Legge concernente il rinnovo di abitazioni
                            1  Legge  concernente il rinnovo di abitazioni  1  (del 12 settembre 1978)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 22 novembre 1977 n. 2267 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Il Cantone favorisce, mediante l’assegnazione di sussidi il rinnovo di abitazioni, allo scopo  di salvaguardare gli spazi abitativi e migliorare la qualità delle condizioni d’abitazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 2
                            1  Il Consiglio di Stato decide sulle domande di sussidiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Dipartimento vigila sull’applicazione del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi finanziari
Art. 3
                            Per  la  copertura  delle  spese  derivanti  dall’applicazione  del  presente  decreto  è  stanziato  un credito di fr. 9’000’000.- ritenuti dei versamenti annui massimi di fr. 900’000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sussidi
Art. 4
                            Il sussidio cantonale è destinato a finanziare parzialmente i costi del capitale investito nel  rinnovo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari
Art. 5
                            1  Possono  beneficiare  del  sussidio  i  proprietari  di  abitazioni  idonee  al  rinnovo  ai  sensi  degli articoli 6, 7 e 8.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’aiuto  è  concesso  per  il  rinnovo  di  abitazioni  destinate  alle  persone  di  condizioni  economiche  modeste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato definisce i limiti di reddito e di sostanza per regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni
Art. 6
                            1  I  sussidi  cantonali  sono  concessi  solo  per  il  rinnovo  di  abitazioni,  escluse  le  residenze  secondarie, costruite almeno 25 anni prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza   di   sussidio   può   essere   presa   in   considerazione   solo   se   corredata   dalla   relativa  autorizzazione  cantonale  a  costruire  e  dalla  licenza  edilizia  comunale  (art.  45  legge  edilizia  cantonale)  o  dalla  notifica  dei  lavori  al  Municipio  (art  .   36  regolamento  di  applicazione  della  legge  edilizia).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono  concessi  sussidi  solo  per  lavori  iniziati  dopo  l’accoglimento  dell’istanza  di  sussidio.  L’inizio  anticipato è permesso in casi particolari solo previa autorizzazione scritta del Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi sussidiabili
Art. 7
                            1  Sono sussidiabili esclusivamente i costi dei lavori di rinnovo o intesi a creare sufficiente  spazio abitativo in abitazioni esistenti, in misura compresa fra fr. 5’000.- e fr. 50’000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
2
                            2  Se i costi del rinnovo superano i fr. 50’000.- la parte di spesa eccedente questa somma non viene  presa in considerazione per il calcolo del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il costo del rinnovo non deve superare il costo di una costruzione a nuovo sostitutiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi non sussidiabili
Art. 8
                            1  Non sono sussidiabili le spese di manutenzione e di riparazioni ordinarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non  sono  parimenti  sussidiabili  le  installazioni  di  lusso  quali  piscine,  saune,  installazioni  sanitarie  particolarmente costose, ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammontare
Art. 9
                            Il  sussidio  cantonale  è  costituito  da  un  contributo  annuo  alla  rimunerazione  del  capitale  pari al 4,5% dei costi sussidiabili, per un periodo di 10 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 10
                            1  La domanda di sussidio deve essere inoltrata al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il regolamento stabilisce i documenti da presentare.
                        
                        
                    
                    
                    
                Distribuzione regionale degli interventi
Art. 11
                            1  Al  fine  di  garantire  un’equa  distribuzione  regionale  degli  interventi,  l’ammontare  dei  sussidi concessi per lavori di rinnovo effettuati in zone urbane non potrà superare i 2/3 della somma  stanziata con il presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato definisce la zona urbana per regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pagamento dei sussidi
Art. 12
                            1  Il calcolo del sussidio è effettuato in base al preventivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il consuntivo deve essere presentato entro 20 mesi dalla risoluzione governativa di sussidiamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Decorso questo termine il diritto al sussidio decade.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Dipartimento approva i conti ed effettua i pagamenti secondo le modalità previste dall’articolo 9,  entro il primo trimestre d’ogni anno successivo all’approvazione stessa.  Capitolo II
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 13
                            Le  abitazioni  il  cui  rinnovo  è  sussidiato  dal  Cantone,  sottostanno  per  la  durata  dei  pagamenti  del  sussidio,  al  controllo  delle  pigioni  e  delle  condizioni  economiche  di  chi  occupa  l’abitazione come proprietario o come inquilino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pigione ammessa
Art. 14
                            Dopo il rinnovo la pigione si compone di:  a)  la pigione prima del rinnovo, riservato l’art. 16,  b)  gli interessi dei costi di rinnovo dedotti i sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Base di calcolo
Art. 15
                            L’interesse del capitale per il costo del rinnovo è calcolato al massimo, ai tassi ipotecari  praticati  dalla  Banca  dello  Stato  del  Cantone  Ticino.  Il  capitale  proprio  è  rimunerato  al  tasso  d’interesse della seconda ipoteca della Banca dello Stato del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                Prima determinazione
Art. 16
                            Il Dipartimento stabilisce la pigione ammessa per l’abitazione rinnovata. In particolare se  la  pigione  prima  del  rinnovo  risulta  abusiva,  conformemente  alla  legislazione  federale,  o  troppo  elevata rispetto a quella in uso nella località, essa va ridotta per la determinazione della pigione dopo  il rinnovo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aumento e diminuzione
Art. 17
                            1  Ogni  aumento  di  pigione  deve  essere  preventivamente  notificato  al  Dipartimento  per  l’approvazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  il  tasso  ipotecario  viene  ridotto  dopo  che  è  stata  fissata  la  pigione  per  l’abitazione  rinnovata,  l’affitto  è  ridotto  di  conseguenza  senza  rispetto  delle  scadenze  contrattuali,  al  più  tardi  alla  fine  del  mese successivo alla diminuzione del tasso ipotecario.  Capitolo III  Distrazione, alienazione e restituzione dei sussidi
                        
                        
                    
                    
                    
                Distrazione della destinazione
Art. 18
                            1  Abitazioni   rinnovate   con   il   sussidio   cantonale   non   possono   essere   sottratte   alla  destinazione per 15 anni a partire dal versamento della prima rata del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  motivata  del  proprietario  e  ove  non  esiste  un  rilevante  interesse  contrario  al  mantenimento  del  divieto  di  distrazione  dalla  destinazione,  il  Consiglio  di  Stato  può  autorizzare  il  cambiamento di destinazione ritenuta la cessazione immediata della concessione dei sussidi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Alienazione
Art. 19
                            1  L’alienazione   di   un’abitazione   rinnovata   con   i   sussidi   cantonali   è   soggetta   ad  autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’iscrizione a registro fondiario di eventuali trapassi di proprietà non può essere effettuata senza la  preventiva autorizzazione del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Detta  autorizzazione è  concessa quando  il compratore si  sottopone,  con dichiarazione  scritta, alle  norme inerenti al controllo delle pigioni conformemente al presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione a Registro fondiario
Art. 20
                            A garanzia delle prescrizioni di cui agli articoli 18 cpv. 1 e 19 cpv. 1 è annotata a Registro  fondiario  una  limitazione  di  diritto  pubblico  della  facoltà  di  disporre  della  proprietà  della  durata  rispettivamente di 15 e 10 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione del sussidio
Art. 21
                            1  Il pagamento annuo dei sussidi è sospeso quando un alloggio rinnovato rimane sfitto per  un periodo superiore a un anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  pagamento  annuo  dei  sussidi  è  pure  sospeso  quando  il  reddito  o  la  sostanza  di  chi  occupa  l’alloggio rinnovato supera i limiti fissati dal regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Restituzione dei sussidi
Art. 22
                            Il Consiglio di Stato, entro 15 anni dal versamento della prima rata del sussidio, ordina la  restituzione di tutti i sussidi:  a)  quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;  b)  quando  il  beneficiario  non  si  attenga  alle  disposizioni  di  questa  legge  ed  alle  condizioni  specifiche fissate in base ad essa;  c)  quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione inveritiera o con documentazione falsa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È riservata l’azione penale.  Capitolo IV  Ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 23
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Cumulo con altri sussidi
Art. 24
                            I  sussidi  concessi  in  base  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili  con  altri  fatta  eccezione per quelli concessi in base al decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e  del paesaggio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.
4
Art. 25
                            I sussidi già concessi con risoluzione del Consiglio di Stato, fondati sul decreto legislativo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5 dicembre 1955, saranno liquidati conformemente a tale decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 26
                            È abrogato l’art. 2 lett. a) e b) del decreto legislativo concernente l’azione di risanamento  del suolo e dell’abitato del 5 dicembre 1955.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 27
                            Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  Consiglio  di  Stato  ordina  la  pubblicazione  del  presente  decreto  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  e  fissa  la  data dell’entrata in vigore.  Messo in vigore a contare dal 1° gennaio 1979.  Pubblicato nel BU  1979  , 25.