Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner a titolo professionale per o con persone all’estero
                            Decreto esecutivo  concernente la mediazione matrimoniale o di ricerca di partner  a titolo professionale per o con persone all’estero  (dell’11 novembre 2003)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamati:  -  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 1
                            1  Il    Dipartimento    delle    istituzioni,    Polizia    cantonale,    Servizi    generali,    Servizio  autorizzazioni,  commercio  e  giochi,  è  l’autorità  competente  per  l’applicazione  delle  normative  in  materia  di  mediazioni  matrimoniali  o  ricerca  di  partner  a  titolo  professionale  per  o  con  persone  all’estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda d’autorizzazione
Art. 2
                            La  domanda  d’autorizzazione  deve  essere  corredata  dalla  documentazione  prevista  dall’art.  5  cpv.  3  dell’Ordinanza  federale  concernente  la  mediazione  matrimoniale  o  di  ricerca  di  partner a titolo professionale nei confronti di o per persone all’estero (in seguito «ordinanza»).
                        
                        
                    
                    
                    
                Modifica delle condizioni
Art. 3
                            La  modifica  delle  condizioni  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  presuppone  una  nuova  richiesta.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammontare della cauzione
Art. 4
                            1  Alla  cauzione  minima  di  fr.  10'000.--  per  ogni  ulteriore  Paese,  vanno  aggiunti  i  seguenti importi:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se l’istante ha creato problemi alle autorità o vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente,  gli importi possono essere aumentati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese amministrative
Art. 5
                            L’istante  deve  rifondere  le  spese  amministrative  sostenute,  fino  ad  un  massimo  di  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500.--
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammonimento
Art. 6
                            Prima  di  una  decisione  di  revoca  ai  sensi  dell’art.  11  dell’Ordinanza  federale,  viene  emesso di regola un ammonimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            1  Il Decreto esecutivo concernente la mediazione matrimoniale del 22 dicembre 1999 è  abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ottenuta l’approvazione della Confederazione  2   il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino  ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  3  Pubblicato nel BU  2003  , 423.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 441; precedente modifica: BU 2014,
                        
                        
                    
                    
                    
                456.
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                            Approvazione federale: 3 dicembre 2003 - BU 2003, 424.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 16 dicembre 2003 - BU 2003, 423.