Decreto legislativo concernente la convenzione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) per lo svolgimento delle attività di biosicurezza, microbiologia ambientale e ricerca nel Laboratorio di microbiologia applicata (LMA) e l’approvazione del relativo credito 2014-2021
                            5.3.1.6  Decreto legislativo  concernente la convenzione con la Scuola  universitaria  professionale della Svizzera ital  iana (SUPSI) per lo svolgimento  delle attività di biosicu  rezza, microbiologia ambientale  e ricerca nel Laboratorio di microbiologia appli  cata (LMA) e  l’approvazione del relativo credito 2014  -  2021  (del 26 novembre 2013)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  -  visto il messaggio 7 maggio 2013 n. 6794 del Consiglio di Stato,  -  visto  il  rapporto  12  novembre  2013  n.  6794  R  della  Commissione  della  gestione  e  delle  finanze,  d e c r e t a :  Art. 1  Il  Cantone  stipula  con  la  Scuola  universitaria  professionale  della  Svizzera  italiana  (SUPSI)   la   convenzione   allegata   al   presente   decreto   per   lo   svolgimento   dell  e   attività   di  biosicurezza, microbiologia ambientale e ricerca nel Laboratorio di microbiologia applicata (LMA).  Art. 2  La  convenzione  definisce  in  particolare  le  modalità  di  affiliazione,  i  compiti  e  le  prestazioni  che  il  Labora  torio di microbiologia applicata è tenuto a svolgere e l’importo forfetario  versato dal Cantone alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.  Art. 3  1  Il Consiglio di Stato sottoscrive la convenzione non  appena il presente decreto entra in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato,  valutata  l’efficacia  della  collaborazione  con  la  Scuola  universitaria  professionale   della   Svizzera   italiana,   è   autorizzato   a   rivedere   la   convenzione   approvando  eventuali  modifiche  che  non  mutino  in  maniera  rilevante  gli  scopi  della  stessa  e  le  prestazioni  fornite dalle parti.  -  2021  Art. 4  È approvato il credito annuo di fr. 1’210’000.  --  per  il  periodo  2014  -  2021,  calcolato  in  base al mandato di prestazione tra la Repubblica  e Cantone Ticino e la Scuola professionale della  Svizzera italiana, Dipartimento ambiente costruzioni e design.  L’importo è addebitato al conto di gestione corrente del Dipartimento della sanità e della socialità,  Divisione della salute pubblica CRB 240.  La copertura del compito 4 (Identificazioni e tipizzazioni di organismi), per un importo massimo di  fr. 300’000.  --  , verrà ridiscussa in funzione degli obiettivi raggiunti al termine del primo quadriennio  (31  dicembre  2017),  mentre  i  compiti  irrinunciabili  (1, 2 e 3), quantificati in fr. 910’000.  --  sono  garantiti anche per il secondo quadriennio, fino allo scadere della convenzione.  Art. 4bis  Il Consiglio di Stato continuerà a occuparsi della manutenzione degli  edifici a Piora e ad  assumersi  i  costi  del  segretariato  amministrativo  della  Fondazione  Centro  di  biologia  alpina  di  Piora.  Art. 4ter  Il Consiglio di Stato presenta all’attenzione del Gran Consiglio, al più tardi entro il 31  dicemb  re 2014, un rapporto di valutazione circa l’attuazione e l’esito sia del trasferimento delle  attività di microbiologia applicata dell’ex Istituto cantonale di microbiologia nella SUPSI sia del  passaggio delle attività di analisi di routine dell’allora Isti  tuto cantonale di microbiologia all’Ente  ospedaliero cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immedia  tamente  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato  nel BU  2014  , 19.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Entrata in vigore: 17 gennaio 2014.