Regolamento concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti con il Collegio governativo e l’Amministrazione cantonale
                            Regolamento  concernente il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ed i suoi rapporti  con il Collegio governativo e l’Amministrazione cantonale  (del 16 giugno 2009)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  viste  la  legge  concernente  le  competenze  organizzative  del  Consiglio  di  Stato  e  dei  suoi  dipartimenti del 25 giugno 1928 e la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013,  1  d e c r e t a :  Art. 1  Il  Servizio  dei  ricorsi  del  Consiglio  di  Stato  è  subordinato  direttamente  al  Consiglio  di  Stato ed attribuito amministrativamente alla Cancelleria dello Stato.  Art. 2  1  Il  Servizio  dei  ricorsi  del  Consiglio  di  Stato  istruisce  il  ricorso  e  assume  le  prove  ai  sensi  degli  articoli  25  e  81  della  legge  sulla  procedura  amministrativa  del  24  settembre  2013  e  allestisce i progetti di decisione sui ricorsi:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                            2  Fanno eccezione i ricorsi in materia di piani regolatori e di piani particolareggiati, che sono trattati  dal Dipartimento del territorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Nel  caso  di  ricorso,  in  particolare  gerarchico,  i  Dipartimenti  o  le  sue  Unità  subordinate  si  esprimono  nei  confronti  del  Servizio  dei  ricorsi  del  Consiglio  di  Stato  esclusivamente  in  sede  di  istruttoria.  Art. 3  Il  Servizio  dei  ricorsi  del  Consiglio  di  Stato  risponde  del  suo  operato  unicamente  al  Collegio governativo.  Art. 4  1  I singoli membri del Consiglio di Stato si astengono dal chiedere o fornire informazioni  che  esulino  da  comunicazioni  di  natura  procedurale  attinenti  alla  litispendenza,  relativamente  ai  ricorsi  affidati  per  istruttoria  al  Servizio  dei  ricorsi.  Tale  principio  vale  pure  per  i  rispettivi  collaboratori.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  richieste  di  informazione  vanno  trasmesse  per  evasione  solo  alla  Direzione  del  Servizio  dei  ricorsi. Esse vengono annotate nel singolo incarto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  Servizio  dei  ricorsi,  ed  in  particolare  il  giurista  incaricato  dell’istruttoria,  si  astiene  dal  fornire  informazioni  sul  caso  in  esame  che  esulino  dalle  esigenze  di  carattere  istruttorio  e  limitatamente  alle parti in causa.  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I progetti di decisione sono trasmessi al Consiglio di Stato, per la più prossima seduta,  con l’elenco deleghe tramite il Cancelliere dello Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I   progetti   di   decisione   che   propongono   un   cambiamento   di   giurisprudenza   o   prassi,  rispettivamente   che   coinvolgono   personalmente   Consiglieri   di   Stato   o   funzionari   vanno  espressamente menzionati nel sopraccitato elenco.  Art. 6  1  I  progetti  di  decisione  ed  i  relativi  incarti  possono  essere  ritirati  e  presi  in  esame  dal  Consigliere   di   Stato   che   ne   fa   richiesta,   per   esame   e   valutazione,   soltanto   all’atto   della  presentazione nell’elenco deleghe, con relativa menzione su tale documento; il Servizio dei ricorsi  ripropone  al  Consiglio  di  Stato,  con  specifica  annotazione  nell’elenco  deleghe,  il  progetto  di  decisione ritirato, nella sua versione originaria, entro un mese dal suo ritiro.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Collegio  governativo  alla  più  prossima  seduta,  su  richiesta  del  Consigliere  di  Stato  che  ha  ritirato  un  progetto,  può  chiedere  al  Servizio  dei  ricorsi  di  procedere  ad  ulteriori  atti  istruttori,  accertamenti o alla presentazione di modifiche sia nei considerandi che nel dispositivo nel caso in
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Ingresso modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 116.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 116.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            cui ciò sia giuridicamente sostenibile; in tali casi il Governo ritorna il progetto al Servizio dei ricorsi,  impartendogli specifiche direttive scritte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Alla più prossima seduta esso ripropone il progetto dopo approfondimento, segnalando eventuali  modifiche con specifica annotazione nell’elenco deleghe.  Art. 7  1  Nei  casi  di  ricorsi  gerarchici  contro  decisioni  adottate  e  firmate  da  un  membro  del  Governo  nella  sua  veste  di  Direttore  di  Dipartimento,  il  Consigliere  di  Stato  interessato  può  esprimersi  nella  fase  istruttoria  nell’ambito  dello  scambio  degli  allegati  scritti,  ma  deve  astenersi  dalla deliberazione del Collegio; tale obbligo non esiste nel caso di ricorsi contro decisioni di Unità  amministrative  subordinate,  per  le  quali  il  Direttore  di  Dipartimento  non  ha  avuto  modo  di  pronunciarsi direttamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consigliere di Stato interessato personalmente ad un ricorso indirizzato al Collegio governativo  segnala  immediatamente  il  caso  al  Servizio  dei  ricorsi  e  viceversa,  astenendosi  dal  formulare  osservazioni e dal deliberare nel Collegio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, in sede di presentazione del progetto di decisione al  Consiglio  di  Stato,  menziona  i  casi  sopraccitati  nei  considerandi  della  sentenza  e  li  segnala  nell’elenco deleghe quale astensione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I casi sopradescritti vengono annotati nel protocollo delle deliberazioni del Consiglio di Stato.  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  comunicazioni  relative  a  sentenze  emanate  dal  Consiglio  di  Stato  in  veste  di  Autorità  giudiziaria  sono  riservate  ai  destinatari  della  decisione  nell’ambito  della  procedura  di  intimazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’informazione  ai  media  viene  stabilita  di  volta  in  volta  se  l’interesse  generale  o  la  particolarità  della fattispecie lo richiedono. La stessa deve comunque avvenire ad intimazione effettuata.  Art. 9  Il  presente  regolamento  abroga  il  DE  che  modifica  l’aggregazione  del  Servizio  dei  ricorsi  del  Consiglio  di  Stato  del  25  marzo  1992,  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2009.  Pubblicato nel BU  2009  , 260.