Legge regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti
                            1  Legge  regolante gli scavi all’alveo dei laghi, fiumi e torrenti  1  (del 17 settembre 1928)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  sulla proposta del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  L’estrazione di sabbia, ghiaia e ciottoli dall’alveo dei laghi, fiumi e torrenti è soggetta alla  vigilanza dello Stato che la esercita per mezzo del dipartimento delle pubbliche costruzioni. Le tasse  relative spettano allo Stato: i diritti dei terzi sono riservati.  Art. 2  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chiunque   intenda   procedere   a   dette   estrazioni   deve   chiedere   l’autorizzazione   al  Dipartimento, il quale sente il preavviso della delegazione consortile, là dove esiste consorzio per la  sistemazione e correzione di corsi d’acqua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  può  essere  modificata  e  revocata  in  ogni  tempo,  quando  ciò  sia  imposto  da  un  interesse pubblico prevalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa è in particolare revocabile quando il suo esercizio pregiudichi la sicurezza degli argini esistenti  o  l’equilibrio  del  corso  d’acqua  in  genere  o  quando  l’interessato  non  si  attenga  alle  condizioni  dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La revoca non implica obbligo di indennità.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Contro  le  decisioni  del  Dipartimento  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni  sono  impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.  Art. 3  L’estrazione nella zona esterna alle opere di arginatura e correzione in quanto la stessa  sia  alveo  o  foce  abbandonata  in  seguito  alla  avvenuta  correzione,  è  di  competenza  del  consorzio  rispettivo,  salvo  le  prescrizioni  che  seguono.  Se  non  esiste  consorzio,  la  competenza  passa  allo  Stato.  Art. 4  Il  materiale  da  estrarsi  sarà  quello  depositato  dalle  acque:  rimane  quindi  proibita  ogni  manomissione od alterazione delle opere esistenti.  Art. 5  La estrazione non potrà essere fatta se non alla distanza minima di due metri dalla base  degli  argini  o  dalle  altre  esistenti  opere  di  correzione  e  le  fosse  lasciate  dalla  estrazione  saranno  sollecitamente colmate mediante altro materiale.  Art. 6  Lo  scavo  non  potrà  essere  spinto  ad  una  profondità  maggiore  di  metri  tre  e  centimetri  cinquanta dalla linea fuori terra delle opere esistenti.  Art. 7  Alla  foce  dei  fiumi  e  torrenti  e  dove  esistono  opere  in  legno,  la  escavazione  non  potrà  essere fatta se non alla distanza di metri sette dalle dette opere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  l’inquinamento delle acque.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38.
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                Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 38; precedente modifica: BU 1996,
258.
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                Art. introdotto dalla L 2.4.1975; in vigore dal 1.10.1975 - BU 1975, 211.
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Art. 8
                            4  Le contravvenzioni al presente decreto e alle norme di applicazione sono punite con una  multa sino a fr. 30'000.-- applicata dal Dipartimento del territorio. Fanno stato gli articoli della legge  del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni. È riservata l’azione di risarcimento dei danni.  Art. 9  Il  presente  decreto  abroga  quello  del  28  maggio  1902  ed  entra  in  vigore  5    colla  sua  pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  ed  atti  esecutivi  del  Cantone,  osservati  i  termini  per  l’esercizio del referendum.  Pubblicato nel BU  1928  , 224.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Art. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261; precedenti modifiche: BU 1968,
102; BU 2004, 390.
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