Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto
                            Regolamento  concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto  (del 23 gennaio 2007)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
Art. 1
                            Il  Dipartimento  del  territorio  è  incaricato  dell’esecuzione  dell’art.  5a  della  Legge  sui  trasporti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 2
                            Il  diritto  di  trasportare  viaggiatori  regolarmente  ed  a  titolo  professionale  può  essere  conferito mediante concessioni o autorizzazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione cantonale
Art. 3
                            È necessaria un’autorizzazione per:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                Rilascio e rinnovo
Art. 4
                            1  Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata quando:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre tener conto del coordinamento nell’ambito dei  trasporti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto allievi con l’obiettivo di integrarli o  combinarli, nella misura del possibile, con il trasporto di linea.
                        
                        
                    
                    
                    
                Durata
Art. 5
                            Le autorizzazioni sono concesse per un periodo massimo di dieci anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Trasferimento, modifica, rinuncia
Art. 6
                            1  Un’autorizzazione può essere trasferita o modificata a richiesta del titolare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il titolare può rinunciare all’autorizzazione in qualsiasi momento, mediante preavviso di due mesi  notificato in forma scritta alla Sezione della mobilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca
Art. 7
                            L’autorizzazione può essere revocata, totalmente o parzialmente, se:  a)  b)  Capitolo II  Competenze e procedura
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
Art. 8
                            1  Il Dipartimento rilascia e revoca le autorizzazioni cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Sezione della mobilità è competente per:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Domanda d’autorizzazione
Art. 9
                            1  Le domande per il rilascio, il rinnovo, il trasferimento o la modifica delle autorizzazioni  cantonali vanno inoltrate alla Sezione della mobilità almeno due mesi prima dell’inizio del servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le domande devono indicare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                Consultazione
Art. 10
                            1  Prima  del  rilascio  dell’autorizzazione,  sono  consultati  i  servizi  cantonali  interessati,  le  autorità locali e le imprese di trasporto pubblico operanti nella zona.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rinnovo,  la  modifica  o  il  trasferimento  delle  autorizzazioni  può  avvenire  d’ufficio,  sentito  il  committente,  con  la  sola  notifica  al  detentore,  qualora  non  siano  intervenuti  cambiamenti  sostanziali  nell’organizzazione  del  servizio  e  nell’organizzazione  dei  trasporti  pubblici  nella  zona  interessata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tutte le imprese di trasporto pubblico e gli enti pubblici possono in ogni momento richiedere alla  Sezione della mobilità l’elenco delle autorizzazioni in vigore.  Capitolo III  Prescrizioni tecniche e tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Manutenzione e controllo dei veicoli
Art. 11
                            1  Tutti  i  veicoli  devono  essere  tenuti  costantemente  in  buono  stato  e  conformi  alla  legislazione sulla circolazione stradale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo  i  veicoli  sottoposti  al  controllo  dell’Ufficio  federale  dei  trasporti,  i  veicoli  utilizzati  sono  esaminati e controllati dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, secondo quanto stabilito  dall’OECTV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).
                        
                        
                    
                    
                    
                Conducenti
Art. 12
                            I  conducenti  devono  essere  in  possesso  del  permesso  di  guida  corrispondente  alla  categoria del veicolo utilizzato e conforme alla legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 13
                            1  Vengono riscosse le seguenti tasse per:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Capitolo IV  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 14
                            1  Contro la decisione della Sezione della mobilità o del Dipartimento del territorio, è data  facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 15
                            Le  sanzioni  concernenti  le  infrazioni  al  diritto  di  trasporto  delle  persone  sono  di  competenza della Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Concessioni federali
Art. 16
                            Il  Dipartimento  del  territorio,  tramite  la  Sezione  della  mobilità,  è  incaricato  di  allestire  i  preavvisi richiesti dall’Ufficio federale dei trasporti relativi alle concessioni federali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 17
                            1  Il  presente  Regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  Leggi  e  degli  atti  esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È  abrogato  il  Regolamento  concernente  le  autorizzazioni  cantonali  di  trasporto  del  14  dicembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1999.  Pubblicato nel BU  2007  , 31.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.