Legge concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie comunali della cassa cantonale di compensazione AVS
                            1  Legge  concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie  comunali della cassa cantonale di compensazione AVS  (del 24 aprile 1990)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto  l’art.  5  del  decreto  legislativo  per  l’applicazione  della  legge  federale  sull’assicurazione  per  la  vecchiaia e per i superstiti, del 28 gennaio 1948;  visto il messaggio 23 gennaio 1990 n. 3553 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  L’onorario   minimo   del   gerente   dell’agenzia   comunale   della   cassa   cantonale   di  compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale  ed è costituito da:  a)  un’indennità base di fr. 500.-;  b)  un importo fisso di fr. 2,50 per abitante.  Art. 2  L’onorario  del  gerente  è  a  carico  del  Comune  e  la  cassa  cantonale  di  compensazione  corrisponde   ai   Comuni,   per   la   gestione   dell’agenzia   comunale,   una   indennità   pari   al   70%  dell’onorario minimo.  Art. 3  La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967.  Art. 4  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  referendum  e  ottenuta  l’approvazione  federale,  1  la  presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore  con effetto a contare dal 1° gennaio 1990.  Pubblicato nel BU  1990  , 311.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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