Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate... (824.110)
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate... (824.110)
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso
Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso (del 28 marzo 2017) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr) del 20 giugno 2014, vista la legge cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 30 settembre 1996, decreta:
Dipartimento competente Art. 1 Il Dipartimento della sanità e della socialità: a) competente per vigilare sull’esecuzione della legislazione federale e cantonale; b) i veterinari ufficiali e gli assistenti specializzati ufficiali, i loro supplenti e ne stabilisce le di retribuzione; c) tutte le competenze cantonali che non sono attribuite ad un’altra autorità.
Organi di esecuzione Art. 2 Gli organi di esecuzione sono: a) cantonale, gli ispettori delle derrate alimentari, i controllori delle derrate alimentari e i diretti del chimico cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono particolari; b) cantonale, i veterinari ufficiali, gli assistenti specializzati ufficiali e i collaboratori del veterinario cantonale, che sotto la sua esclusiva responsabilità, svolgono compiti
Delega di competenze Art. 3
1 Gli organi di esecuzione possono proporre al Consiglio di Stato di delegare, sulla base di un mandato di prestazione, l’esecuzione di certi compiti d’ispezione a terzi.
2 Le persone incaricate del controllo secondo una delega devono adempire a tutte le condizioni imposte dalla legislazione federale e cantonale.
Chimico cantonale Art. 4 1 Il chimico cantonale dirige il Laboratorio cantonale al quale è affidato il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso, compresa la produzione primaria, per quanto finalizzata alla fabbricazione di derrate alimentari od oggetti d’uso.
2 Il Laboratorio cantonale è composto da: a) delle derrate alimentari (di seguito ispettorato); e b) specializzato nell’esame dei campioni.
Ispettorato
Art. 5
1 L’ispettorato è accreditato secondo la norma ISO17020 ed esegue i seguenti compiti: a) tutte le attività di ispezione previste dall’Ordinanza sull’esecuzione della legislazione derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (OELDerr); b) i prelievi di campioni secondo l’OELDerr; c) le analisi e le misurazioni semplici in sede ispettiva.
2 La frequenza minima di controllo per le imprese prevista all’art. 8 cpv. 1 dall’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre 2016 (OPCN) è definita nell’allegato. 1
Laboratorio
Art. 6 Il laboratorio è accreditato secondo la norma ISO17025 ed esegue i seguenti compiti: a) le analisi su campioni ufficiali necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli d’uso giusta l’OELDerr;
1 Cpv. introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.
b) analisi su campioni affidatigli dal veterinario cantonale nell’ambito delle sue attività di delle derrate alimentari; c) eseguire analisi per privati o enti pubblici, previa valutazione dei requisiti legati espressi nella norma ISO17025; per la fatturazione fa stato il tariffario per il ufficiale delle derrate alimentari; d) delle analisi sono trasmessi al committente secondo le esigenze della norma
Veterinario cantonale Art. 7 1 Il Veterinario cantonale dirige l’Ufficio del veterinario cantonale il quale esegue la LDerr nel settore della produzione primaria di derrate alimentari di origine animale e della macellazione.
2 Il Veterinario cantonale, con l’aiuto dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali, effettua i controlli dell’igiene nella produzione primaria animale (animali da reddito, apicoltura, piscicoltura, acquacoltura, macellazione).
3 Il Veterinario cantonale propone i nominativi dei veterinari ufficiali e degli assistenti specializzati ufficiali.
Emolumenti
Art. 8 Il Consiglio di Stato fissa l’ammontare degli emolumenti per: a) che porta a una contestazione; b) contestazione della stessa fattispecie; c) successivo di un’azienda; d) per ripristinare l’ordine legale (esecuzione sostitutiva); e) degli animali da macello e delle carni; f) di un laboratorio di sezionamento; g) e i controlli speciali eseguiti su richiesta; h) incluse le autorizzazioni d’esercizio per i macelli e i laboratori di i) analisi.
Autorità di ricorso Art. 9 Il Consiglio di Stato è l’autorità di ricorso contro le decisioni degli organi di esecuzione.
Contravvenzioni
Art. 10 Le contravvenzioni ai sensi dell’art. 64 LDerr sono perseguite dal Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di particolare gravità (che si configurano in delitti o crimini ai sensi dell’art. 63 LDerr) sono trasmessi al Ministero pubblico.
Abrogazione
Art. 11 È abrogato il regolamento di applicazione della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti d’uso del 4 novembre 1997.
Entrata in vigore Art. 12 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2017. Pubblicato nel BU 2017 , 69.
Allegato 2 Frequenza minima di controllo per le imprese ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 dell’ordinanza sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d’uso del 16 dicembre
2016 (OPCN)
Codice Categoria d’impresa Intervallo tra due controlli (n. max di anni)
A Imprese industriali
A4 Produzione di oggetti d’uso
A401 Cosmetici: produzione (materie prime) 8
A402 Cosmetici: lavorazione/trasformazione 4
A403 Tessili: produzione 8
A404 Tessili: lavorazione/trasformazione 8
A405 Oggetti d’uso: produzione 8
A406 Oggetti d’uso: lavorazione (trasformazione) 8
A407 Giocattoli: produzione (materie prime) 8
A408 Giocattoli: lavorazione/trasformazione 8
A409
Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: produzione
4
A410
Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: lavorazione/trasformazione
4
C Imprese di distribuzione
C5 Commercio di oggetti d’uso
C502 Cosmetici: importazione 4
C503 Tessili: importazione 8
C504 Oggetti d’uso: importazione 8
C505 Giocattoli: importazione 8
C506
Oggetti d’uso per neonati e bambini piccoli: importazione
4
F Piscine e docce accessibili al pubblico
F1 Piscine coperte 4
F2 Piscine all’aperto 4
F4
Docce accessibili al pubblico, inserite in attività che non ricadono nelle categorie D (aziende di ristorazione), F1 e F2
8
2 Allegato introdotto dal R 22.5.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 180.