Decreto legislativo concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
                            1  Decreto legislativo  concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato  intercantonale sugli appalti pubblici  1  (del 6 febbraio 1996)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 16 ottobre 1995 n. 4444 del Consiglio di Stato;  preso   atto   dell’Accordo   intercantonale   sugli   appalti,   così   come   approvato   dall’Assemblea  straordinaria  del  25  novembre  1994  della  Conferenza  dei  Direttori  cantonali  dei  Dipartimenti  delle  pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente e della Conferenza  dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell’economia pubblica;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Ratifica
Art. 1
                            1  È  ratificato  il  Concordato  intercantonale  sugli  appalti  pubblici  del  25  novembre  1994,  detto in seguito Concordato (allegato).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Esecuzione
Art. 2
                            Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato.  Art. 3  ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Autorità di ricorso
Art. 4
                            1  L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla  procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Entrata in vigore
Art. 5
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso  entra  in  vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5    con  la  pubblicazione  della  dichiarazione  di  adesione  del  Cantone  nella  Raccolta ufficiale delle leggi federali.  Pubblicato nel BU  1996  , 70 e 211.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Titolo modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
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                Cpv. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
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                Art. abrogato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.
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Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.
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