Decreto esecutivo concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale
                            8.3.2.2.2: DE concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale - 26 gennaio 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8.3.2.2.2  concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti  di origine animale  (del 26 gennaio 1999)  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto  l’art.  17  della  Legge  di  applicazione  all’Ordinanza  federale  concernente  l’eliminazione  dei  rifiuti  di  origine animale dell’8 marzo 1995 (LAOERA);
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            Il presente tariffario stabilisce le tasse concernenti la raccolta e l’eliminazione dei rifiuti di origine  animale nel quadro del servizio di smaltimento predisposto dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scarti di macellazione
Art. 2
                            Le tasse di smaltimento sono prelevate sulla base dei rapporti mensili trasmessi dagli ispettori  delle carni all’Ufficio del veterinario cantonale nel quadro del controllo delle carni nonché in base ai dati  statistici rilevati dal servizio cantonale di raccolta degli scarti di origine animale.  L’Ufficio  del  veterinario  cantonale  riscuote  le  seguenti  tasse  di  smaltimento  per  ogni  capo  di  bestiame  macellato:  [2]  Specie  fino a un peso  unitario  massimo di  Costo unitario  Tori, buoi, vacche  kg  43.00  fr.  Manze  kg  38.00  fr.  Vitelli  kg  15.00  fr.  Pecore, capre  kg    8.50  fr.  Agnelli, capretti  kg    3.00  fr.  Suini (escl. suinetti)  kg    2.00  fr.  Equini  kg  10.00  fr.  Selvaggina  kg    7.00  fr.  Per eventuali scarti consegnati in eccesso rispetto al quantitativo atteso, calcolato in base al numero di  capi macellati e al peso unitario secondo il cpv. 2, è applicata una tariffa di fr. 0.80 al kg.  L’Ufficio del veterinario cantonale può esigere dall’utente in mora con il pagamento di precedenti tasse di  smaltimento il pagamento anticipato delle tasse oppure il versamento di un adeguato importo a titolo di  garanzia per i futuri smaltimenti, con la comminatoria che in caso di mancato pagamento p  uò decidere la  chiusura  del  macello  fintanto  che  sarà  nuovamente  possibile  garantire  l’eliminazione  dei  rifiuti  di  origine  animale ivi prodotti (art. 17 cpv. 3 OERA).
                        
                        
                    
                    
                    
                Carcasse bestiame grosso
                            Art. 2a  [3]       Per il ricupero sul posto di carcasse di animali grossi, effettuato tramite il servizio predisposto  dal Cantone, l’Ufficio del veterinario cantonale riscuote un importo forfetario di fr. 100.00 per capo.  Art. 2b        ....
                        
                        
                    
                    
                    
                Raccolta di altri scarti
Art. 3
                            Eventuali prestazioni a favore di terzi che non rientrano nei compiti imposti al Cantone dalla  LAOERA, come la raccolta sul posto di carcasse di bestiame minuto e di animali da compagnia su richiesta  di privati oppure interventi di competenza dei Comuni, sono fatturate direttamente al richiedente in base alle  seguenti tariffe unitarie cumulative:  -      tariffa base               20.--  -      tariffa oraria              45.--  -      tariffa chilometrica      1.20
                        
                        
                    
                    
                    
                Messa a disposizione di contenitori
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                            fr. 130.-- cadauno.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 5
                            Il decreto esecutivo concernente le tasse per lo smaltimento dei rifiuti di origine animale del 2  marzo 1993 è abrogato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 6
                            Il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Cantone Ticino ed entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 1999.  Pubblicato nel BU  1999  , 21.