Regolamento della legge di applicazione alla legge federale sui documenti di identità dei cittadini svizzeri
                            Regolamento  della legge di applicazione alla legge federale sui documenti  di identità dei cittadini svizzeri  (del 9 febbraio 2010)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata  la  Legge  di  applicazione  alla  legge  federale  sui  documenti  di  identità  dei  cittadini  svizzeri,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
Art. 1
                            1  Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, Ufficio dello stato civile (in  seguito: Ufficio) è l’autorità competente ad applicare la legislazione federale e cantonale in materia  di documenti d’identità dei cittadini svizzeri.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Guardie di confine dell’aeroporto di Lugano-Agno sono competenti per il rilascio dei passaporti  provvisori per passeggeri in partenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I  centri  regionali  di  registrazione  (in  seguito:  centri  regionali)  di  Biasca,  Locarno,  Lugano  e  Mendrisio unitamente all’Ufficio sono competenti per il rilascio dei documenti d’identità ordinari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istruzioni
Art. 2
                            L’Ufficio può emanare all’attenzione dei centri regionali delle istruzioni vincolanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripartizione delle tasse con i centri regionali
per i documenti d’identità ordinari
Art. 3
                            1  Per  l’emissione  di  ogni  documento  d’identità  i  centri  regionali  trattengono  i  seguenti  importi:  -  fr.  59.90  -  21.20  -  fr.  41.60  -  fr.  13.80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  richiesta  contemporanea  di  passaporto  ordinario  e  carta  d’identità  i  centri  regionali  trattengono l’importo relativo al passaporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di autocertificazione
Art. 4
                            In  caso  di  richiesta  di  un  documento  d’identità  a  favore  di  minorenni  o  persone  sotto  tutela, i detentori dell’autorità parentale ed i tutori sono tenuti a sottoscrivere un’autocertificazione  che attesti tale rapporto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 5
                            È  abrogato  il  Regolamento  della  legge  di  applicazione  alla  Legge  sui  documenti  di  identità dei cittadini svizzeri del 4 febbraio 2003.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 6
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2010.  Pubblicato nel BU  2010  , 56.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv.  modificato  dal  R  16.9.2014;  in  vigore  dal  1.10.2014  -  BU  2014,  455;  precedente  modifica:  BU