Decreto esecutivo concernente l’estrazione di materiale dalle acque pubbliche
                            1  Decreto esecutivo  concernente l’estrazione di materiale dalle acque pubbliche  (del 21 gennaio 1966)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto  il  Decreto  legislativo  regolante  gli  scavi  dall’alveo  dei  laghi,  fiumi  e  torrenti  del  17  settembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1928;  su proposta del Dipartimento costruzioni
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione. Contenuto della domanda
Art. 1
                            1  L’estrazione di sabbia, ghiaia, ciottoli o altro materiale dall’alveo dei laghi, dei fiumi, dei  torrenti o di corsi d’acqua pubblici in genere è soggetta ad autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le relative domande vanno presentate quali progetto di estrazione e devono in particolare indicare:  a)  il quantitativo previsto, la durata e lo scopo dell’estrazione;  b)  l’uso del materiale da estrarre;  c)  i mezzi previsti per l’estrazione;  d)  la zona dell’estrazione, sulla base di planimetrie e sezioni in scala adeguata;  e)  le valutazioni sulle ripercussioni ambientali.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  è  previsto  l’uso  di  impianti  fissi,  devono  essere  allegati  i  progetti  relativi  e  quelli  dei  servizi  annessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Decisione
Art. 2
                            1  Il  Dipartimento  del  territorio  decide  sulla  domanda  tenendo  conto  in  primo  luogo  del  buon governo delle acque e secondariamente della eventuale necessità d’impiego del materiale per  esecuzione o la manutenzione di opere di pubblica utilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  Prima di decidere il Dipartimento sente gli interessati e in particolare le delegazioni consortili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            ...  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Natura della autorizzazione
Art. 3
                            1  L’autorizzazione  è  personale  e  non  trasferibile.  Mutando  la  ragione  sociale,  essa  decade.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione è data con la riserva dei diritti dei terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Categorie: durata e rinnovo
Art. 4
                            1  Le autorizzazioni sono di due categorie:  a)  Categoria A: per l’estrazione mediante impianti fissi; durata massima 10 anni;  b)  Categoria B: per l’estrazione mediante mezzi mobili; durata massima, di regola, un anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le domande di rinnovo dell’autorizzazione devono essere presentate sei mesi prima della scadenza  per la categoria A, e un mese prima per la categoria B. La procedura di rinnovo soggiace agli Art 1 e  segg.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa
a) Computo e prelevamento
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Ora Dipartimento del territorio.
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                Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
3
Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
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                Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
2
Art. 5
                            1  L’autorizzazione  è  soggetta  a  una  tassa  dell’importo  fino  a  fr.  25.--  per  metro  cubo,  a  seconda del luogo d’estrazione e della qualità del materiale.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ...  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il titolare, nei termini stabili nell’autorizzazione, deve notificare al Dipartimento i quantitativi estratti.  L’ammontare  della  tassa  è  stabilito  sulla  base  della  notificazione,  riservati  gli  accertamenti  d’ufficio  da parte del Dipartimento, tramite verifiche tecniche ed amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                b) esenzione
Art. 6
                            1  Per i lavori eseguiti per conto dello Stato, dei comuni, dei patriziati e dei consorzi non è  dovuta nessuna tassa quando la possibilità di estrazione sia prevista nel capitolato d’appalto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il capitolato stabilisce in tal caso la zona di estrazione e le condizioni relative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Non è dovuta nessuna tassa per le estrazioni a uso privato fino a 5 metri cubi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni particolari
Art. 7
                            8  Il Dipartimento fissa, caso per caso, i limiti e le condizioni particolari dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica o revoca della autorizzazione
Art. 8
                            1  L’autorizzazione  può  essere  modificata  o  revocata  in  ogni  tempo,  quando  ciò  sia  imposto da un interesse pubblico prevalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza degli argini esistenti  o  l’equilibrio  del  corso  d’acqua  in  genere,  o  quando  l’interessato  non  si  attenga  alle  condizioni  dell’autorizzazione:  per  la  categoria  A,  segnatamente,  quando  i  mezzi  previsti  per  l’estrazione  non  sono apprestati entro due anni dal rilascio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La revoca non implica obbligo di indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 9
                            9  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento  gli  interessati  possono  ricorrere  al  Tribunale  cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Responsabilità del titolare
Art. 10
                            1  Il titolare dell’autorizzazione è responsabile dei danni illecitamente cagionati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  egli  è  tenuto  al  ripristino  delle  opere  di  arginatura  danneggiate  o  all’esecuzione  di  nuove opere di protezione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma finale
Art. 11
                            1  È abrogato il decreto esecutivo disciplinante l’estrazione di sabbia e ghiaia dall’alveo dei  laghi, fiumi e torrenti del 14 marzo 1947.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  10  con  la  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1966  , 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU
1981, 149; BU 1987, 162.
6
Cpv. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU
1981, 149; BU 1987, 162.
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353; precedenti modifiche: BU
1981, 149; BU 1987, 162.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 353.
9
Art. modificato dal DE 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 362.
                            10    Entrata in vigore: 1° febbraio 1966 - BU 1966, 19.