Legge di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi nei rapporti di lavoro di diritto pubblico
                            Legge  di applicazione della legge federale sulla parità dei sessi  nei rapporti di lavoro di diritto pubblico  (del 24 giugno 2010)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            La  presente  legge  disciplina  la  procedura  di  conciliazione  nelle  controversie  derivanti  da rapporti di lavoro di diritto pubblico davanti all’Ufficio conciliazione in materia di parità dei sessi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza dell’Ufficio di conciliazione
Art. 2
                            Le  controversie  secondo  la  legge  federale  del  24  marzo  1995  sulla  parità  dei  sessi  sorte  nell’ambito  di  un  rapporto  di  lavoro  di  diritto  pubblico  possono  essere  sottoposte  a  un  esperimento di conciliazione davanti all’Ufficio di conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Istanza
Art. 3
                            1  L’istanza  di  conciliazione  può  essere  inoltrata  nel  termine  di  ricorso;  in  tal  caso,  quest’ultimo è sospeso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’istanza di conciliazione deve essere inoltrata nella forma scritta all’Ufficio e contenere:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  presidente  dell’Ufficio  può  invitare  l’istante  a  precisare,  prima  dell’intimazione  alla  controparte  ed  entro  un  termine  improrogabile,  la  sua  domanda  se  questa  si  presenta  prolissa,  incompleta  o  imprecisa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Citazione, atti preliminari
Art. 4
                            1  Il presidente cita le parti all’udienza di conciliazione, da tenersi entro trenta giorni dal  ricevimento della domanda; alla citazione deve essere unita copia della domanda.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La parte convenuta può, prima dell’udienza di conciliazione, esporre le sue precisazioni mediante  un  succinto  riassunto  scritto.  È  nondimeno  facoltà  del  presidente  chiedere  alla  parte  convenuta,  prima dell’udienza di conciliazione, delle precisazioni scritte circa le adduzioni della parte istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La citazione indica le conseguenze previste per il caso di mancata comparsa all’udienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comparsa all’udienza
Art. 5
                            Le parti possono essere tenute a comparire personalmente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Verbale
                            1  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Copia del verbale viene firmata da tutti i comparenti ed è intimata alle parti seduta stante.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proposta conciliativa
                            1  di  una  conciliazione  diretta  fra  le  parti;  allorché  ciò  non  sia  il  caso  formula  esso  stesso  una  proposta conciliativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Di regola le parti si pronunciano seduta stante sulla proposta conciliativa; tuttavia nel caso in cui  vi  siano  concrete  possibilità  di  conciliazione,  l’Ufficio  può  assegnare  alle  parti  un  termine  improrogabile,  non  superiore  a  dieci  giorni,  per  pronunciarsi  oppure  indire  un’ulteriore  udienza  a  tale scopo; in tal caso la proposta viene verbalizzata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecutività della conciliazione
Art. 8
                            La conciliazione determina la fine della lite ed ha forza di cosa giudicata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mancata conciliazione
Art. 9
                            In caso di mancata comparsa di una parte o se l’esperimento di conciliazione fallisce,  l’autorità  di  nomina,  il  Consiglio  di  Stato  quale  autorità  di  ricorso  e  il  Tribunale  cantonale  amministrativo  possono  essere  aditi  entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  constatazione  della  mancata conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gratuità delle spese
Art. 10
                            1  La  procedura  di  conciliazione  è  gratuita  e  non  possono  essere  assegnate  indennità  alle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  temerarietà  di  una  o  dell’altra  parte  possono  essere  addossate  in  tutto  o  in  parte  le  spese  cagionate  dalla  procedura  e  può  essere  fatto  obbligo  di  assegnazione  di  un’indennità  alla  controparte.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 11
                            La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e  entra  in  vigore  contemporaneamente  alla  legge  di  applicazione  del  codice  di  diritto  processuale  civile svizzero.  1  Pubblicata nel BU  2010  , 327.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 1° gennaio 2011 - BU 2010, 327.