Regolamento della legge di applicazione delle norme federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto
                            Regolamento  della legge di applicazione delle norme federali in materia  di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto  (del 17 maggio 2005)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti  l’art.  2  cpv.  1  e  l’art.  13  cpv.  4  della  legge  del  24  giugno  2010  di  applicazione  delle  norme  federali in materia di locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto,  1  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
Art. 1
                            Il  Dipartimento  delle  istituzioni  è  l’autorità  competente  all’esecuzione  della  legge  di  applicazione  delle  norme  federali  in  materia  di  locazione  di  locali  d’abitazione  e  commerciali  e  di  affitto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 2
                            1  Il  perito  compie  constatazioni  tecniche  neutrali  e  indipendenti  del  bene  locato  su  richiesta scritta di locatori, inquilini e Uffici di conciliazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il perito effettua perizie di carattere giudiziario soltanto su richiesta delle Preture e degli Uffici di  conciliazione; la procedura e la remunerazione sono disciplinate dal codice di procedura civile del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19 dicembre 2008.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  perito  conserva  la  registrazione  progressiva  degli  interventi  eseguiti  comprese  la  richiesta  d’intervento  e  una  copia  del  referto;  al  termine  della  sua  attività  il  perito  consegna  l’archivio  all’autorità di nomina.
                        
                        
                    
                    
                    
                Limiti
Art. 3
                            1  L’intervento  del  perito  non  sostituisce  gli  obblighi  delle  parti  in  merito  alla  notifica  dei  danni e alla procedura per difetti del bene locato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  perito  dirige  il  sopralluogo  indetto  per  eseguire  le  constatazioni  tecniche  e  può  richiedere  alle  parti la consegna di una copia del contratto di locazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedura
Art. 4
                            1  Le constatazioni tecniche del perito devono avvenire di regola alla presenza delle parti  interessate,  che  devono  essere  citate  possibilmente  per  iscritto,  dallo  stesso  perito;  l’assenza  di  una parte non esclude tuttavia le constatazioni del perito, che può altresì richiedere delucidazioni  alle parti presenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Su  richiesta  di  parte  e  nel  caso  che  la  convocazione  della  controparte  ne  possa  pregiudicare  l’esito, il perito può svolgere le constatazioni alla sola presenza della parte richiedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Durante il sopralluogo il perito non redige alcun verbale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le constatazioni tecniche del perito hanno efficacia probatoria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  perito  non  è  autorizzato  ad  avvalersi  di  ausiliari  o  di  altri  esperti  nell’ambito  delle  sue  constatazioni tecniche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Referto
Art. 5
                            1  Le  constatazioni  tecniche  del  perito  sono  riportate  in  un  referto  scritto,  che  il  perito  invia senza indugio alle parti o all’Ufficio di conciliazione se esso ha ordinato l’intervento peritale; il  referto indica il luogo e la data, la parte richiedente, l’oggetto, la data del sopralluogo e le parti che  vi hanno partecipato.  Al  referto  devono  essere  allegate  eventuali  fotografie,  planimetrie  e  schizzi  che  delucidano  lo  stesso referto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  referto  indica  eventuali  difficoltà  o  impedimenti  a  svolgere  le  constatazioni  e  può  riportare  le  osservazioni formulate dalle parti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  referto  si  limita  all’accertamento  della  situazione  di  fatto  e  alla  stima  dell’età  dell’oggetto;  il  perito non può pronunciarsi su altre questioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                1
                            Ingresso introdotto dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dal R 9.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 444.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esclusione
Art. 6
                            L’intervento  del  perito  è  escluso  qualora  lo  stesso  abbia  già  compiuto  sullo  stesso  oggetto perizie private estranee al rapporto di locazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Costi dell’intervento
Art. 7
                            1  I  costi  dell’intervento  del  perito  sono  posti  a  carico  della  parte  richiedente,  riservato  l’art. 2 cpv. 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  parte  che  domanda  l’intervento  deve  anticipare  i  costi  presumibili  stimati  dal  perito,  il  quale  trasmette alla stessa, unitamente al referto, la nota delle spese.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tariffa
Art. 8
                            Il perito percepisce un’indennità oraria di fr. 80.-- (IVA inclusa), ritenuto un minimo di fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            80.-- per intervento, alla quale possono essere aggiunte le spese vive.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 9
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi e entra in vigore il 1° luglio 2005.  Pubblicato nel BU  2005  , 166.