Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione... (222.110)
Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione... (222.110)
Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto
Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto (del 17 maggio 2005) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti l’art. 2 cpv. 1 e l’art. 13 cpv. 4 della legge del 24 giugno 2010 di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto, 1 d e c r e t a :
Dipartimento competente
Art. 1
Il Dipartimento delle istituzioni è l’autorità competente all’esecuzione della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto.
Compiti
Art. 2
1 Il perito compie constatazioni tecniche neutrali e indipendenti del bene locato su richiesta scritta di locatori, inquilini e Uffici di conciliazione.
2 Il perito effettua perizie di carattere giudiziario soltanto su richiesta delle Preture e degli Uffici di conciliazione; la procedura e la remunerazione sono disciplinate dal codice di procedura civile del
19 dicembre 2008. 2
3 Il perito conserva la registrazione progressiva degli interventi eseguiti comprese la richiesta d’intervento e una copia del referto; al termine della sua attività il perito consegna l’archivio all’autorità di nomina.
Limiti
Art. 3
1 L’intervento del perito non sostituisce gli obblighi delle parti in merito alla notifica dei danni e alla procedura per difetti del bene locato.
2 Il perito dirige il sopralluogo indetto per eseguire le constatazioni tecniche e può richiedere alle parti la consegna di una copia del contratto di locazione.
Procedura
Art. 4
1 Le constatazioni tecniche del perito devono avvenire di regola alla presenza delle parti interessate, che devono essere citate possibilmente per iscritto, dallo stesso perito; l’assenza di una parte non esclude tuttavia le constatazioni del perito, che può altresì richiedere delucidazioni alle parti presenti.
2 Su richiesta di parte e nel caso che la convocazione della controparte ne possa pregiudicare l’esito, il perito può svolgere le constatazioni alla sola presenza della parte richiedente.
3 Durante il sopralluogo il perito non redige alcun verbale.
4 Le constatazioni tecniche del perito hanno efficacia probatoria.
5 Il perito non è autorizzato ad avvalersi di ausiliari o di altri esperti nell’ambito delle sue constatazioni tecniche.
Referto
Art. 5
1 Le constatazioni tecniche del perito sono riportate in un referto scritto, che il perito invia senza indugio alle parti o all’Ufficio di conciliazione se esso ha ordinato l’intervento peritale; il referto indica il luogo e la data, la parte richiedente, l’oggetto, la data del sopralluogo e le parti che vi hanno partecipato. Al referto devono essere allegate eventuali fotografie, planimetrie e schizzi che delucidano lo stesso referto.
2 Il referto indica eventuali difficoltà o impedimenti a svolgere le constatazioni e può riportare le osservazioni formulate dalle parti.
3 Il referto si limita all’accertamento della situazione di fatto e alla stima dell’età dell’oggetto; il perito non può pronunciarsi su altre questioni.
1
Ingresso introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.
2 Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.
Esclusione
Art. 6
L’intervento del perito è escluso qualora lo stesso abbia già compiuto sullo stesso oggetto perizie private estranee al rapporto di locazione.
Costi dell’intervento
Art. 7
1 I costi dell’intervento del perito sono posti a carico della parte richiedente, riservato l’art. 2 cpv. 2.
2 La parte che domanda l’intervento deve anticipare i costi presumibili stimati dal perito, il quale trasmette alla stessa, unitamente al referto, la nota delle spese.
Tariffa
Art. 8
Il perito percepisce un’indennità oraria di fr. 80.-- (IVA inclusa), ritenuto un minimo di fr.
80.-- per intervento, alla quale possono essere aggiunte le spese vive.
Entrata in vigore
Art. 9
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entra in vigore il 1° luglio 2005. Pubblicato nel BU 2005 , 166.