Regolamento della legge di applicazione della legge federale sugli esplosivi
                            Regolamento  della   legge   di  applicazione  della   legge federale  sugli   esplosivi  (RLCLEspl)  (del  14  dicembre   2010)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visti  gli  art.   2   e 6 della  legge  del  10  novembre  2010  di applicazione  della   legge  federale  25   marzo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1977  sugli  esplosivi  (LCLEspl),  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  competente  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento    delle  istituzioni,    Polizia  cantonale,  Servizi  generali,    Servizio    armi,  esplosivi  e   sicurezza  privata  (di  seguito    Servizio),  è   l’autorità  competente  per  l’applicazione  delle  disposizioni  federali   e cantonali   sugli  esplosiv  i.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorizzazione  per  spettacoli   con  impiego   di  fuochi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d’artificio  di categoria  F4  o   con  pezzi  pirotecnici  di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            categoria  T2  3
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Domanda
                            Art.  2  4  La  domanda  per  il   rilascio  dell’autorizzazione  per  l’accensione  di  fuochi  d’artificio    di  categoria  F4    o    pezzi  pirotecnici  di  categoria  T2    deve  essere  presentata  su  modulo  ufficiale    al  Servizio  almeno  15  giorni  prima  della  data    prevista,  già  munita  del  preavviso  del  Municipio  del  comune  dove  è   organizzato  lo  spettacolo  e   della  Federazione  cantonale  ticinese  servizi  ambulanze,  con  i  seguenti  allegati:  a)  di  situazione  con  indicazione  delle  coordinate  (CH1903)  del  luogo    di  tiro  e  delle  di sicurezza   dal  pubblico  e   dagli   edifici;  b)   dell’attestato  di assicurazione  responsabilità  civile;  c)  dei  pezzi  pirotecnici  utilizzati   con  indicazione  della  categoria,   calibro,  peso  netto  e   peso  di    esplosivo,  distanza  di    sicurezza   minima  data  dal  fornitore.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Rilascio
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Servizio  rilascia  l’autorizzazione    per    l’accensione  dei  pezzi    pirotecnici  e   informa  gli  uffici  cantonali  e   gli  enti  coinvolti.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  può   contenere  oneri  e   condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Permessi  di  vendita  al dettaglio  di  fuochi  d’artificio
                        
                        
                    
                    
                    
                1. Domanda
                            Art.  4  6  La  domanda  per  il    rilascio  dell’autorizzazione  per  la  vendita  al  dettaglio    di  fuochi  d’artificio  deve  essere  presentata  su  modulo  ufficiale    al  Servizio  entro  il  31    maggio  di  ogni  anno  con  i  seguenti  allegati:  a)  dettagliato  degli  spazi  commerciali   di vendita  e   deposito   dei  fuochi  d’artificio;  b)  di    un  documento  d’identità  del  responsabile   di    vendita.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Cpv.  modificato  dal  R  7.12.2017;    in  vigore  dal  1.1.2018  -  BU  2017,  442;    precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  457.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cpv.    abrogato    dal  R    14.11.2018;  in  vigore  dal  16.11.2018  -  BU  2018,  421;    precedenti    modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  457;  BU   2017,  442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Nota   marginale  modificata  dal  R    14.11.2018;  in    vigore   dal  16.11.2018  - BU  2018,  421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art.  modificato  dal   R    14.11.2018;  in vigore  dal  16.11.2018  -  BU  2018,   421;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  457;  BU   2017,  442.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cpv.  modificato  dal  R    14.11.2018;  in    vigore   dal  16.11.2018  -  BU  2018,  421;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  457;  BU   2017,  442.
                        
                        
                    
                    
                    
                6
                            Art.  modificato  dal   R    14.11.2018;  in vigore  dal  16.11.2018  -  BU  2018,   421;   precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2014,  457;  BU   2017,  442.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Rilascio
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Il  Servizio   rilascia  per  la    vendita   al dettaglio   di    fuochi  d’artificio   che   può  contenere  oneri   e condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  permessi   per  grandi  utilizzatori  di  esplosivi  Art.  6  Sono  percepite  le    seguenti  tasse:  a)  fino  a       10  kg    20  fr.  da       11  kg  a     100  kg    30  fr.  da     101  kg  a     200  kg    40  fr.  da     201  kg  a     350  kg    50  fr.  da     351  kg  a     500  kg    70  fr.  da     501  kg  a     750  kg    90  fr.  da     751  kg  a  1'000  kg  110  fr.  da  1'001  kg  a  2'000  kg  150  fr.  da  2'001  kg  a  3'000  kg  180  fr.  oltre  3'000  kg  200  fr.  b)  elettrici,  elettronici  e   non  elettrici  8  fino  a       500  pezzi    20  fr.  da       501  a    2'500   pezzi    50  fr.  da     2'501  a    5'000   pezzi    80  fr.  da     5'001  a    7'500   pezzi  110  fr.  da     7'501  a  10'000  pezzi  150  fr.  oltre  10'000  pezzi  200  fr.  c)  di    sicurezza  fino  a  m    20  fr.  da      201  m  a  m    30  fr.  da      501  m  a   m    50  fr.  da    1'001   m  a   m    80  fr.  da    3'001   m  a   m  100  fr.  da    5'001   m  a   m  130  fr.  da    7'501   m  a  m  170  fr.  oltre  10'000  m  200  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  permessi   per  piccoli  utilizzatori   di esplosivi  Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Sono  percepite  le    seguenti  tasse:  a)  fino  a    5   kg    20  fr.  da    6   kg  a  10  kg    30  fr.  da  11  kg  a  15  kg    40  fr.  da  16  kg  a  20  kg    50  fr.  da  21  kg  a  25  kg    60  fr.  b)  elettrici,  elettronici  e   non  elettrici  fino  a    10  pezzi  fr.  da  11  a    20  pezzi  fr.  da  21  a    40  pezzi  fr.  da  41  a    70  pezzi  fr.  da  71  a  100  pezzi  fr.  c)  di    sicurezza  fino  a  10  m    10  fr.  da  11  m  a  20  m    20  fr.  da  21  m  a  30  m    30  fr.  da  31  m  a  40  m    40  fr.  da  41  m  a  50  m    50  fr.  oltre  50  m    60  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art.  modificato   dal  R    7.12.2017;  in vigore   dal   1.1.2018  -  BU  2017,   442;  precedente  modifica:  BU  2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                457.
8
                            Lett.   modificata  dal  R    14.11.2018;  in vigore   dal  16.11.2018  -  BU   2018,  421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9    Art.  modificato  dal  R    14.11.2018;  in vigore   dal  16.11.2018  -  BU   2018,  421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  autorizzazioni   spettacoli  con  impiego   di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            fuochi  d’artificio  di  categoria  F4  o   con
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pezzi  pirotecnici  di  categoria  T2  10  Art.  8  Per  ogni  autorizzazione    è  percepita  una  tassa  base  di  fr.  200.  –,  alla  quale  sono  aggiunti  gli  importi  seguenti,  a   seconda  della  quantità  di    materiale  pirotecnico  utilizzato:  fino  a  kg  100  fr.  da    201  kg  a  kg  200  fr.  da    401  kg  a  kg  300  fr.  da    601  kg  a  kg  400  fr.  da    801  kg  a  kg  500  fr.  da  1001  kg  a  kg  600  fr.  da  1201  kg  a  kg  700  fr.  oltre  1500  kg  800  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  caso  di  spettacoli   identici  ripetuti  più  volte  in  un  giorno  o   in  più  giorni  consecutivi  e per  i  quali  non  sono  necessarie  ulteriori  verifiche,  la    tassa  base  viene  riscossa   solo  una  volta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tasse  permessi   di  vendita   al    dettaglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di  fuochi  d’artificio  Art.  9  Per  il   primo  giorno  di  vendita  è    percepita  una    tassa  di  50  franchi  e    per  ogni  giorno  supplementare  30  franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Norma  abrogativa  Art.  10  Il   regolamento  del    20  aprile    2004  della    legge  del  17  giugno  1981  di  applicazione  alla  legge  federale   25  marzo   1977  sugli   esplosivi   è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  11  Il    presente    regolamento  è  pubblicato    nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e    degli  atti  esecutivi  ed  entra  in vigore  il   1°  gennaio  2011.  Pubblicato  nel   BU  2010  ,  612.
                        
                        
                    
                    
                    
                10
                            Nota  marginale  modificata  dal  R    14.11.2018;  in    vigore   dal  16.11.2018   -  BU  2018,   421.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Cpv.  introdotto  dal  R    14.11.2018;  in    vigore  dal  16.11.2018  - BU  2018,  421.