Regolamento della legge sulla conservazione del territorio agricolo
                            Regolamento  della legge sulla conservazione del territorio agricolo  (del 9 giugno 1998)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamate:  -  -  1  d e c r e t a :  I. Compensazione per diminuzione del territorio agricolo
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 1
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  fissa  la  compensazione  istituita  dalla  Legge  sulla  conservazione  del territorio agricolo (Ltagr).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Sezione dell’agricoltura determina il valore di reddito del terreno da compensare e gestisce il  Fondo cantonale destinato all’acquisto, al miglioramento o al recupero di aree agricole (in seguito  Fondo) giusta l’art. 13 Ltagr.  II. Compenso pecuniario
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 2
                            1  Se  la  compensazione  reale  non  è  o  è  solo  parzialmente  attuata,  al  momento  della  sottrazione deve essere stabilito l’ammontare del contributo sostitutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  con  cui  il  Consiglio  di  Stato  approva  la  sottrazione  del  terreno  agricolo  stabilisce  il  contributo pecuniario sostitutivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il contributo pecuniario sostitutivo è fissato tenendo conto del valore di reddito agricolo del terreno  da compensare come pure del valore commerciale medio dei terreni edificabili del Comune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Calcolo
Art. 3
                            1  Il  contributo  pecuniario  sostitutivo  è  stabilito  moltiplicando  il  valore  di  reddito  per  i  coefficienti indicati nella tabella seguente:  2  Valore commerciale o di  transazione della zona  edificabile fr./mq  Valore di reddito agricolo  Terreni agricoli (ct./mq)  <20  21-30  31-40  >41  <100  30  40  50  60
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100-200  35  45  55  65
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            200-400  40  50  60  70
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            400-600  45  55  65  75
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            600-800  50  60  70  80
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            800-1000  55  65  75  85
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1000-1200  60  70  80  90  >1200  65  75  85  95
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contributo pecuniario sostitutivo di cui al cpv. 1 è ridotto del 15% per i Comuni finanziariamente  medi, e del 30% per i Comuni finanziariamente deboli.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  contributo  pecuniario  sostitutivo  non  può  in  nessun  caso  superare  il  valore  commerciale  o  di  transazione della zona edificabile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Contributi sostitutivi inferiori a fr. 1000.– non vengono prelevati.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Ingresso modificato dal R 11.7.2006; in vigore dal 14.7.2006 - BU 2006, 259.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Cpv. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            Il  contribuente  ha  diritto  alla  restituzione  del  contributo,  senza  interessi,  ove  abbia  provveduto ad opere di compensazione reale nel termine di tre anni dalla decisione d’imposizione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Utilizzo del Fondo cantonale
di compensazione finanziaria
Art. 5
                            3  Il Fondo può essere utilizzato per:  a)  b)  c)  d)  e)  III. Sussidiamento di bonifiche
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficiari e domande di contributo
                            4  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Possono beneficiare del contributo di cui all’art. 5 lett. b), c), d) e e) i gestori di fondi in  loro proprietà o in affitto, che hanno un’azienda agricola al beneficio dei pagamenti diretti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  domande  di  contributo  sono  da  inoltrare  all’Ufficio  dei  miglioramenti  strutturali  e  della  pianificazione  della  Sezione  dell’agricoltura  (in  seguito:  Ufficio),  che  decide  sulla  concessione  del  contributo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ammontare del contributo
                            6  Art. 7  7  1  L’Ufficio  stabilisce  l’ammontare  delle  spese  computabili  per  il  calcolo  del  contributo  a  dipendenza delle disponibilità del Fondo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli importi massimi delle spese computabili ammontano comunque a:  fr. 50.–/mq per il recupero di terreni agricoli precedentemente utilizzati per fini estranei;  fr.   5.–/mq per gli altri interventi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il contributo corrisponde all’85% delle spese computabili per i provvedimenti previsti all’art. 5, ad  eccezione dei provvedimenti di cui alla:  lett. a) che possono essere finanziati integralmente dal Fondo;  lett. b), d) e e) che possono essere finanziati con un contributo che, cumulato con quello concesso  in  applicazione  dell’art.  6  lett.  c),  g)  e  m)  della  legge  sull’agricoltura  del  3  dicembre  2002,  non  superi complessivamente l’85% delle spese computabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Oneri e condizioni  8  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Per quanto concerne gli oneri e le condizioni vincolanti in relazione all’assegnazione dei  contributi fanno stato gli articoli 39, 41 e 42 della legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002 e l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13 del regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.  IV...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  Art. 9  ...  11  V. Disposizioni transitorie e finali  12
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
                            Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art.  modificato  dal  R  11.3.2014;  in  vigore  dal  14.3.2014  -  BU  2014,  136;  precedenti  modifiche:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                2006, 259; BU 2011, 289.
6
                            Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                7
                            Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                289.
8
                            Nota marginale modificata dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art. modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2006,
                        
                        
                    
                    
                    
                259.
10
                            Titolo abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                11
                            Art. abrogato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136; precedente modifica: BU 2011,
                        
                        
                    
                    
                    
                289.
12
                            Titolo modificato dal R 11.3.2014; in vigore dal 14.3.2014 - BU 2014, 136.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            I  contributi  sostitutivi  decisi  dal  Consiglio  di  Stato  prima  dell’entrata  in  vigore  del  presente Regolamento, vengono modificati d’ufficio in base all’art. 3 di quest’ultimo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 11
                            Il  presente  Regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  Pubblicato nel BU  1998  , 192 e 199.
                        
                        
                    
                    
                    
                13
                            Entrata in vigore: 16 giugno 1998 - BU 1998, 192.