Legge di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero
                            Legge  di applicazione del codice di diritto processuale civile svizzero  (LACPC)  (del 24 giugno 2010)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  -  d e c r e t a :  Capitolo primo  Campo d’applicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 1
                            1  La   presente   legge   disciplina   l’organizzazione   delle   autorità   di   conciliazione   e  l’applicazione del codice del 19 dicembre 2008 di diritto processuale civile svizzero (CPC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le  disposizioni  della  legge  del  10  maggio  2006  sull’organizzazione  giudiziaria  e  della legge del 18 aprile 1911 di applicazione e complemento del Codice civile svizzero.  Capitolo secondo  Autorità di conciliazione
                        
                        
                    
                    
                    
                I. Giudice di pace
Art. 2
                            Il giudice di pace funge da autorità di conciliazione nei casi indicati dall’articolo 31 della  legge del 10 maggio 2006 sull’organizzazione giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                II. Segretario assessore, pretore e pretore aggiunto
Art. 3
                            1  Il segretario assessore funge da autorità di conciliazione nelle altre cause, riservate le  competenze  delle  autorità  di  conciliazione  in  materia  di  locazione  e  affitto  di  abitazioni  e  di  locali  commerciali e di parità dei sessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  pretore  e  il  pretore  aggiunto  eseguono  i  tentativi  di  conciliazione  in  caso  di  impedimento  del  segretario assessore o qualora lo esiga il buon funzionamento della pretura.
                        
                        
                    
                    
                    
                III. Locazione e affitto
1. Giurisdizione
Art. 4
                            Per le controversie in materia di locazione e affitto di abitazioni e di locali commerciali,  come pure di posteggi e di terreni sono istituiti i seguenti Uffici di conciliazione:  1  a)  b)  c)  d)  2  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Frase modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Lett. modificata dalla L 23.9.2014; in vigore dal 14.11.2014 - BU 2014, 488.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  h)  i)  l)  m)   Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Composizione
Art. 5
                            1  L’Ufficio  è  composto  di  un  presidente  neutrale,  un  rappresentante  dei  locatori  e  un  rappresentante  dei  conduttori.  Almeno  uno  dei  membri  dell’Ufficio  deve  avere  una  formazione  giuridica. Per ogni componente dell’Ufficio è designato un supplente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presidente e il suo sostituto devono essere neutrali. Non sono in particolare considerati neutrali  le persone ammesse alla rappresentanza processuale giusta l’art. 12 cpv. 1 lett. a.
                        
                        
                    
                    
                    
                IV. Parità dei sessi
Art. 6
                            1  Per le controversie secondo la legge federale del 24 marzo 1995 sulla parità dei sessi  è istituito un ufficio di conciliazione con giurisdizione sull’intero Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ufficio  si  compone  di  un  presidente,  di  due  rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  e  di  due  rappresentanti dei lavoratori, del settore pubblico e privato, e dei loro supplenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’ufficio  siede  nella  composizione  di  cinque  membri;  esso  può  sedere  nella  composizione  di  tre  membri nel caso di controversie semplici.
                        
                        
                    
                    
                    
                V. Norme comuni
1. Nomina
Art. 7
                            I  presidenti  e  i  membri  degli  uffici  di  conciliazione  in  materia  di  locazione  di  locali  d’abitazione  e  commerciali  e  di  affitto  e  dell’ufficio  di  conciliazione  in  materia  di  parità  dei  sessi  sono  nominati  dal  Consiglio  di  Stato  per  un  periodo  di  quattro  anni,  sentite  le  organizzazioni  interessate.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Organizzazione
Art. 8
                            1  Le spese di funzionamento degli uffici di conciliazione sono poste a carico dello Stato  che ne organizza il segretariato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La segreteria degli uffici di conciliazione in materia di locazione e affitto viene affidata di regola a  un  funzionario  dei  comuni  di  sede,  i  quali  mettono  inoltre  a  disposizione  i  locali  e  le  attrezzature  necessari.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Procedura
Art. 9
                            La  procedura  davanti  alle  autorità  di  conciliazione  è  disciplinata  dagli  articoli  202  e  seguenti CPC.  Capitolo terzo  Divieto giudiziale
                        
                        
                    
                    
                    
                Divieto giudiziale
Art. 10
                            1  L’azione di convalida del divieto giudiziale è di competenza del pretore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato designa l’autorità amministrativa competente a infliggere la multa.  Capitolo terzo bis  5  Assistenza giudiziaria internazionale
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza giudiziaria internazionale in materia civile
                            Art. 10a  6  1  Il  Tribunale  di  appello  è  competente  per  la  notifica  degli  atti  giudiziari  nell’ambito  dell’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il pretore è competente per l’esecuzione delle commissioni rogatorie, riservati i casi in cui la legge  attribuisce la competenza per materia al Tribunale di appello.  Capitolo quarto
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Capitolo introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. introdotto dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norme di procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Deliberazione
Art. 11
                            La deliberazione non è pubblica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rappresentanza
Art. 12
                            1  In  applicazione  dell’articolo  68  capoverso  2  lettera  d  CPC,  limitatamente  alle  cause  condotte in procedura semplificata (art. 243 e seguenti CPC) e in procedura sommaria (art. 248 e  seguenti CPC), la rappresentanza processuale professionale è pure riconosciuta:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Alle persone sopraindicate sarà riconosciuta la rappresentanza processuale solo alla condizione  che:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione effettiva
Art. 13
                            8  Le polizie comunali e, in via sussidiaria, la polizia cantonale sono le autorità competenti  ai sensi dell’articolo 343 capoverso 3 CPC.
                        
                        
                    
                    
                    
                Conservazione e consultazione degli atti
                            Art. 13a  9  1  Gli  atti  relativi  alla  procedura  di  conciliazione  vengono  conservati  presso  l’autorità  di  conciliazione  competente,  gli  atti  giudiziari  presso  il  giudice  competente.  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce i termini di conservazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorità che conserva gli atti decide sulla consultazione di atti di procedure concluse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  consultazione  degli  atti  viene  autorizzata  se  può  essere  fatto  valere  un  interesse  degno  di  tutela e se preponderanti interessi pubblici o privati non vi si oppongono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  decisioni  concernenti  la  consultazione  degli  atti  sono  impugnabili  mediante  reclamo  entro  30  giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 319 e seguenti CPC.  Capitolo quinto  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento d’applicazione
Art. 14
                            Il  Consiglio  di  Stato  emana  i  regolamenti  necessari  per  l’applicazione  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 15
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Pubblicata nel BU  2010  , 311.  Diritto transitorio della legge del 24 giugno 2010 di applicazione  del codice di diritto processuale civile svizzero
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Lett. modificata dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 4.6.2012; in vigore dal 10.8.2012 - BU 2012, 365.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art. introdotto dalla L 14.12.2015; in vigore dal 5.2.2016 - BU 2016, 41.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Entrata in vigore: 1° gennaio 2010 - BU 2010, 311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Le  decisioni  di  inibizione  dell’uso  illecito  di  un  fondo  a  scopo  di  posteggio  emanate  sulla  base  dell’articolo 375  bis   e dell’articolo 375  ter   capoverso 1 del Codice di procedura civile del 17 febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1971 decadono il 31 dicembre 2020; la procedura volta a infliggere la multa è retta dalla legge del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.