Legge di applicazione della legge federale sulle strade nazionali
                            Legge  di applicazione della legge federale sulle strade nazionali  (LALSN)  (del 17 settembre 2007)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti:  -  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            La  presente  legge  disciplina  le  attività  concernenti  le  strade  nazionali  che  verranno  affidate al Cantone in base alla Legge federale sulle strade nazionali (LSN).
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 2
                            1  Le  attività  assunte  dal  Cantone  saranno  oggetto  di  accordi  con  la  Confederazione,  fatta eccezione per i compiti direttamente affidati al Cantone dal diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato è competente per stipulare tali accordi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Partecipazione ad altri enti e collaborazione
Art. 3
                            1  Per  l’adempimento  dei  compiti  di  cui  all’articolo  2  il  Cantone  può  stipulare  accordi  di  collaborazione e contratti con terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La partecipazione ad enti costituiti con altri Cantoni o con dei terzi è subordinata all’adozione di  specifici Decreti legislativi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Finanziamento
Art. 4
                            1  Gli  accordi  con  la  Confederazione  devono  di  principio  garantire  la  neutralità  dei  costi  per il Cantone; le eventuali eccedenze e le eventuali perdite sono assunte dal Cantone.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Cantone anticipa le spese necessarie all’adempimento degli accordi con la Confederazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 5
                            Il Consiglio di Stato:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Procedure edilizie e indennità particolari
Art. 6
                            1  Le domande di costruzione e le licenze di costruzione per opere nelle zone riservate e  negli allineamenti (art. 16 e 24 LSN) sono notificate dal Dipartimento all’Autorità federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  pretese  di  indennità  fondate  sugli  articoli  18,  25,  51  e  52  LSN  sono  da  notificare  all’Autorità  federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Zone riservate, pubblicazione
(art. 14, 17 LSN)
Art. 7
                            1  La  determinazione  delle  zone  riservate  è  pubblicata  e  depositata  nei  comuni,  previo  avviso nel Foglio ufficiale cantonale, con indicazione dei termini e dei mezzi di ricorso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  piani  definitivi  delle  zone  riservate  rimangono  depositati  presso  gli  uffici  dei  registri  e  le  cancellerie comunali interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La revoca delle zone riservate è pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Progetti generali, consultazione
(art. 19 LSN)
Art. 8
                            1  Le osservazioni del Cantone sono di competenza del Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ai comuni interessati ed ai proprietari eventualmente consultati viene preventivamente assegnato  un termine di 30 giorni per osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Progetti esecutivi, pubblicazione
                            (art. 27 - 27d LSN  )  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  progetti  esecutivi,  con  gli  allineamenti  e  i  piani  espropriativi,  sono  pubblicamente  depositati  durante  30  giorni  presso  le  cancellerie  dei  comuni  interessati,  previa  picchettazione,  notifica degli avvisi personali e avviso nel Foglio ufficiale e nei quotidiani cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  pubblicazione  indica  i  termini  e  i  modi  di  opposizione,  come  pure  quelli  previsti  dal  diritto  federale per la presentazione di domande di espropriazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Allineamenti, deposito
(art. 29 LSN)
Art. 10
                            1  Gli allineamenti approvati sono pubblicamente depositati presso gli uffici dei registri e  le cancellerie comunali interessati, previo avviso sul Foglio ufficiale cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli allineamenti sono menzionati a registro fondiario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  comuni  nei  quali  non  è  ancora  introdotto  il  registro  fondiario  definitivo  questa  menzione  dovrà,  per  cura  degli  uffici  registri,  essere  immediatamente  notificata  alla  cancelleria  comunale  interessata, rispettivamente al geometra incaricato del raggruppamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Impianti accessori e molteplice utilizzazione
(art. 7 e 49 ss LSN)
Art. 11
                            1  Per la costruzione delle aree di servizio è applicabile la procedura stabilita dalla legge  sulle strade del 23 marzo 1983.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  concessione  dei  diritti  necessari  per  la  costruzione,  l’ampliamento  e  l’esercizio  degli  impianti  accessori  ai  sensi  del’articolo  7  LSN  è  disciplinata  dalla  Legge  cantonale  sul  demanio  pubblico,  riservate le prescrizioni del diritto federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 12
                            La  Legge  di  applicazione  della  Legge  federale  sulle  strade  nazionali  (LALSN)  del  7  novembre 1960 è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 13
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  Legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  articoli  da  1  a  5  sono  immediatamente  applicabili,  gli  articoli  da  6  a  12  entrano  in  vigore  a  partire dal 1° gennaio 2008.  Norma transitoria  Le procedure di progetto esecutivo pubblicate prima del 31 dicembre 2007 restano disciplinate dal  diritto anteriore.  Pubblicata nel BU  2007  , 659.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 25.9.2012; in vigore dal 1.12.2012 - BU 2012, 562.