Legge concernente le tasse in materia di protezione delle acque
                            1  Legge  concernente le tasse in materia di protezione delle acque  1  (del 31 marzo 1982)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio del 23 dicembre 1981 n. 2568 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  Nell’ambito  dell’applicazione  della  legislazione  federale  e  cantonale  sulla  protezione  delle acque sono soggetti al pagamento di una tassa:  a)  i   collaudi   degli   impianti   esistenti   e   di   quelli   nuovi,   da   eseguirsi   al   momento   della  installazione, dopo ogni modifica o dopo un’eventuale revisione periodica;  b)  il  rilascio  di  autorizzazioni  a  ditte  specializzate  per  la  raccolta  o  l’eliminazione  di  rifiuti  speciali  solidi,  liquidi,  fangosi  o  gassosi,  per  la  pulizia  e  la  manutenzione  di  impianti  di  pretrattamento, di depurazione o di evacuazione e per la revisione periodica degli impianti;  c)  il   rilascio   di   permessi   da   parte   del   Dipartimento   competente   (detto   qui   di   seguito  Dipartimento) o del Servizio tecnico;  d)  le analisi effettuate dal Laboratorio del Servizio tecnico.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento  o  il  Servizio  tecnico  fatturano  a  carico  dell’interessato  le  spese  relative a:  a)  i   controlli   effettuati   nell’esercizio   delle   rispettive   funzioni   di   vigilanza;   sono   fatturate  unicamente  le  spese  relative  ai  controlli  che  hanno  permesso  di  accertare  una  situazione  non conforme alle vigenti disposizioni legali o tecniche o ai piani approvati;  b)  le perizie specialistiche che si rendono indispensabili per l’esame di una domanda tendente  all’ottenimento di un permesso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento o il Servizio tecnico possono fatturare le spese relative a interventi di funzionari  che prestano opera di consulenza o di assistenza nei casi previsti dalla legge.  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  stabilisce  mediante  decreto  esecutivo  le  tasse  per  i  collaudi  di  cui all’art. 1 lett. a) del presente decreto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’ammontare delle singole tasse è fissato in funzione dell’importanza dell’impianto, ritenuto un  massimo di fr. 1’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per il collaudo di depositi industriali o commerciali di sostanze nocive per le acque di capacità  superiore  a  50’000  litri,  come  pure  di  altri  impianti  particolari,  vengono  conteggiate  le  spese  effettive di collaudo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La tassa, rispettivamente le spese sono dovute anche in caso di esito negativo del collaudo e  sono a carico del proprietario dell’impianto.  Art. 4  1  Il  rilascio  di  autorizzazioni  alle  ditte  specializzate  giusta  l'art.  1  lett.  b)  del  presente  decreto  è  soggetto  al  pagamento  di  una  tassa  annuale  di  fr.  1000.--,  fatta  eccezione  per  le  autorizzazioni  alle  ditte  di  revisione  degli  impianti  di  deposito  di  liquidi  nocivi  alle  acque,  per  le  quali la tassa annuale è stabilita in fr. 500.--.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tassa è dovuta dal beneficiario dell’autorizzazione.  Art. 4a  3  Per ogni revisione di impianti di deposito di liquidi nocivi alle acque, il Servizio tecnico  riscuote dalla ditta esecutrice una tassa di fr. 10.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. introdotto dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 447.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art. 5  1  Il  rilascio  di  permessi  giusta  l’art.  1  lett.  c)  del  presente  decreto  è  soggetto  al  pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 10.-- a fr. 500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  determinare  l’ammontare  della  tassa  si  terrà  in  specie  conto  dell’importanza  dei  lavori  e  della complessità della pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La tassa è dovuta dal titolare del permesso.  Art. 6  Tutte le analisi effettuate dal laboratorio del Servizio tecnico sono fatturate in base ad  un tariffario elaborato dal Consiglio di Stato.  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I controlli giusta l’art. 2 cpv. 1 lett. a) ed i collaudi giusta l’art. 3 cpv. 3 del presente  decreto sono fatturati in base al tempo impiegato; l’importo è maggiorato dalle spese di trasferta  e di vitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese sono a carico del proprietario dell’impianto oggetto del controllo.  Art. 8  1  Per  l’allestimento  delle  perizie  di  cui  all’art.  2  cpv.  1  lett.  b)  del  presente  decreto  il  Dipartimento  o  il  Servizio  tecnico  fanno  capo  a  specialisti  di  loro  fiducia  o  a  funzionari  dell’Amministrazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese della perizia sono a carico del titolare del permesso. Esse sono calcolate secondo le  tariffe SIA, se eseguite da specialisti esterni all’Amministrazione o come all’art. 10 del presente  decreto  se  eseguite  da  funzionari  dell’Amministrazione.  Ad  esse  si  aggiungono  eventuali  altre  spese effettive.  Art. 9  1  Le  prestazioni  di  funzionari  per  gli  interventi  di  cui  all’art.  2  cpv.  2  del  presente  decreto sono conteggiate come all’art. 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le spese sono a carico di chi ha richiesto o provocato l’intervento.  Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Per la fatturazione delle prestazioni orarie sono applicabili le seguenti tariffe:  a)  funzionario con titolo accademico  fr. 70.--  b)  funzionario e ingegnere tecnico  fr. 50.--  c)  disegnatore e assistente  fr. 35.--  d)  operaio specializzato e laboratorista  fr. 30.--
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le indennità di trasferta, vitto, pernottamento e per missioni fuori orario di lavoro sono calcolate  conformemente al decreto esecutivo che regola le indennità per viaggi di servizio del 20 gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  può  adattare  al  rincaro  le  tariffe  di  cui  al  cpv.  1  sulla  base  dell’aumento  dell’indice nazionale dei prezzi al consumo (indice settembre 1977 = 100).  Art. 11  Le  tariffe  previste  all’articolo  precedente  sono  applicabili  ad  ogni  intervento  di  funzionari  del  Dipartimento  o  del  Servizio  tecnico  previsto  da  altre  leggi  o  decreti  ed  a  ogni  intervento in esecuzione di misure o decisioni coattive.  Art. 12  Le  tasse  di  cui  all’art.  4  cpv.  1  sono  dovute  anche  dalle  ditte  già  in  possesso  di  un’autorizzazione al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.  Art. 13  Restano riservate le tasse previste da altre leggi o decreti e i casi in cui è previsto il  recupero delle spese.  Art. 13a  4  Contro  le  decisioni  in  materia  di  tasse  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art. 14  Decorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore.  5  Pubblicata nel BU  1982  , 113.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Entrata in vigore: 11 maggio 1982 - BU 1982, 113.