Regolamento e tariffa delle misurazioni aerofotogrammetriche
                            4.1.6.1.1  Regolamento  e tariffa delle misurazioni aerofotogrammetriche  (del 26 aprile 1963)  IL CONSIGLIO DI STATO  richiamati:  a)  la Legge generale sul registro fondiario del 2 febbraio 1933 ed il suo regolamento;  b)  il regolamento sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935;  c)  approvate del 20 giugno 1939;  d)  il  decreto  esecutivo  concernente  l’  introduzione  dei  circondari  di  tenuta  a  giorno  delle  misurazioni  approvate del 23 febbraio 1943;  e)  l’  art.  3  del  decreto  legislativo  concernente  l’  approvazione  delle  mappe  provvisorie  rilevate  aerofotogrammetricamente del 27 febbraio 1950;  f)  il regolamento organico per le delegazioni sezionali per la tenuta a giorno della misurazione catastale  del 5 luglio 1938;  su proposta del Dipartimento dell’ economia pubblica
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  :  Art. 1  Le misurazioni aerofotogrammetriche del particellare esistente, approvate dal Consiglio di Stato,  assumono carattere di documento pubblico e fanno stato per le iscrizioni a registro fondiario provvisorio;  esse servono altresì di base per lo studio del raggruppamento dei terreni.  §. L’ approvazione e la messa in vigore sono subordinate alla procedura di pubblicazione dei documenti e  alla decisione dei ricorsi; sono applicabili per analogia gli art. da 87 a 91 della Legge generale sul registro  fondiario del 2 febbraio 1933.  Art. 2  Le mappe fotogrammetriche approvate dal Consiglio di Stato devono essere tenute a giorno in  modo continuo, inserendovi tutte le mutazioni nello stato giuridico e fisico dei fondi e ciò per tutto il tempo  che decorrerà sino all’ approvazione definitiva del nuovo riparto dei fondi dopo il raggruppamento e meglio  sino alla fine del primo periodo, a norma degli art. da 58 a 64 della Legge generale sul registro fondiario del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 febbraio 1933.  Art.  3  regolamento sulla misurazione catastale del 9 luglio 1935 e in particolare quelli concernenti i circondari di  aggiornamento istituiti a norma dell’ art. 82 del regolamento stesso e i decreti che l’ hanno modificato del 20  giugno 1939, del 23 febbraio 1943 e dell’ 11 gennaio 1952.  L’  aggiornamento  delle  mappe  è  affidato  al  geometra  revisore  di  circondario  per  quanto  concerne  le  mutazioni che richiedono operazioni sul terreno, modifica dei piani e calcolo delle superfici.  Le  mutazioni  nel  catastrino  del  Comune  per  semplici  trapassi  di  particelle  intere  o  di  partite  (volture  catastali) saranno eseguite dai segretari comunali in base alle comunicazioni mensili dell’ ufficio dei registri.  A mutazione avvenuta il segretario comunale trasmetterà immediatamente la comunicazione dell’ ufficio dei  registri al geometra revisore, il quale aggiornerà i documenti in suo possesso.  I documenti da aggiornare sono i seguenti:  a)  documenti del Comune: piano particellare e catastrino;  b)  documenti del geometra revisore: lucido del piano particellare, catastrino e elenco dei proprietari;  il  geometra  revisore  allestirà  inoltre:  l’  elenco  delle  mutazioni,  il  calcolo  delle  superfici,  gli  abbozzi  di  campagna e relativi piani di mutazione.  Art.  4  Nei  comuni  in  cui  è  in  corso  il  raggruppamento  dei  terreni,  l’  aggiornamento  delle  mappe  fotogrammetriche  è  affidato,  invece  che  al  geometra  revisore  di  circondario,  al  geometra  assuntore  del  raggruppamento.  Art. 5  Il rilascio degli estratti censuari è di competenza del segretario comunale e ciò per tutto il tempo  in cui la mappa fotogrammetrica rimane in vigore.  Gli estratti censuari saranno compilati sul modulo ufficiale tipo B.  La spesa per il rilascio degli estratti censuari è a carico dei richiedenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            del nuovo riparto dei fondi e di ogni altra misurazione provvisoria è graduato come segue:  a)  40%, se il valore ufficiale di stima del terreno non supera i 2.-- fr./mq.,  b)  20%, se il valore ufficiale di stima del terreno è compreso tra 2.-- e 10.-- fr./mq.,  c)  d)  se il valore ufficiale di stima del terreno supera i 20.-- fr./mq. un sussidio del 10% è concesso solo per  le mutazioni delle colture e dei fabbricati.  Per mutazioni di confine che interessano più fondi aventi valori di stima diversi, per il calcolo del sussidio  cantonale fa stato il valore medio ponderato.  Art. 6a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  a) Operazioni di tenuta a giorno ordinaria.  Per ogni mutazione il geometra è tenuto ad allestire immediatamente il calcolo del relativo costo indicante la  ripartizione fra Cantone, Comune e proprietario interessato.  Per il calcolo del costo fanno stato le speciali tariffe emanate dal Consiglio di Stato.  Ulteriori modalità sono indicate nel contratto.  Alla fine di ogni anno il geometra revisore trasmette, per verifica, alla Sezione bonifiche e catasto i conti  delle singole mutazioni svolte, unitamente a un riassunto indicante la ripartizione globale dei costi.  Per le mutazioni ordinate dai proprietari, il geometra revisore può procedere direttamente all’ incasso degli  importi a loro carico.  La Sezione bonifiche e catasto preavvisa al Comune il pagamento dell’ importo dovuto al geometra e ordina  il bonifico al Comune dei sussidi cantonali.  Il Comune procede, entro trenta giorni, al pagamento del geometra revisore e, se del caso, all’ incasso degli  importi a carico dei proprietari.  b) Altre operazioni di tenuta a giorno  Per le altre operazioni di tenuta a giorno, quali la revisione generale delle stime, il rifacimento degli atti di  misurazione,  ecc.,  il  pagamento  del  geometra  avviene  unitamente  a  quello  delle  operazioni  di  tenuta  a  giorno ordinaria.  Ogni conto è da allestire in tre esemplari, in base alle indicazioni della Sezione bonifiche e catasto. Un  esemplare è destinato ai proprietari, il secondo al Cantone e il terzo è conservato dal geometra revisore. Su  richiesta, i Comuni possono esigerne una copia supplementare per i propri atti.  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  tenuta a giorno delle misurazioni catastali nel Cantone Ticino del 17 dicembre 2002.  Art. 8  entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 1963.  Pubblicato nel BU  1963  , 145.  Note:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ora Dipartimento delle finanze e dell’ economia del 14 gennaio 1992 - BU 1992, 12.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Art. modificato dal R 15.1.1992; in vigore dal 21.1.1992 - BU 1992, 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Art. introdotto dal R 15.1.1992; in vigore dal 21.1.1992 - BU 1992, 15.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Art. modificato dalla Tariffa 17.12.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 487.