Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica --> 5.3.2.3.2
                            5.2.2.4: R delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica - 26 agosto 2009  Regolamento  delle Scuole specializzate superiori di tecnica e artistica  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti:  -  la Legge   sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 e la relativa Ordinanza federale del 7  novembre 1979;  -  l’Ordinanza del DFE concernente le esigenze minime per il riconoscimento delle scuole specializzate  superiori di tecnica del 15 marzo 2001;  -  la Legge   della Scuola del 1. febbraio 1990;  -  la Legge   sulle Scuole professionali del 2 ottobre 1996;  ritenuto che le denominazioni personali e professionali usate nel presente regolamento si intendono al  maschile e al femminile;  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo d’applicazione
Art. 1
                            Il presente regolamento si applica alle scuole specializzate superiori di tecnica (in seguito SSST)  e  del  settore  artistico  (in  seguito  SSSAA)  a  tempo  pieno  (TP)  o  parallele  all’esercizio  di  un’attività  professionale (PAP).
                        
                        
                    
                    
                    
                Sedi
Art. 2
                            Le SSST comprendono i cicli di studio:  a)    dell’abbigliamento in gestione del prodotto e della moda in progettazione e collezione, con sede a  Lugano-Viganello, (SSST di Lugano);  b)    dell’edilizia, della chimica-biologia e dell’impiantistica, con sede a Lugano-Trevano, (SSST di Trevano);  c)        della  meccanica,  dell’elettrotecnica  e  dei  processi  aziendali,  con  sede  a  Bellinzona,  (SSST  di  Bellinzona);  d)    della grafica digitale con indirizzi web e computer animazione e del tecnical industrial design, con sede  a Lugano (SSSAA di Lugano).  Capitolo secondo  Organizzazione
                        
                        
                    
                    
                    
                Direzione generale
Art. 3
                            dalla Divisione della formazione professionale (in seguito DFP) per il tramite dell’Ufficio della formazione  industriale, agraria, artigianale e artistica (in seguito UFIAAA) in collaborazione con le direzioni di sede.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento interno
                            Art.  4  Ogni  SSST  e  SSSAA  si  dota  di  un  regolamento  interno  che  stabilisce  le  modalità  di  ammissione, di promozione e d’esame.  Il regolamento interno è approvato dalla DFP e viene consegnato allo studente all’inizio degli studi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Organo cantonale dei direttori
Art. 5
                            I direttori delle SSST e SSSAA formano il Collegio dei direttori.  Il Collegio dei direttori sviluppa, promuove e coordina iniziative di interesse comune ed esplica funzioni  d’informazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Formazione delle classi
Art. 6
                            L’effettivo delle classi deve essere adeguato al tipo d’insegnamento.  Di regola le classi sono formate da un minimo di 12 studenti per indirizzo di studio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Art. 7
                            La tassa di frequenza delle SSST è fissata ogni anno, entro il 1. maggio, per l’anno scolastico  successivo, dalla direzione dell’istituto, sentito l’UFIAAA.
                        
                        
                    
                    
                    
                Proprietà dei lavori
Art. 8
                            I lavori svolti dagli studenti durante il periodo di formazione così come il materiale didattico  sviluppato  dai  docenti  sono  di  proprietà  dell’istituto;  per  il  resto  si  applicano  le  norme  sulla  proprietà  intellettuale.  Lo studente si impegna a cedere all’istituto, a titolo esclusivo, i diritti d’autore e gli eventuali profitti sui  lavori semestrali o di diploma.  Capitolo terzo  Vigilanza
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissioni di vigilanza
Art. 9
                            La DFP   per tramite dell’UFIAAA designa una commissione di vigilanza, di al massimo 9 membri,  comprendente rappresentanti delle associazioni professionali di categoria che vigila sull’organizzazione, gli  obiettivi e i contenuti della formazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esperti
Art. 10
                            L’UFIAAA designa, su proposta della direzione dell’istituto, gli esperti di materia e d’esame.  Gli esperti devono avere di regola una formazione accademica o universitaria professionale e possedere  un’adeguata esperienza professionale nell’ambito specifico.  Capitolo quarto  Ammissione
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni
Art. 11
                            Per essere ammessi alle SSST e alla SSSAA occorre aver terminato con successo un tirocinio  in una professione pertinente o provare di possedere una formazione equivalente.  Il regolamento interno stabilisce l’ammissione in casi particolari e può richiedere condizioni supplementari.  Capitolo quinto  Frequenza
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo della frequenza
Art. 12
                            Gli studenti sono tenuti a frequentare tutte le lezioni obbligatorie previste dal piano di studio.  In  casi  particolari  la  direzione  dell’istituto  può  accordare  l’esonero  dalla  frequenza  delle  lezioni  in  determinate materie, fermo restante l’obbligo di effettuare le prove di valutazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Comportamento
Art. 13
                            Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento adeguato ai valori della convivenza e  alle norme dell’istituto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assenze
Art. 14
                            Le assenze devono essere annunciate il più presto possibile e giustificate per iscritto al rientro  alla direzione dell’istituto. La direzione stabilisce un termine entro il quale la giustificazione deve essere  consegnata. Trascorso questo termine, la direzione può decidere di considerare le assenze arbitrarie.  Per le assenze prevedibili deve essere richiesto il consenso della direzione.  In caso di assenze frequenti la direzione dell’istituto può proporre alla DFP di negare allo studente la  promozione alla classe successiva o l’ammissione alla sessione di diploma.  Programmi
                        
                        
                    
                    
                    
                Piani di studio
Art. 15
                            della SSSAA sono allestiti dalla direzione dell’istituto conformemente alle esigenze per il riconoscimento  federale.  Essi sono approvati dall’UFIAAA.  La direzione dell’istituto può apportare lievi modifiche ai piani di studio nel rispetto del totale delle ore
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Provvedimenti disciplinari
                        
                        
                    
                    
                    
                Interventi e sanzioni
Art. 16
                            Le mancanze disciplinari danno luogo, quale primo intervento, a un colloquio chiarificatore e a  un richiamo.  Per mancanze disciplinari ripetute o gravi sono previste le seguenti sanzioni:  a)    l’ammonimento inflitto dal direttore;  b)    la sospensione temporanea fino a dieci giorni effettivi decisa dal direttore;  c)        l’espulsione  dall’istituto  decisa  dalla  Divisione  della  formazione  professionale,  su  proposta  della  direzione.  Le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto allo studente.  Capitolo ottavo  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 17
                            Il Regolamento delle Scuole specializzate superiori di tecnica del 4 settembre 2001 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Pubblicazione e entrata in vigore
Art. 18
                            entra in vigore a decorrere dall’anno scolastico 2009/10.  Pubblicato   nel BU  2009  , 361.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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