Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
                            Regolamento  della  legge  cantonale   di  applicazione   della legge federale  sulle  derrate  alimentari  e   sugli  oggetti d’uso  (del   28  marzo  2017)  IL    CONSIGLIO   DI  STATO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  vista  la legge   federale  sulle   derrate  alimentari  e   gli  oggetti  d’uso  (LDerr)  del  20  giugno  2014,  vista  la    legge  cantonale  di    applicazione   della   legge  federale  sulle  derrate  alimentari  e   sugli  oggetti  d’uso  del  30  settembre   1996,  decreta:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dipartimento  competente  Art.  1  Il   Dipartimento  della  sanità  e   della  socialità:  a)  competente   per  vigilare  sull’esecuzione  della  legislazione  federale  e cantonale;  b)  i  veterinari  ufficiali  e   gli  assistenti   specializzati  ufficiali,  i  loro  supplenti  e ne   stabilisce  le  di retribuzione;  c)  tutte   le competenze  cantonali   che  non  sono  attribuite  ad  un’altra   autorità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Organi  di esecuzione  Art.  2  Gli  organi   di    esecuzione  sono:  a)   cantonale,   gli  ispettori  delle  derrate  alimentari,  i  controllori  delle   derrate  alimentari  e   i  diretti   del  chimico  cantonale,  che  sotto  la sua  esclusiva   responsabilità,   svolgono  particolari;  b)  cantonale,    i  veterinari    ufficiali,  gli  assistenti  specializzati  ufficiali    e   i  collaboratori  del  veterinario    cantonale,  che  sotto    la  sua    esclusiva  responsabilità,  svolgono  compiti
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Delega  di  competenze  Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  organi   di    esecuzione  possono  proporre   al Consiglio  di Stato  di    delegare,  sulla  base  di  un  mandato  di prestazione,  l’esecuzione  di certi   compiti   d’ispezione  a terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    persone  incaricate    del  controllo  secondo  una  delega  devono  adempire  a  tutte  le  condizioni  imposte  dalla   legislazione  federale  e   cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chimico  cantonale  Art.  4  1  Il  chimico  cantonale  dirige  il   Laboratorio  cantonale  al  quale  è   affidato   il controllo  delle  derrate  alimentari  e   degli  oggetti  d’uso,  compresa   la    produzione  primaria,   per  quanto  finalizzata  alla  fabbricazione  di    derrate  alimentari  od  oggetti  d’uso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il   Laboratorio  cantonale  è composto  da:  a)  delle   derrate  alimentari   (di seguito  ispettorato);  e  b)  specializzato  nell’esame  dei  campioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ispettorato
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’ispettorato   è accreditato  secondo  la    norma  ISO17020   ed  esegue   i  seguenti   compiti:  a)    tutte  le  attività  di  ispezione    previste  dall’Ordinanza  sull’esecuzione  della    legislazione  derrate   alimentari   del  16  dicembre   2016   (OELDerr);  b)   i prelievi  di campioni  secondo  l’OELDerr;  c)   le    analisi  e   le misurazioni  semplici  in    sede  ispettiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La   frequenza  minima  di    controllo  per  le    imprese   prevista  all’art.  8 cpv.  1   dall’ordinanza   sul  piano  di  controllo  nazionale  della  catena  alimentare   e   degli  oggetti   d’uso   del  16  dicembre   2016  (OPCN)  è  definita  nell’allegato.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Laboratorio
                            Art.  6  Il   laboratorio   è   accreditato  secondo  la norma  ISO17025  ed   esegue  i seguenti  compiti:  a)   le analisi   su campioni  ufficiali  necessarie  per  il   controllo  delle  derrate  alimentari  e   degli  d’uso   giusta  l’OELDerr;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   introdotto  dal  R    22.5.2019;  in    vigore  dal  24.5.2019  -  BU   2019,  180.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  analisi  su  campioni  affidatigli  dal   veterinario   cantonale  nell’ambito   delle  sue  attività  di  delle  derrate  alimentari;  c)     eseguire  analisi  per  privati  o  enti  pubblici,     previa  valutazione  dei  requisiti  legati  espressi   nella   norma  ISO17025;  per  la  fatturazione  fa stato  il   tariffario   per  il  ufficiale   delle   derrate  alimentari;  d)  delle  analisi  sono  trasmessi  al  committente  secondo    le  esigenze    della    norma
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Veterinario  cantonale  Art.  7  1  Il  Veterinario  cantonale  dirige  l’Ufficio  del  veterinario  cantonale  il   quale   esegue  la    LDerr  nel  settore  della  produzione  primaria  di    derrate  alimentari   di    origine  animale  e   della  macellazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Veterinario    cantonale,  con  l’aiuto    dei  veterinari  ufficiali  e   degli  assistenti  specializzati  ufficiali,  effettua  i   controlli    dell’igiene  nella    produzione  primaria    animale  (animali  da  reddito,    apicoltura,  piscicoltura,  acquacoltura,   macellazione).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il    Veterinario  cantonale    propone  i  nominativi    dei  veterinari  ufficiali  e   degli  assistenti  specializzati  ufficiali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Emolumenti
                            Art.  8  Il   Consiglio  di Stato   fissa   l’ammontare   degli  emolumenti  per:  a)  che  porta  a   una  contestazione;  b)  contestazione   della   stessa  fattispecie;  c)  successivo  di    un’azienda;  d)  per   ripristinare  l’ordine  legale   (esecuzione   sostitutiva);  e)  degli  animali  da  macello  e   delle  carni;  f)  di    un  laboratorio   di sezionamento;  g)  e   i  controlli  speciali  eseguiti  su  richiesta;  h)  incluse  le  autorizzazioni  d’esercizio  per  i   macelli     e   i   laboratori  di  i)   analisi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autorità  di ricorso  Art.  9  Il   Consiglio  di Stato   è l’autorità   di    ricorso  contro   le    decisioni   degli  organi  di    esecuzione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
                            Art.  10  Le  contravvenzioni  ai sensi  dell’art.  64  LDerr  sono  perseguite  dal  Laboratorio  cantonale  e  dall’Ufficio  del  veterinario  cantonale.  I  casi    di  particolare  gravità  (che  si  configurano  in  delitti  o  crimini  ai    sensi  dell’art.  63  LDerr)  sono  trasmessi  al    Ministero  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
                            Art.  11  È    abrogato    il   regolamento  di  applicazione    della  legge    cantonale  di  applicazione  della  Legge  federale  sulle  derrate  alimentari  e   sugli   oggetti  d’uso  del  4 novembre  1997.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrata  in  vigore  Art.  12  Il   presente  regolamento  è   pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi   ed  entra  in vigore  il  1°  maggio  2017.  Pubblicato  nel   BU  2017  ,  69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Allegato  2  Frequenza  minima    di  controllo  per    le  imprese  ai  sensi    dell’art.    8  cpv.  1   dell’ordinanza  sul  piano  di  controllo  nazionale  della  catena  alimentare  e   degli  oggetti    d’uso    del  16    dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016  (OPCN)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Codice  Categoria  d’impresa  Intervallo  tra  due  controlli   (n.  max  di    anni)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A  Imprese  industriali
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A4  Produzione  di  oggetti  d’uso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A401  Cosmetici:  produzione  (materie  prime)  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A402  Cosmetici:  lavorazione/trasformazione  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A403  Tessili:  produzione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A404  Tessili:  lavorazione/trasformazione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A405  Oggetti  d’uso:   produzione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A406  Oggetti  d’uso:   lavorazione  (trasformazione)  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A407  Giocattoli:  produzione  (materie  prime)  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            A408  Giocattoli:  lavorazione/trasformazione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                A409
                            Oggetti  d’uso   per  neonati  e bambini  piccoli:  produzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                A410
                            Oggetti  d’uso   per  neonati  e bambini  piccoli:  lavorazione/trasformazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C  Imprese  di  distribuzione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C5  Commercio  di  oggetti   d’uso
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C502  Cosmetici:  importazione  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C503  Tessili:  importazione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C504  Oggetti  d’uso:   importazione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            C505  Giocattoli:  importazione  8
                        
                        
                    
                    
                    
                C506
                            Oggetti  d’uso   per  neonati  e bambini  piccoli:  importazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F  Piscine  e   docce  accessibili  al    pubblico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F1  Piscine  coperte  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            F2  Piscine  all’aperto  4
                        
                        
                    
                    
                    
                F4
                            Docce  accessibili  al    pubblico,  inserite   in  attività  che   non  ricadono  nelle  categorie  D  (aziende  di ristorazione),  F1  e   F2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Allegato  introdotto   dal  R    22.5.2019;  in    vigore   dal  24.5.2019  - BU  2019,  180.