Legge sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti
                            Legge  sulla coltivazione della canapa e sulla vendita  al dettaglio dei suoi prodotti  (Lcan)  (del 24 giugno 2002)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La  legge  disciplina  la  coltivazione  della  canapa  e  la  vendita  al  dettaglio  di  prodotti  a  base di canapa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Definizione
Art. 2
                            Ai sensi della presente legge costituiscono canapa le foglie, gli stigmi dei fiori e il fusto  della pianta.  TITOLO I  Vendita al dettaglio di canapa
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione
Art. 3
                            1  La  vendita  al  dettaglio  di  canapa  è  soggetta  ad  autorizzazione  secondo  le  condizioni  della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorizzazione  può  essere  rilasciata  solo  a  persone  fisiche  e  a  carattere  personale.  Il  titolare  dell’autorizzazione  è  tenuto  a  notificare  al  Consiglio  di  Stato  ogni  cambiamento  relativo  alla  gerenza del negozio o alla vendita ambulante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  le  persone  giuridiche  e  le  società  di  persone  occorre  l’autorizzazione  per  le  persone  fisiche  che  nel  loro  ambito  esplicano  un’attività  ai  sensi  della  presente  legge.  Ad  esse  deve  essere  conferito il diritto di firma.
                        
                        
                    
                    
                    
                Limitazioni della vendita
                            Art. 3a  È proibito vendere canapa ai minorenni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti
Art. 4
                            1  L’autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è  in  ogni  caso  negata  alla  persona  già  condannata  definitivamente  per  reati  contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Validità, revoca ed effetti
Art. 5
                            1  L’autorizzazione è valida cinque anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni correlati alla revoca dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Divieto di apertura
Art. 6
                            1  La  vendita  al  dettaglio  di  canapa  ai  sensi  della  presente  legge  è  vietata  in  negozi  o  punti  di  vendita  ambulanti  posti  in  prossimità  di  scuole  e  di  edifici  destinati  ai  giovani,  quali  ad  esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I comuni possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Gestione dei negozi
Art. 7
                            Se  la  vendita  al  dettaglio  è  condotta  in  locali  stabili,  il  negozio  deve  essere  gestito  personalmente    dalla    persona    titolare    dell’autorizzazione,    la    quale    può    avvalersi    della  collaborazione di terzi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni per la vendita al dettaglio
Art. 8
                            La  vendita  al  dettaglio  di  canapa  ai  sensi  della  presente  legge  viene  autorizzata  dal  Consiglio  di  Stato.  Il  richiedente  deve  presentare  la  domanda  di  autorizzazione  corredata  dai  seguenti documenti:  a)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo di notifica
Art. 9
                            1  Chi  è in possesso dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di  canapa  è tenuto a  notificare   annualmente   all’Autorità   competente   il   tenore   massimo   di   THC   dei   prodotti  commercializzati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Autorità competente è legittimata ad effettuare i controlli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicità
Art. 10
                            È   vietata,   sotto   ogni   sua   forma   e   mediante   ogni   mezzo,   la   pubblicità   riferita  direttamente o alludente al consumo della canapa quale stupefacente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rapporti con altre leggi
Art. 11
                            Sono riservate le norme sulla vendita ambulante, sugli esercizi pubblici, sull’apertura e  chiusura  dei  negozi,  sulle  insegne  e  scritte  destinate  al  pubblico  nonché  le  norme  sulle  autorizzazioni  eccezionali  previste  dalla  legislazione  federale  e  segnatamente  quella  prevista  all’art. 8 cpv. 5 della legge federale sugli stupefacenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti e tassa
Art. 12
                            1  Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di fr. 500.-- al massimo.  TITOLO II  Coltivazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Coltivazione
Art. 13
                            1  La  coltivazione  della  canapa  all’interno  e  all’esterno  è  subordinata  a  un  obbligo  di  notifica  preventivo  e  annuale  all’Autorità  competente  e  deve  rispettare  i  disposti  dell’Ordinanza  federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni  coltivatore  dovrà  essere  a  conoscenza  della  concentrazione  di  tetraidrocannabinolo  (THC)  della propria coltivazione e deve essere in grado di fornirne le prove.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La   coltivazione   o   il   raccolto   della   canapa   possono   essere   controllati   e   debbono   essere  sequestrati,  se  vi  sono  ragionevoli  sospetti  per  ritenere  che  essi  potrebbero  essere  utilizzati  per  estrarre  sostanze  stupefacenti  o  per  offrire  prodotti  che  superano  i  limiti  di  THC  consentiti;  è  ordinata  la  confisca,  se  gli  accertamenti  ulteriori  confermano  che  la  coltivazione  o  il  raccolto  potrebbero  essere  utilizzati  per  gli  scopi  succitati;  se  i  controlli  hanno  fatto  emergere  che  la  coltivazione o il raccolto di canapa non sono in sintonia con le norme legali, ai responsabili sono
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento i particolari, definisce le procedure di notifica, di  controllo, di sequestro e di confisca, e designa le Autorità competenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dall’obbligo di notifica è esonerata la coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono  ogni intento commerciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi diritto
Art. 14
                            2  Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni  sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
1
                            Lett. abrogata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le  contravvenzioni  alla  legge  e  al  regolamento  sono  punite  con  la  multa  sino  a  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procedura  contravvenzionale  è  retta  dalla  legge  del  20  aprile  2010  di  procedura  per  le  contravvenzioni.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                Altre misure
Art. 16
                            Il Consiglio di Stato ordina le misure in caso di violazione della legge. È applicabile l’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34 della legge di procedura per le cause amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 17
                            Chi   vende   o   coltiva   canapa   ai   sensi   della   presente   legge   deve   chiedere  l’autorizzazione, rispettivamente notificare la sua attività, entro due mesi dall’entrata in vigore della  stessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 18
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.  4  Pubblicata nel BU  2002  , 327.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Entrata in vigore: 1° febbraio 2004 - BU 2004, 1.