Legge sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali
                            10.2.2.2.1  Legge  sulla costituzione di riserve di crisi al beneficio di sgravi fiscali  (del 19 settembre 1988)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA RE  PUBBLICA E CANTONE  TICINO  visto il messaggio 7 giugno 1988 n. 3328 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 1
                            Le  aziende  autorizzate  dalla  Legge  federale  del  20  dicembre  1985  a  costituire  riserve  di  crisi al beneficio di sgravi fiscali hanno diritto, su queste riserve, allo sgravio dalle imposte cantonali e  comunali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Aziende autorizzate
Art. 2
                            1  Possono costituir  e riserve di crisi le aziende che occupano almeno 20 lavoratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Fanno   eccezione   le   aziende   la   cui   attività   principale   consis  te  nell’acquisto,  nella  vendita  e  nell’  amministrazione  di  immobili,  come  pure  le  società sottoposte a un regime di tassazione spec  iale  secondo la Legge tributaria (qui denominata LT).
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Versamento annuo e importo massimo
Art. 3
                            1  L’  importo  annuo  da  versare  a  riserva  non  deve  superare  il  15%  della  base  di  calcolo  determinata  conformemente  alla  Legge  federale  e  alla  relativa  ordinanza;  esso  non  può  essere  inferiore a fr. 10’000.  -  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’  importo massimo delle riserve non deve superare il 20% della massa salariale annua determinante,  giusta la legislazione AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                Determinazione degli sgravi fiscali
Art. 4
                            1  I  versamenti  annui  alle  riserve  di  c  risi  sono  parifi  cati  a  spese  giustificate  dell’  uso  commerciale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le riserve di crisi sono tuttavia parificate a riserve tassate come utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ulteriore imposizione
Art. 5
                            1  Le  riserve  liberate  sono  assoggettate  integralmente  all’imposta  sul  reddito  o  sull’  utile  senza compensazio  ne con eventuali perdite, se l’  azienda:  a)  non fornisce la prova della loro corretta utilizzazione;  b)  cessa l’  attività aziendale;  c)  trasferisce la prop  ria sede o uno stabilimento d’  i  mpresa all’  estero.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per le persone fisiche le  riserve liberate fanno oggetto di una tassazione annua intera in applicazion  e  dei disposti della LT, con l’  aliquota massima.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            3  Per le persone giuridiche con tassazione annuale t  ali riserve sono imposte con l’  aliquota massima in  sede di tassazione ordinaria  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicabilità della legge federale
Art. 6
                            In quanto questa legge non vi deroghi espressamente in senso più restrittivo, le disposizioni  della legge federale del 20 marzo 1985 sono applicabili per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicabilità della LT
Art. 7
                            Il trattamento f  iscale delle riserve di crisi è regolato dalla LT.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv. modificato dalla L 21.6.1994; in vigore dal 1  .  1.1995  -  BU  1994, 345.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Cpv. modificato dal  la  L 21.6.1994; in vigore dal 1  .1.1995  -  BU  1994, 345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Regolamento di applicazione e Dipartimento competente
per le liberazioni individuali
Art. 8
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  ha  la  facoltà  di  emanare  un  regolamento  di  applicazione  di  questa  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Dip  artimento  delle  finanze  e  dell’economia  è  l’  autorità  competente  per  tutto  quanto  riguarda  i  rapporti  fra  le  autorità  cantonali  e  le  autorità  federali,  in  particolare  in  caso  di  richieste  di  liberazione  individuale.   Esso   è   autorizzato   a   richiedere   alle   aziende   ogni  informazione   necessaria   per  l’  applicazione  di questa legge. È riservato l’  art. 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Rapporto con il decreto legislativo cantonale
Art. 9
                            1  Il decreto legis  lativo cantonale concernente l’  esenzio  ne delle riserve di crisi dell’  economia  privata  dalle  imposte  ca  ntonali  e  comunali  del  15  aprile  1952  (qui  denominato  decreto  legislativo)  è  appli  cabile  sino  e  compreso  l’  anno  di  tassazione  1988  per  le  persone  giuridiche  e  il  periodo  di  tassazione 1987/88 per le persone fisiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il decreto legislativo resta in vigore  sino ad esaurimento delle sue conseguenze legali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Riserve  secondo  questo  decreto  non  posson  o  più essere costituite dopo l’  entrata  in  vigore  della  presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’  azienda  che  intende  prendere  provvedimenti  intesi  a  procurare  occasioni  di  lavoro  deve  dapprima  utilizzare le riserve costituite secondo il decreto legislativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Il  Con  siglio di Stato provvederà all’  abrogazione  del  decreto  non  appena  le  riserve  costituite  in  base  allo stesso saranno state integralmente liberate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 10
                            1  Q  uesta  legge  è  applicabile  p  er la prima volta ai fini dell’  imposta  cantonale  1989  per  le  persone giuridiche e 1989/90 per le persone fisiche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Riserve  di  crisi  conformi  a  questa  legge  possono  essere  costituite per la prima volta per gli esercizi  che  si  rife  riscono  alle  persone  fisiche  chiusi  nel  1988  e  per  quelli  che  si  riferiscono  alle  persone  giuridiche chiusi nel 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Decorsi  i  termini  per  l’  esercizio  del  diritto  di  referendum  questa  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale delle leggi e degli atti e  secutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1989.  Pubblicata nel BU  19  88  , 309.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Cpv. modificato dal  la L 21.6.1994; in vigore dal 1  .1.1995  -  BU  1994, 345.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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