. abrogato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1  .1.1988  -  BU 1987, 376.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art. abrogati dalla L 9.11.2004; in vigore dal 1.1.2005  -  BU 2004, 485 e 488.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Art. modificato dalla L 24.11.1987; in vigore dal 1.1.1988  -  BU 1987, 376.