Legge di applicazione alla Legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981
                            10.1.1.3: L di applicazione alla Legge federale sul lavoro a domicilio del 20 marzo 1981 - 12 marzo 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10.1.1.3  Legge  di applicazione alla Legge federale sul lavoro a domicilio  del 20 marzo 1981  (del 12 marzo 1984)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 22 febbraio 1983 n. 2692 del Consiglio di Stato,
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
                            Art.   1  La  presente  legge  disciplina  i  provvedimenti  di  competenza  cantonale  previsti  dalla  Legge  federale sul lavoro a domicilio (in seguito LLD) e relative disposizioni esecutive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’esecuzione della LLD.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 3
                            1  Il Dipartimento è in particolare competente per:  a)    decidere d’ufficio o su domanda i casi dubbi (art. 2 LLD);  b)    decidere in merito alla concessione di deroghe come previsto dall’art. 7 LLD;  c)    procedere alle verifiche previste dall’art. 11 LLD;  d)    procedere penalmente come previsto dall’art. 12 segg. della LLD.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  tiene  il  registro  dei  datori  di  lavoro  e  lo  verifica  almeno  una  volta  all’anno  (art.  15  cpv.  3  LLD)  e  presenta  annualmente  un  rapporto  all’Ufficio  federale  dell’industria,  delle  arti  e  mestieri  e  del  lavoro  sull’esecuzione della legge (art. 15 cpv. 4 LLD).
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione del lavoro a domicilio
                            Art.  4  Il Consiglio di Stato nomina una Commissione composta di rappresentanti dello Stato, dei datori  di lavoro e dei lavoratori allo scopo di esaminare i problemi concernenti il lavoro a domicilio nel Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Penalità
Art. 5
                            [1]         Le infrazioni alla LLD sono perseguite secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le  contravvenzioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di ricorso
Art. 6
                            [2]         Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono  impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  [3]  Pubblicata nel BU  1984  , 255.