Decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario
                            1  Decreto legislativo  concernente la previdenza a favore dei magistrati  dell’ordine giudiziario  (dell’11 dicembre 1985)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO  visto il messaggio 8 ottobre 1985 n. 2978 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1-3  Modifica di altre leggi (BU  1986  , 10).  Art. 4  1  1  Ai  magistrati  in  carica  prima  dell’entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo  sono  garantiti i diritti acquisiti, segnatamente quello del pensionamento anticipato e della rendita in caso di  mancata rielezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  dimissioni  tali  magistrati  ricevono  la  prestazione  di  libero  passaggio  secondo  il  regolamento  di  previdenza  dell’Istituto  di  previdenza  del  Cantone  Ticino  per  il  periodo  dopo  il  31  dicembre 1985. Per il periodo precedente essi hanno diritto a un’indennità di liquidazione calcolata in  applicazione dei tassi e delle aliquote di coordinamento previste dalla legge sulla cassa pensioni dei  dipendenti dello Stato in vigore sino al 30 dicembre 1985, dell’onorario assicurato percepito durante  gli anni prestati come magistrato o funzionario, senza computo di interessi. L’indennità è sottoposta  ai vincoli previsti dal regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per i magistrati in carica al 31 dicembre 1985, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino si assume  l’onere delle prestazioni calcolate assumendo come data di affiliazione il 31 dicembre 1985.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Gli oneri per i diritti acquisiti e le rendite non finanziati mediante contributi all’Istituto di previdenza  del Cantone Ticino, sono assunti dallo Stato.  Art. 5  I   pensionamenti   anteriori   all’entrata   in   vigore   del   presente   decreto   legislativo  soggiacciono alle norme in base alle quali furono pronunciati e sono adeguati al rincaro secondo la  legge speciale.  Art. 6  In deroga all’ art. 14 cpv. 1 lett. c) LCP, per i funzionari il cui stipendio assicurato aumenta  a causa del cambiamento del massimo assicurabile secondo l’ art  .  10 cpv. 3 LCP, viene versato alla  Cassa pensioni il relativo capitale di copertura, a carico dello Stato per il 62% e del dipendente per il
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            38% entro il 31 dicembre 1986.  Art. 7  Decorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 31 dicembre 1985.  Pubblicato nel BU  1986  , 10.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1