Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio
                            Legge  sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio  (LAG)  (del 15 marzo 2011)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 12 ottobre 2010 n. 6407 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Campo di applicazione
Art. 1
                            1  La   presente   legge   disciplina   l’assistenza   giudiziaria   e   il   patrocinio   d’ufficio   nei  procedimenti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono riservate le leggi speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assistenza giudiziaria
1. Principio
Art. 2
                            L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri  della  procedura  o  le  spese  di  patrocinio  la  possibilità  di  tutelare  i  suoi  diritti  davanti  alle  autorità  giudiziarie e amministrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Estensione
Art. 3
                            1  L’assistenza giudiziaria si estende:  -  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’assistenza  giudiziaria  è  concessa,  su  istanza,  integralmente  o  in  parte;  se  ne  sono  dati  i  presupposti, l’autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Prestazioni riconosciute
Art. 4
                            Al  patrocinatore  sono  riconosciuti  l’onorario  e  le  spese  delle  prestazioni  derivanti  da  una  ragionevole  conduzione  del  mandato  secondo  la  tariffa  fissata  dal  Consiglio  di  Stato;  sono  escluse, in particolare, quelle inutili e quelle non connesse con la procedura principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                4. Dovere di informazione e svincolo
dal segreto d’ufficio
Art. 5
                            1  La persona beneficiaria dell’assistenza giudiziaria è tenuta ad avvisare senza indugio  l’autorità competente di ogni cambiamento della sua situazione economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con la presentazione della domanda di assistenza giudiziaria l’istante svincola i terzi dal segreto  d’ufficio   e   fiscale   nella   misura   in   cui   ciò   sia   necessario   all’accertamento   della   situazione  economica.
                        
                        
                    
                    
                    
                5. Rifusione
Art. 6
                            1  La  persona  beneficiaria  dell’assistenza  giudiziaria  è  tenuta  a  rifondere  allo  Stato  gli  importi da quest’ultimo assunti o versati quando il cambiamento della sua situazione economica lo  permette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  compete  al  Consiglio  di  Stato  con  facoltà  di  delega;  contro  tale  decisione  è  dato  ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di quindici giorni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’azione  di  rifusione  si  prescrive  nel  termine  di  dieci  anni  dalla  crescita  in  giudicato  della  decisione di retribuzione e della decisione statuente in materia di tasse e spese giudiziarie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Patrocinio d’ufficio
1. Principio
Art. 7
                            Il patrocinio d’ufficio è ordinato quando una parte non designa un patrocinatore pur non  essendo manifestamente in grado di condurre la propria causa.
                        
                        
                    
                    
                    
                2. Garanzia
Art. 8
                            1  L’onorario e le spese di patrocinio sono garantiti dallo Stato secondo la tariffa fissata
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La garanzia si estende all’intervento del patrocinatore negli interrogatori di polizia nella procedura  investigativa dell’imputato in stato di arresto provvisorio.
                        
                        
                    
                    
                    
                3. Rinvio
Art. 9
                            Le norme in materia di assistenza giudiziaria sono applicabili per analogia.
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenza
Art. 10
                            L’autorità   competente   a   concedere   l’assistenza   giudiziaria   e   a   designare   il  patrocinatore d’ufficio è quella del merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamento
Art. 11
                            Il Consiglio di Stato può emanare un regolamento sulla procedura di riscossione degli  importi anticipati per l’assistenza giudiziaria e il patrocinio d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi giuridici
Art. 12
                            1  Le   decisioni   in   materia   di   assistenza   giudiziaria   e   di   patrocinio   d’ufficio   sono  impugnabili  davanti  all’autorità  competente  a  decidere  nel  merito  i  ricorsi  contro  le  decisioni  dell’autorità concedente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ricorso è proponibile con il rimedio giuridico applicabile per impugnare il merito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Applicazione per analogia del CPC
Art. 13
                            Per quanto non disciplinato nella legge e nel regolamento di applicazione, valgono per  analogia  le  norme  del  codice  di  procedura  civile  del  19  dicembre  2008  (CPC)  in  materia  di  assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 14
                            Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  e  entra  in  vigore  il  1°  gennaio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2011.  Pubblicata nel BU  2011  , 263.