Decreto legislativo sul censimento federale della popolazione dell’ anno 2000
                            Decreto legislativo  sul censimento federale della popolazione dell’ anno 2000  IL GRAN CONSIGLIO  -  richiamata la legge federale sul censimento federale della popolazione del 26 giugno 1998 e la relativa  ordinanza del 13 gennaio 1999;  -  visto il messaggio 7 settembre 1999 no. 4916 del Consiglio di Stato;  -  visto il rapporto 9 novembre 1999 no. 4916 R della Commissione della legislazione,
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti del Cantone
Art. 1
                            seno all’ Ufficio di statistica (in seguito: Centro), coordina la preparazione e l’ esecuzione della rilevazione  sul territorio cantonale.  Esso si occupa inoltre, per conto dei Comuni, della preparazione e dell’ esecuzione della rilevazione, del  controllo e del completamento dei moduli di rilevazione e dei documenti ausiliari.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti dei Comuni
Art. 2
                            I Comuni collaborano con il Centro per il raggiungimento della completezza della rilevazione sul  loro territorio, della quale sono ritenuti responsabili.
                        
                        
                    
                    
                    
                Spese a carico dei Comuni
Art. 3
                            Per le prestazioni di cui all’ art. 1 cpv. 2 della presente legge, i Comuni versano al Cantone un  importo  annuo  di  fr.  1.-  per  abitante  per  il  periodo  1999-2002;  per  il  calcolo  degli  abitanti  fa  stato  la  popolazione legale permanente al 31 dicembre 1997.  L’ importo è restituito se il censimento non viene effettuato come all’ art. 1.  L’ importo versato dai Comuni non può superare il 90% delle spese effettive per il Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza
Art. 4
                            anno 2000 è l’ organo designato dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Normative determinanti e trasgressioni ai doveri di servizio
Art. 5
                            Le  autorità,  i  dipendenti  cantonali  e  comunali  preposti  all’  esecuzione  del  censimento  ed  al  controllo  della  protezione  dei  dati  e  gli  incaricati  comunali  sono  sottoposti  alle  disposizioni  della  legge  federale  sul  censimento  federale  della  popolazione  e  della  relativa  ordinanza  sul  censimento  federale  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2000,  della  relativa  convenzione  di  applicazione  stipulata  tra  il  Cantone  Ticino  e  la  Confederazione  e  del  presente decreto nonchè alle istruzioni emanate dai competenti servizi federali e cantonali.  Le trasgressioni ai doveri di servizio, in generale, e la violazione del segreto d’ ufficio, in particolare, sono  punibili con sanzioni disciplinari e penali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa per oneri cagionati in caso di violazione dell’ obbligo d’
informare
Art. 6
                            L’ Ufficio di statistica (USTAT) è il servizio competente per decidere e riscuotere la tassa per  oneri cagionati in caso di violazione dell’ obbligo di informare, secondo i disposti di cui all’ art. 6 della legge  federale sul censimento federale della popolazione.  Contro la decisione dell’ USTAT è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 7
                            Trascorsi i termini per l’ esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato sul  Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.  Il Consiglio di Stato ne fissa l’ entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  e, al momento opportuno, ne fissa la scadenza.  Pubblicato  nel BU  2000  , 42.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Entrata in vigore: 1° marzo 2000 - BU 2000, 43.