Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna
                            1  Legge  cantonale di applicazione alla legge federale sulla navigazione interna  (del 22 novembre 1982)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  richiamate  la  legge  federale  sulla  navigazione  interna  del  3  ottobre  1975  1  (in  seguito  LF)  e  l’ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere dell’8 novembre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  (in seguito OF),  -  visto il messaggio 14 aprile 1981 n. 2515 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze del Consiglio di Stato
Art. 1
                            1  Il Consiglio di Stato stabilisce le norme relative alla navigazione interna nell’ambito delle  competenze delegate dalla legislazione federale e della presente legge, in particolare dall’art. 3 cpv.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  della  legge  federale  sulla  navigazione  interna  del  3  ottobre  1975  tenendo  particolarmente  conto  delle esigenze di natura ambientale ed ecologica e del benessere della popolazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservate  le  disposizioni  della  legislazione  federale  e  cantonale  contro  l’inquinamento  delle  acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                Imposte di navigazione
Art. 2
                            1  Il  rilascio  della  licenza  di  navigazione  è  soggetto  alle  seguenti  imposte  annue  di  navigazione:  a)  natanti a motore con potenza propulsiva:  fr. 25.– + (5.00 x kW);  3  b)  natanti a vela:  fr.   26.– con deriva e superficie velica fino a 15 mq;  fr.   42.– con deriva e superficie velica superiore a 15 mq;  fr.   52.– con chiglia e superficie velica fino a 15 mq;  fr.   74.– con chiglia e superficie velica superiore a 15 mq;  c)  fr.   16.– natanti a remi o pedali;  d)  fr. 210.– targhe professionali.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’imposta  di  navigazione  per  un  natante  su  cui  possono  essere  collocati  alternativamente  due  motori è dovuta soltanto per il motore di maggiore potenza; quando i due motori vengono applicati  contemporaneamente, l’imposta è calcolata sommando la potenza di entrambi i motori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            4  Ad un natante a vela munito di motore ausiliario, oltre all’importo previsto secondo il cpv. 1 lett. b),  viene pure prelevata l’imposta concernente tale motore, ridotta del 50%.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Qualora  ad  un  natante  viene  applicato  nel  corso  dell’anno  un  motore  di  potenza  superiore  viene  percepita la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di natanti.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Motori a due tempi
1
RS 747.201
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                RS 747.201.1
3
Lett. modificata dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 65.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 20.2.2006; in vigore dal 1.1.2007 - BU 2006, 148; precedenti modifiche: BU
1987, 69; BU 1997, 396.
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. abrogato dalla L 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 65; precedente modifica: BU 1987,
69.
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
2
                            Art. 2b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Ai natanti muniti di motore a due tempi con potenza propulsiva superiore a 7.36 kW che  non rispettano i limiti di cui alla direttiva 2003/44 CE, l’imposta annua di navigazione è raddoppiata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Riduzioni
Art. 3
                            Le imposte annuali sono ridotte del 50% quando riguardano natanti:  a)  da pesca di proprietà e usati dai pescatori professionisti ai sensi dell’art. 3, cpv. 1, della legge  federale 8 dicembre 1975 sulla pesca;  b)  i  cui  detentori  sono  autorizzati  dalle  autorità  competenti  a  esercitare  il  trasporto  delle  persone  quale attività lucrativa prevalente;  9  c)  non immatricolati altrove e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10
                        
                        
                    
                    
                    
                Esenzioni
Art. 4
                            Sono esenti da imposte:  a)  i battelli della Confederazione o delle imprese di navigazione concessionarie, oppure ammessi  a navigare nelle acque italiane del Ceresio e del Verbano;  b)  i  natanti  immatricolati  in  Svizzera  e  usati  da  turisti  confederati  per  un  periodo  massimo  di  un  mese;  c)  i natanti immatricolati all’estero e usati dai turisti esteri per un periodo massimo di un mese;  d)  i  natanti  destinati  esclusivamente  alle  operazioni  di  salvataggio,  ricerca  e  ricupero  o  adibiti  a  servizi di pubblica utilità ufficialmente riconosciuti tali dal Consiglio di Stato;  e)  i natanti per i quali si rinuncia all’immatricolazione entro il 30 aprile di ogni anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse in generale
Art. 5
                            Il  Consiglio  di  Stato  fissa  per  regolamento  le  tasse  per  il  collaudo  dei  natanti  e  per  i  rispettivi controlli periodici, per le licenze e le patenti di navigazione, per gli esami di conduttore, per  l’autorizzazione di manifestazioni nautiche, nonché per qualsiasi altra prestazione del Dipartimento  competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto in materia di imposte
di navigazione e di tasse
                            Art. 5a  12  1  Contro  la  decisione  del  Dipartimento  competente  è  dato  reclamo  entro  il  termine  di  trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  la  decisione  su  reclamo  è  dato  ricorso  alla  Camera  di  diritto  tributario  entro  il  termine  di  trenta giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Stabilimenti balneari
Art. 6
                            13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I Municipi sono competenti ad autorizzare l’apertura degli stabilimenti balneari nella loro  giurisdizione ed a vegliare sulla loro gestione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I Municipi prelevano una tassa per il rilascio dell'autorizzazione e una tassa annuale per l'esercizio  dello stabilimento comprese fra fr. 100.-- e fr. 1000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  tasse  vengono  fissate  in  base  al  genere,  all'importanza  e  alla  durata  dell'apertura  dello  stabilimento balneare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le infrazioni alle norme relative agli stabilimenti balneari vengono sanzionate dai Municipi con una  multa compresa fra fr. 20.-- e fr. 5000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il Consiglio di Stato stabilisce norme generali vincolanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Impianti di sicurezza e opere di prevenzione
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 519; precedente modifica: BU 1987,
69.
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Lett. modificata dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
                            10    Lett. introdotta dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Lett. introdotta dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12    Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13    Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 396; precedente modifica: BU 1987,
                        
                        
                    
                    
                    
                69.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                contro l’inquinamento
                            Art. 6a  14  1  I  porti  devono  essere  provvisti  di  un’adeguata  segnaletica  per  la  sicurezza  della  navigazione e delle necessarie opere per la prevenzione contro l’inquinamento delle acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli impianti sono a carico di chi realizza il porto e devono essere eseguiti secondo le direttive del  Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Cantone  può  concedere  sussidi  fino  al  50%  dei  costi  per  le  opere  di  prevenzione  contro  l’inquinamento  tenuto  conto  dell’interesse  generale  e  nella  misura  in  cui  gli  impianti  non  sono  destinati ai soli utenti del porto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  presente  disposizione  è  applicabile  anche  ai  porti  esistenti  che  devono  adeguarvisi  entro  tre  anni dall’entrata in vigore della modifica legislativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Salvataggio e attività analoghe
Art. 7
                            Il  Dipartimento  competente  coordina  l’attività  e  disciplina  l’intervento  delle  società  di  salvataggio o di persone che svolgono attività analoghe.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni diverse
I) Rimozione forzata di natanti
                            Art. 7a  15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Dipartimento competente può ordinare la rimozione di natanti stazionati illecitamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In caso di inosservanza di questo ordine da parte del detentore il Dipartimento competente, previa  diffida, vi provvede direttamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’illecito  stazionamento  è  di  grave  intralcio  alla  sicurezza  della  navigazione  o  alla  protezione  dell’ambiente o della natura il Dipartimento competente può provvedere direttamente alla rimozione  del natante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nei casi di cui ai cpv. 2 e 3 le spese di rimozione sono a carico del detentore.
                        
                        
                    
                    
                    
                II) Obbligo di informare
                            Art. 7b
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Se  richiesto  il  detentore  di  un  natante  ha  l’obbligo  di  fornire  agli  organi  di  polizia  le  informazioni  necessarie  al  fine  di  identificare  l’autore  di  un’infrazione  alla  legislazione  sulla  navigazione commessa con il suo natante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  applicabili  per  analogia  le  norme  del  Codice  di  procedura  penale  del  5  ottobre  2007  sui  testimoni.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                III) Contravventori non domiciliati in Svizzera
                            Art. 7c  18  Al  contravventore  non  domiciliato  in  Svizzera  responsabile  di  un’infrazione  alle  norme  della  navigazione,  può  essere  chiesto  un  deposito  cauzionale  proporzionato  alla  gravità  dei  fatti  oppure un’altra garanzia adeguata.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti amministrativi e penalità  19  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I provvedimenti amministrativi previsti dalla Legge federale sono presi dal Dipartimento  competente, fatta riserva dell’art. 55, cpv. 2, della stessa legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni del Dipartimento sono impugnabili con ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le multe fino a fr. 5000.-- sono inflitte conformemente alle norme della legge del 20 aprile 2010 di  procedura per le contravvenzioni.  22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14    Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                15
                            Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16    Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                17
                            Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 259.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18    Art. introdotto dalla L 9.2.1987; in vigore dal 1.1.1987 - BU 1987, 69.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19      Nota  marginale  modificata  dalla  L  12.3.1997;  in  vigore  dal  9.5.1997  -  BU  1997,  216;  precedente
                        
                        
                    
                    
                    
                modifica: BU 1987, 69.
                            20    Art. modificato dalla L 12.3.1997; in vigore dal 9.5.1997 - BU 1997, 216.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22    Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
                        
                        
                    
                    
                    
                4
Abrogazione
Art. 9
                            La  legge  cantonale  sulla  polizia  lacuale  e  fluviale  e  sugli  stabilimenti  balneari  aperti  al  pubblico del 20 giugno 1966 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 10
                            Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi.  Il  Consiglio  di  Stato  ne  fissa  la  data  dell’entrata in vigore.  23  Pubblicata nel BU  1982  , 321.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23    Entrata in vigore: 1° gennaio 1983 - BU 1982, 321.