Regolamento di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti
                            Regolamento  di applicazione dell’ordinanza federale sulla protezione  da radiazioni non ionizzanti  (RORNI)  (del 26 giugno 2001)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  Richiamati:  -  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  d e c r e t a :  TITOLO I  Generalità
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e campo di applicazione
Art. 1
                            Il presente regolamento disciplina l’applicazione delle norme della legge federale sulla  protezione  dell’ambiente  del  7  ottobre  1983  (LPAmb)  e  della  relativa  ordinanza  federale  del  23  dicembre 1999 (ORNI) nel settore della protezione dalle radiazioni non ionizzanti, nella misura in  cui essa compete ad autorità o altri enti nel Cantone.  Art. 2  ...  2  TITOLO II  Autorità competenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento
Art. 3
                            1  Il   Dipartimento   del   territorio   (in   seguito:   Dipartimento)   è   l’autorità   incaricata  dell’attuazione delle norme di cui all’art. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso vigila sulla loro corretta applicazione e coordina i rapporti con l’autorità federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  In particolare:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Sezione protezione aria e acqua
Art. 4
                            1  La Sezione protezione aria e acqua (in seguito: SPAA) coadiuva il Dipartimento nello  svolgimento dei compiti e delle competenze decisionali ad esso attribuiti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La SPAA, in generale, esegue in questo settore i compiti d’attuazione e prende le decisioni non  altrimenti attribuite per competenza ad altre autorità. Esso è in particolare l’autorità competente a:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso modificato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art.  abrogato  dalla  sentenza  13.6.2002  del  Tribunale  federale;  in  vigore  dal  13.6.2002  -  FU  2002,
                        
                        
                    
                    
                    
                5512.
                            f)  TITOLO III  Impianti per la telecomunicazione mobile e fissa senza filo
                        
                        
                    
                    
                    
                Pianificazione e coordinamento
Art. 5
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  scelta  dei  siti  per  l’installazione  degli  impianti  deve  essere  di  principio  coordinata,  per permettere una loro razionale distribuzione sul territorio e, se fattibile, il loro uso comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1bis  Gli   impianti   ubicati   al   di   fuori   della   zona   edificabile   necessitano   di   un’autorizzazione  eccezionale  giusta  l’art.  24  della  Legge  federale  del  22  giugno  1979  sulla  pianificazione  del  territorio  (LPT).  In  tal  senso,  gli  operatori  di  una  concessione  federale  (in  seguito:  operatori)  devono  fornire  i  dati  necessari  al  coordinamento,  in  particolare  la  pianificazione  dei  siti  e  le  giustificazioni delle scelte effettuate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il coordinamento dei siti per l’installazione degli impianti, può essere regolato tramite convenzione  tra il Dipartimento e gli operatori.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione e procedura
Art. 6
                            1  Gli impianti e le modifiche che comportano un aumento dei valori d’immissione devono  essere autorizzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È applicabile la procedura ordinaria della domanda di costruzione ai sensi della legge edilizia. ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli impianti di telefonia mobile e le stazioni di radiocomunicazione con una potenza equivalente  irradiata  (ERP)  inferiore  a  6  W  non  necessitano  di  un’autorizzazione  ai  sensi  del  presente  regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Sono riservate le procedure di competenza dell’autorità federale.  TITOLO IV  Informazione e risanamenti
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di informare e notificare
Art. 7
                            1  Gli  operatori  sono  tenuti  a  fornire  alla  SPAA  tutte  le  informazioni  necessarie  relative  agli impianti esistenti ed a quelli pianificati soggetti all’ORNI. In particolare essi devono presentare:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi aggiornano regolarmente i dati di cui al cpv.1 e notificano, senza indugio, tutte le modifiche  degli  impianti,  segnatamente  le  costruzioni,  gli  spostamenti  o  i  cambiamenti  di  potenza  o  di  direzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Risanamento degli impianti esistenti
Art. 8
                            1  Le   priorità   d’intervento   sono   fissate   in   funzione   del   pregiudizio   potenziale   e  dell’importanza delle misure tecniche da adottare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al titolare dell’impianto oggetto di un ordine di risanamento deve essere garantita la possibilità di  presentare delle proposte entro un congruo termine non inferiore a 15 giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nella  misura  in  cui  le  proposte  sono  esaminate  nell’ambito  di  una  procedura  regolata  da  altre  leggi, l’autorità decisionale da queste designata tiene conto dell’avviso formulato dalla SPAA.  TITOLO V  Tasse e spese
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dal R 22.10.2013; in vigore dal 5.11.2013 - BU 2013, 439.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv. abrogato dal R 21.1.2015; in vigore dal 23.1.2015 - BU 2015, 13.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            La seconda frase del cpv. 2 è stata abrogata dalla sentenza 13.6.2002 del Tribunale federale; in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                dal 13.6.2002 - FU 2002, 5512.
                            Art. 9-10     ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  TITOLO VI  Disposizioni finali e transitorie  Art. 11  ...  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 12
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  8  Pubblicato nel BU  2001  , 172.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. abrogati dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Art. abrogato dal R 17.5.2005; in vigore dal 1.1.2006 - BU 2005, 341.
                        
                        
                    
                    
                    
                8
                            Entrata in vigore: 3 luglio 2001 - BU 2001, 175.