Decreto legislativo concernente la costituzione dell’Agenzia turistica ticinese SA
                            Decreto legislativo  concernente la costituzione dell’Agenzia turistica ticinese SA  (del 25 giugno 2014)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  –  –  d e c r e t a :  Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Consiglio  di  Stato  è  incaricato  di  costituire  l’Agenzia  turistica  ticinese  SA  (ATT)  ai  sensi dell’art. 7 della legge sul turismo del 25 giugno 2014.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È autorizzata la sottoscrizione di azioni della costituenda ATT per un importo di fr. 125’000.– pari  al 25% del capitale sociale.  Art. 2  È   accordato   un   contributo   di   fr.   300’000.–   a   favore   delle   quattro   costituende  organizzazioni   turistiche   regionali,   al   fine   di   garantire   i   necessari   mezzi   finanziari   per   la  sottoscrizione di una quota cadauna del 15% del capitale sociale della costituenda ATT.  Art. 3  Le spese di costituzione della ATT sono interamente a carico del Cantone.  Art. 4  La  spesa  complessiva  è  iscritta  al  conto  degli  investimenti  del  Dipartimento  delle  finanze e dell’economia, e posta a carico dei crediti richiesti tramite messaggio n. 6833 del 9 luglio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2013.  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il presente decreto ha validità di un anno dalla sua entrata in vigore.  Pubblicato nel BU  2014  , 424.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Entrata in vigore: 22 agosto 2014 - BU 2014, 424.