Legge di applicazione e complemento della legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati
                            Legge  di applicazione e complemento della legge federale  concernente l’aiuto alle vittime di reati  (LAV)  (dell’8 marzo 1995)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti il messaggio 10 novembre 1993 n. 4181 del Consiglio di Stato e il rapporto 22 febbraio 1995 n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4181 R della Commissione speciale per la revisione del Codice di procedura penale;  richiamata la legge federale concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV) del 4 ottobre 1991;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            1  La legge ha per scopo:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  protezione  delle  vittime  e  la  tutela  dei  loro  diritti  nell’ambito  del  procedimento  penale  sono  salvaguardati dalle disposizioni del codice di procedura penale del 5 ottobre 2007.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
Art. 2
                            3  1  Il  Consiglio  di  Stato  è  l’autorità  competente  per  l’applicazione  della  LAV  e  emana  le  norme necessarie per l’applicazione diretta.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Spetta in particolare al Consiglio di Stato:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Consiglio  di  Stato  istituisce  una  Commissione  di  coordinamento  per  l’aiuto  alle  vittime  quale  organo valutativo, consultivo e propositivo e nomina un delegato per l’aiuto alle vittime di reati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Polizia cantonale
Art. 3
                            4  La  polizia  cantonale  esercita  i  compiti  stabiliti  dall’art.  8  cpv.  1  e  2  LAV  e  provvede  all’adeguata formazione degli agenti sull’aiuto alle vittime di reati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Consulenza, aiuto immediato,
aiuto a più lungo termine e
                            sostegno immediato  5  Art. 4  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il Consiglio di Stato definisce l’organizzazione, l’attività e le modalità della consulenza  prevista agli art. 9 e segg. LAV e del sostegno immediato ai congiunti di persone decedute a causa
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            di morte violenta e dei minorenni privi dell’assistenza dei propri genitori a causa di reati o di eventi  traumatici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato può avvalersi della collaborazione di enti o consulenti privati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Indennizzo e/o
                            riparazione morale  7  Art. 5  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La   domanda   di   indennizzo   e/o   riparazione   morale   va   presentata   dalla   vittima  all’autorità competente nei termini e alle condizioni previsti dagli art. 24 e seguenti LAV.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato stabilisce una procedura semplice, rapida e gratuita.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sensibilizzazione, prevenzione,
informazione, formazione e altre
attività a favore dell’aiuto alle vittime
                            Art. 5a  9  1  Il  Consiglio  di  Stato  può  concedere  un  sussidio  per  i  progetti  e  le  attività  ai  sensi  dell’art. 2 cpv. 2 lett. a) e b) che rientrano negli scopi della LAV e sono organizzati da enti pubblici o  privati senza scopo di lucro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sussidio  è  concesso  tramite  un  contributo  fisso  stabilito  a  preventivo  fino  ad  un  massimo  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            75% delle spese riconosciute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
                            Art. 5b  10  1  La  decisione  sulla  richiesta  di  aiuto  immediato,  di  aiuto  a  più  lungo  termine  e  la  decisione  sulla  domanda  d’indennizzo  e/o  riparazione  morale  sono  impugnabili  tramite  ricorso  al  Tribunale cantonale delle assicurazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  applicabili  per  analogia  le  norme  previste  dalla  legge  di  procedura  per  le  cause  davanti  al  Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La decisione sul sussidio è impugnabile tramite ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono  impugnabili al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 6
                            1  Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata  nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato fissa la data della sua entrata in vigore.  11  Pubblicata nel BU 1996, 215.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Nota marginale modificata dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479; precedente modifica: BU 2008,
                        
                        
                    
                    
                    
                517.
                            9    Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. introdotto dalla L 24.3.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Entrata in vigore: 1° agosto 1996 - BU 1996, 215.