Regolamento concernente la partecipazione dello Stato per l’incremento del patrimonio artistico
                            Regolamento  concernente la pa  rtecipazione dello Stato per l’  incremento  del patrimonio artistico
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (del 1° luglio 1975)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  su proposta del Dipartimento della pubblica educazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  ,  d e c r e t a :  Acquisti  Art. 1  Possono  essere  oggetto  di  acquis  to  o  di  sussidio le opere dell’  arte  contemporanea  eseguite, di regola, negl  i ultimi cinquant’  anni.  Esposizioni  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Possono  essere  s  ussidiate le mostre di opere d’  arte  contemporanea  e  le  retrospettive  sto  riche.  Sono  escluse  le  mostre  personali,  a  meno  che  si  tratti  di  mostre  retrospettive  o  antologiche di grande interesse culturale.  Competenza  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Alla  Commissione  culturale  consultiva  è  affidato  il  compito  di  considerare  gli  acquisti  -  fatti di regola  in occasione di esposizioni  -  e di esaminare le domande di sussidiamento e i relativi  progetti e di farne preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Commissione consultiva  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La Commissione culturale consultiva si avvale di una sottocommissione delle belle arti  nominata dal Dipar  timento dell’  educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per  un   periodo   di   quattro   anni.   La   Sottocommissione   si   compone   di   cinque   membri,   scelti  prevalentemente fra artisti, critici o cul  tori d’  arte.  Compiti  Art. 5  I compiti della c  ommissione sono i seguenti:  a)  proporre  acquisti,  incarichi,  sussidi  e  concorsi,  redigendo  per  questi  ultimi  i  relativi  bandi  e  il  piano di premiazione;  b)  sovrintendere  al collocamento delle opere d’  arte di particolare pregio;  c)  giudicare in materia di concorsi, riservata la decisione  del Consiglio di Stato circa l’acquisto a  norma dell’  art. 3;  d)  esprimere  un  giudizio,  quando  ne  sia  ri  chiesto, sul valore di opere d’  arte  offerte  allo  Stato  e  collaudare le opere eseguite su incaric  o o in seguito a concorso.  Art. 6  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Norme abrogative; entrata in vigore  Art. 7  È  abrogato  il  regolamento  d’  esecuzione  24  gennaio  1930  del  decreto  legislat  ivo  18  settembre 1929 circa l’  incremento delle belle arti.  Il  presente  regolamento  entra  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  con  la  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1975  , 143.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Denominazione  mo  dificata  in  «Dipartimento  dell’  educazione,  della  cultura  e  dello  sport»  DE  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.7.2002; in vigo  re dal 12.7.2002  -  BU 2002,195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Art. modificati dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Art. modificat  i dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Denominazione  mo  dificata  in  «Dipartimento  dell’  educazione,  della  cultura  e  dello  sport»  DE  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.7.2002; in vigo  re dal 12.7.2002  -  BU 2002,195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Art. modificati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003  -  BU 200  3, 379.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 379.