Decreto legislativo concernente la partecipazione dello Stato per l’incremento del patrimonio artistico del Cantone
                            5.5.1.4  Decreto legislativo  concernente la pa  rtecipazione dello Stato per l’  incremento  del patrimonio artistico del Cantone  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE DEL TICINO  visto il messaggio 11 giugno 1974 n. 1971 del  Consiglio di Stato,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Obiettivi
Art. 1
                            Lo Stato, nell’  ambito  delle  arti  figurativ  e, si propone di assecondare l’  attività  degli  artisti  nelle  loro  libere  espressioni  con  una  partecipazione  che  assicuri  un  valido  incremento  al  patrimonio  artistico del  Cantone con:  a)  opere  di  artisti  ticinesi  o  residenti  nel  Ticino  idonee  a  documentare  organicamente  le  correnti  artistiche attive nel paese;  b)  opere d’  altra provenienza di particolare interesse artistico e culturale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Forme di intervento
Art. 2
                            Gli inter  venti dello Stato avvengono segnatamente nelle seguenti forme:  a)  acq  uisto o commissione di opere d’  arte destinate a collezioni, edifici o luoghi pubblici e di opere  grafiche destinate a illustrare pubblicazioni ufficiali;  b)  sussidiamento di esposizioni o  rganizzate da enti pubblici o da istituzioni e associazioni culturali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mezzi
Art. 3
                            Per gli scopi sopra descritti il Consiglio di Stato propone i crediti necessari, fermo restando  che:  a)  per l’acquisto di opere d’  arte è stabilito un credito annuo di fran  chi 50000.  -  ;  b)  nella costruzione di edifici pubblici il preventivo deve comprendere il  finanziamento di un corredo  d’opere d’  arte da definire con criteri di proporzionalità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Commissione consultiva
Art. 4
                            Per  tutti  gli  oggetti  del  presente  decreto  il  Consiglio  di  Stato  si  avvale  della  consulenza  di  una Commissione di esperti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento di applicazione
Art. 5
                            Il Consiglio di Stato emanerà il regolamento di applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme abrogative; entrata in vigore
Art. 6
                            È abrogato  il decreto legislativo cir  ca l’  incremento delle belle arti del 18 settembre 1929.  Trascorsi i termini per l’  esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  entra  in  vigore  con  la  pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  del 29 novembre 1974  Pubblicato nel BU  1974  , 282.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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