Regolamento concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione d’esercizio quale terapista complementare
                            Regolamento  concernente l’esame per l’ottenimento dell’autorizzazione  d’esercizio quale terapista complementare  (del 17 febbraio 2004)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  d e c r e t a :  Capitolo I  Disposizioni generali
                        
                        
                    
                    
                    
                Organo responsabile
Art. 1
                            2  L’esame  è  organizzato,  su  delega  del  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  dal  Centro  professionale  sociosanitario  medico-tecnico  (in  seguito  CPS-MT)  sotto  la  supervisione  della Commissione d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo dell’esame
Art. 2
                            1  L’esame  ha  lo  scopo  di  valutare  e  certificare  le  conoscenze,  le  competenze  e  le  capacità   operative   dei   singoli   candidati   relative   ai   fondamenti   dell’agire   del   terapista  complementare,   con   particolare   attenzione   alla   sicurezza   dell’intervento   sul   paziente   e   al  riconoscimento dei propri limiti di competenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esame  non  valuta  le  conoscenze  specifiche  dei  singoli  candidati  nell’ambito  delle  terapie  complementari che essi intendono applicare una volta ottenuta l’autorizzazione d’esercizio.  Capitolo II  Commissione d’esame
                        
                        
                    
                    
                    
                Composizione
Art. 3
                            1  È istituita una Commissione d’esame composta di 5 membri nominati dal Consiglio di  Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  scelta  dei  membri  è  determinata  in  funzione  delle  attività  di  vigilanza  sanitaria  e  delle  competenze nelle materie d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Fanno parte della commissione:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commissione nomina il suo presidente scegliendolo tra i due rappresentanti del Dipartimento  della sanità e della socialità.
                        
                        
                    
                    
                    
                Compiti
Art. 4
                            La Commissione:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Ingresso modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Lett. modificata dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                Vigilanza sugli esami
Art. 5
                            L’esame  ha  luogo  sotto  la  vigilanza  della  Commissione  e  non  è  pubblico;  in  casi  particolari la Commissione può concedere delle deroghe.  Capitolo III  Ammissione all’esame
                        
                        
                    
                    
                    
                Bando d’esame
Art. 6
                            1  Il bando d’esame è pubblicato sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino almeno due mesi  prima della data d’inizio dell’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La pubblicazione deve perlomeno indicare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                Iscrizione
Art. 7
                            4  L’iscrizione  all’esame  avviene  mediante  l’inoltro  della  relativa  domanda  al  CPS-MT  entro il termine d’iscrizione stabilito.
                        
                        
                    
                    
                    
                Accettazione delle iscrizioni
Art. 8
                            1  Il    candidato    che    ha    presentato    la    domanda    d’iscrizione    completa    della  documentazione richiesta entro il termine prescritto e ha pagato la tassa è ammesso all’esame e  ne riceve comunicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Con l’ammissione all’esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esonero dall’esame
Art. 9
                            Sono esonerati dall’esame i titolari di un diploma in una professione sanitaria di livello  terziario riconosciuta dalle autorità federali o intercantonali.  Capitolo IV  Organizzazione dell’esame
                        
                        
                    
                    
                    
                Convocazione
Art. 10
                            5  Il programma delle sessioni d’esami è comunicato all’esaminando dal CPS-MT almeno
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10 giorni prima della data fissata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ritiro del candidato
Art. 11
                            La  tassa  viene  rimborsata  solamente  se  il  candidato  giustifica  il  ritiro  dall’esame  con  motivi  di  forza  maggiore:  malattia,  infortunio,  maternità,  lutto  in  famiglia,  servizio  militare  o  di  protezione civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Esclusione
Art. 12
                            Sono esclusi dalla prosecuzione degli esami quei candidati che:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Sorveglianza degli esami, esaminatori
Art. 13
                            6  Gli esami sono condotti da due o più esaminatori. Essi possono controllare l’identità dei  candidati.  Capitolo V  Svolgimento dell’esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                5
                            Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
                        
                        
                    
                    
                    
                Materie d’esame e durata massima
Art. 14
                            L’esame contempla le seguenti materie:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)
                        
                        
                    
                    
                    
                Valutazione delle materie
Art. 15
                            1  Le prestazioni sono valutate con le note da 6 a 1; è ammesso l’uso di mezzi punti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni  insufficienti.  Capitolo VI  Superamento o ripetizione dell’esame
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Condizioni per il superamento dell’esame  7  Art. 16  8  1  Nella valutazione dei risultati degli esami le materie di anatomia, fisiologia e patologia  contano il doppio nel calcolo della media.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esame è superato se, cumulativamente:  a)  b)  c)  d)
                        
                        
                    
                    
                    
                Ripetizione dell’esame
Art. 17
                            9  1  Qualora l’esame non fosse superato il candidato può ripresentarsi con tutte le materie  di cui all’art. 14 ad una sessione successiva.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’esame può essere eseguito per un massimo di tre volte. Esaurite tali possibilità il candidato è  escluso dagli esami.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’assenza  all’esame  non  giustificata  dal  candidato  ai  sensi  dell’art.  11  equivale  al  mancato  superamento   della   sessione   d’esame.   Se   l’assenza   è   stata   giustificata   il   candidato   viene  convocato  per  recuperare  l’esame  mancato,  che  sarà  valutato  nell’insieme  degli  altri  esami  in  applicazione dei parametri di cui all’art. 16.
                        
                        
                    
                    
                    
                Diritto di ricorso
Art. 18
                            10  1  Contro le valutazioni degli esami effettuate dal CPS-MT, è dato reclamo nel termine di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  giorni  alla  direzione  dell’istituto  scolastico  stesso.  La  decisione  su  reclamo  verrà  presa  dalla  direzione dell’istituto sentito il preavviso della Commissione d’esame.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  decisione  su  reclamo  è  impugnabile  con  ricorso  dapprima  al  Consiglio  di  Stato,  e  poi  al  Tribunale  cantonale  amministrativo  nel  termine  di  15  giorni.  Non  vi  sono  ferie.  Il  ricorso  non  ha  effetto sospensivo.  Capitolo VII  Disposizioni finali
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma transitoria
Art. 19
                            1  Il superamento prima del 30 marzo 2005 dell’esame che conclude il primo periodo di  formazione per l’ottenimento del diploma cantonale di massaggiatore è equiparato al superamento  dell’esame di terapista complementare.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Per  i  primi  tre  anni  dall’entrata  in  vigore  del  presente  regolamento  può  essere  nominato  quale  membro  della  commissione  d’esame  di  cui  all’art.  3  cpv.  3  lett.  c)  un  guaritore  ai  sensi  del  diritto  previgente in grado di comprovare un’attività di almeno 10 anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Nota marginale modificata dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
                        
                        
                    
                    
                    
                9
                            Art. modificato dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10    Art. modificato dal R 9.11.2016; in vigore dall’11.11.2016 - BU 2016, 469.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per  i  candidati  che  partecipano  alle  prime  due  sessioni  d’esame  fissate  subito  dopo  l’entrata  in  previgenti disposizioni in materia di superamento o ripetizione dell’esame.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 20
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  sul  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° marzo 2004.  Pubblicato nel BU  2004  , 95.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11    Cpv. introdotto dal R 25.8.2015; in vigore dal 28.8.2015 - BU 2015, 448.