Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco
                            Legge  di applicazione della legge federale sul commercio ambulante  e della legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco  (del 27 gennaio 2003)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 25 giugno 2002 n. 5279 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  TITOLO I  Disposizione generale
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo della legge
Art. 1
                            1  La  presente  legge  disciplina  l’applicazione  della  Legge  federale  23  marzo  2001  sul  commercio  ambulante  (in  seguito:  LFCAmb)  e  della  Legge  federale  18  dicembre  1998  sul  gioco  d’azzardo e sulle case da gioco (in seguito LCG).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa si applica all’attività dei commercianti ambulanti che offrono merci o servizi ai consumatori  rispettivamente agli apparecchi automatici per i giochi di destrezza.  TITOLO II  Commercio ambulante  Capitolo I  Autorità e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità di applicazione
a) Consiglio di Stato
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato è competente:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                b) Municipi
Art. 3
                            1  I   Municipi   collaborano   con   il   dipartimento   competente   per   l’applicazione   delle  normative sul commercio ambulante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi  segnalano  all’autorità  cantonale  le  irregolarità  e  le  violazioni  alla  legislazione  in  materia  di  commercio ambulante.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) associazioni di categoria
Art. 4
                            1  Il dipartimento competente può delegare alle associazioni di categoria che dispongono  dell’autorizzazione  prevista  dall’art.  8  cpv.  1  LFCAmb,  compiti  di  sorveglianza  e  di  segnalazione  delle irregolarità rilevate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione di delega stabilisce la procedura e fissa le condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                Mercati o fiere: disciplinamento comunale
Art. 5
                            1  I  Municipi  possono  disciplinare  il  rilascio  dell’autorizzazione  all’uso  del  proprio  suolo  pubblico in occasione di fiere o mercati sulla base di puntuali criteri di assegnazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono prelevare una tassa d’occupazione d’area pubblica secondo le norme del Regolamento  comunale.  TITOLO III  Apparecchi automatici per i giochi di destrezza  Capitolo I
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procedura e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 6
                            La  messa  in  funzione,  a  scopo  di  lucro,  di  apparecchi  automatici  per  i  giochi  di  destrezza (in seguito: apparecchi da gioco) è subordinata all’ottenimento di una licenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente, caratteristiche e
durata della licenza
Art. 7
                            1  L’istanza per ottenere una licenza dev’essere inoltrata al dipartimento competente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La licenza è valida per un periodo massimo di un anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Essa è personale e non può essere ceduta a terzi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rifiuto
Art. 8
                            La concessione della licenza è rifiutata quando il richiedente ha meno di diciotto anni o  è  insolvibile,  rispettivamente  può  essere  rifiutata  quando  è  stato  condannato  per  reati  di  natura  patrimoniale fino a quando la condanna è iscritta nel casellario giudiziale oppure quando ha violato  ripetutamente  o  in  modo  grave  le  norme  della  LCG,  della  presente  legge  o  del  suo  regolamento  d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Revoca della licenza
Art. 9
                            1  La  licenza  può  essere  revocata  termpraneamente  o  definitivamente  dal  dipartimento  competente  se  il  titolare  non  risponde  più  ai  requisiti  di  legge  oppure  se  si  verifica  una  delle  condizioni per il suo rifiuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La revoca non comporta alcun rimborso della tassa.  Capitolo II  Divieto
                        
                        
                    
                    
                    
                Apparecchi remuneranti denaro o altro
Art. 10
                            1  Su tutto il territorio del Cantone Ticino è vietato l’esercizio di apparecchi automatici da  giochi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in  buoni di qualsiasi genere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  pure  vietati  gli  apparecchi  automatici  da  gioco  che  danno  vincite  in  punti  e  che  dal  profilo  tecnico  corrispondono  ad  apparecchi  remuneranti  denaro,  buoni  di  qualsiasi  genere  o  gettoni  tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sono riservate le concessioni rilasciate in applicazione della LCG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il Consiglio di Stato è l’autorità competente per pronunciarsi sui preavvisi richiesti dalla LCG.  Capitolo III  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa sulla licenza
Art. 11
                            1  Il Cantone preleva una tassa su ogni licenza concessa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La tassa è calcolata in funzione del tipo d’apparecchio da gioco ed è compresa tra un minimo di  fr. 50.-- e un massimo di fr. 500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassa sui Kursaal
Art. 12
                            1  Il Cantone preleva una tassa sui kursaal conformemente a quanto previsto dall’art. 43  della LCG.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  tassa  cantonale  ammonta  al  40%  del  totale  della  tassa  sulle  case  da  gioco  prelevata  dalla  Confederazione sul prodotto lordo dei giochi.  Capitolo IV  Informazioni
                        
                        
                    
                    
                    
                Informazioni dalle autorità
Art. 13
                            1  Le  autorità  amministrative  cantonali  e  comunali  nonché  le  autorità  giudiziarie,  anche  se  vincolati  dal  segreto  d’ufficio,  comunicano  gratuitamente,  su  richiesta  scritta  e  motivata  del  dipartimento,   quelle   informazioni   che   nel   caso   concreto   risultano   utili   e   necessarie   per  l’applicazione della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad  Capitolo V  Sanzioni e rimedi di diritto
                        
                        
                    
                    
                    
                Infrazioni
Art. 14
                            1  Le infrazioni alla presente legge ed al regolamento sono punite con una multa sino a  fr. 20'000.-- secondo la legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  contravventore  non  domiciliato  in  Svizzera  può  essere  richiesto  un  deposito  cauzionale  proporzionato alla gravità dei fatti o un’altra adeguata garanzia.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chi  gestisce  apparecchi  da  gioco  in  qualità  di  locatario  o  per  altro  titolo  è  solidalmente  responsabile per il pagamento della multa con il proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  In caso d’illecito esercizio resta impregiudicato l’obbligo di pagare le tasse frodate.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sono riservate le disposizioni penali previste dalla legislazione federale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sequestro e confisca
Art. 15
                            1  A garanzia del pagamento di tasse e di multe gli apparecchi da gioco possono essere  sequestrati o confiscati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nei casi di violazione dell’art. 10 della presente legge gli apparecchi da gioco sono sequestrati e  confiscati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 16
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le  decisioni  amministrative  del  dipartimento  competente  è  dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   decisioni   del   Consiglio   di   Stato   sono   impugnabili   davanti   al   Tribunale   cantonale  amministrativo.  Capitolo VI  Disposizioni transitorie finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Esecuzione
Art. 17
                            Il Consiglio di Stato designa il dipartimento competente per l’esecuzione della presente  legge  e  stabilisce,  mediante  regolamento,  le  modalità  procedurali  per  il  rilascio,  il  rinnovo  e  la  revoca delle autorizzazioni e delle licenze.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 18
                            Le  autorizzazioni  e  le  licenze  rilasciate  dal  dipartimento  competente  conformemente  alla legislazione cantonale previgente, rimangono valide fino alla loro scadenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizione abrogativa
Art. 19
                            È  abrogata  la  Legge  sull’esercizio  del  commercio  ambulante  e  delle  professioni  ambulanti e degli apparecchi automatici del 1° marzo 1966.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 20
                            Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata  nel Bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.  Pubblicata nel BU  2003  , 137.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 261.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Art.  modificato  dalla  L  24.9.2013;  in  vigore  dal  1.3.2014  -  BU  2013,  479;  precedente  modifica:  BU