Regolamento concernente le lotterie e giochi d’azzardo
                            1  Regolamento  concernente le lotterie e giochi d’azzardo  (dell’11 dicembre 1986)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visti gli art. 12, 24 della Legge 4 novembre 1931 sulle lotterie e giochi d’azzardo,  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Dipartimento competente
Art. 1
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chi  intende  organizzare  lotterie,  tombole,  pesche  di  beneficenza,  ruote  della  fortuna,  riffe  e  altri  giochi  analoghi,  deve  farne  domanda  al  Dipartimento  delle  istituzioni,  Polizia  cantonale,  Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  domanda  di  autorizzazione  deve  essere  presentata  10  giorni  prima  della  tenuta  del  gioco,  sui  formulari ufficiali a disposizione presso il Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è  rilasciata  qualora  i  giochi  di  cui  al  cpv.  1  sono  organizzati  esclusivamente  a  scopo di pubblica utilità o di beneficienza.
                        
                        
                    
                    
                    
                Natura e valore dei premi
Art. 2
                            1  I  premi  posti  in  palio  non  possono  consistere  in  denaro.  Il  Consiglio  di  Stato  può  prevedere delle eccezioni per importanti lotterie a livello nazionale o intercantonale.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Non  sono  considerati  premi  in  denaro  le  monete  fuori  corso  segnatamente  ducati,  marenghi  e  i  buoni acquisto merce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il valore dei premi deve essere almeno pari al 30% dell’importo nominale dei biglietti emessi o delle  cartelle vendute.
                        
                        
                    
                    
                    
                Beneficenza; definizione
Art. 3
                            Sono  considerate  di  beneficenza  le  lotterie  e  giochi  d’azzardo  il  cui  ricavo,  dedotti  unicamente il costo effettivo dei premi, viene interamente destinato a scopi di beneficenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                I) Tombole
a) autorizzate
Art. 4
                            Sono  autorizzate  unicamente  tombole  che  vengono  organizzate  come  trattenimento  ricreativo e quale mezzo per finanziare l’attività sociale e nel contempo ossequiano la condizione di  cui all’art. 1 cpv. 3.  Art. 5  ...  3
                        
                        
                    
                    
                    
                c) organizzazione
Art. 6
                            1  Le  società  organizzano  direttamente  le  tombole  autorizzate.  Esse  possono  far  capo,  allestendo  un  contratto  scritto  da  depositare  presso  il  Servizio,  a  persone  che  si  assumono  l’organizzazione concreta delle tombole stesse.  Il Dipartimento stabilisce i contenuti del contratto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È vietato affidare tutta l’organizzazione a persone che stabiliscono esse stesse la somma spettante  alla società organizzatrice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedenti modifiche: BU 1994,
622; BU 1998, 432; BU 2009, 465; BU 2011, 75; BU 2014, 458.
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal R 31.5.1989; in vigore dal 2.6.1989 - BU 1989, 163.
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogato dal R 6.3.2007; in vigore dal 9.3.2007 - BU 2007, 96.
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedenti modifiche: BU 2007,
96; BU 2014, 458.
2
d) cartelle
Art. 7
                            1  Nelle  tombole  non  potranno  essere  messe  in  vendita  cartelle  di  prezzo  superiore  a  un  franco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cartelle sono fornite direttamente dal Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Potranno  essere  concesse  eccezioni  a  quanto  previsto  dai  precedenti  cpv.  1  e  2  per  tombole  di  particolare importanza.
                        
                        
                    
                    
                    
                e) rendiconto finanziario
Art. 8
                            6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  società  devono  allestire  un  rendiconto  finanziario  di  ogni  tombola,  utilizzando  il  modulo fornito dal Servizio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il modulo compilato dev’essere ritornato al Servizio entro 10 giorni dallo svolgimento della tombola.
                        
                        
                    
                    
                    
                II) Pesche di beneficienza
Art. 9
                            1  Nelle pesche di beneficenza potranno essere venduti biglietti del valore massimo di un  franco.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tale gioco può tenersi per un massimo di 8 giorni consecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                III) a) Ruota della fortuna e riffe
Art. 10
                            1  Nelle ruote della fortuna, le riffe e gli altri giochi analoghi la cui durata non può superare
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 giorni, non potranno essere messi in vendita biglietti o raccolte sottoscrizioni, di valore superiore  a un franco.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ricavo totale lordo di ogni singolo gioco non può superare i fr. 3’000.-.  Art. 11  ...  8
                        
                        
                    
                    
                    
                Delega al Dipartimento
Art. 12
                            Il Dipartimento può emanare direttive riguardo alle modalità concernenti l’organizzazione,  la tenuta come pure il prelevamento delle tasse delle lotterie e giochi d’azzardo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sorveglianza
Art. 13
                            9  Gli  agenti  di  polizia  cantonale  e  comunale  autorizzati  eserciteranno,  d’intesa  con  il  Servizio, la sorveglianza sulla regolare tenuta dei giochi di cui all’art. 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                Contravvenzioni
Art. 14
                            10  Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite conformemente all’art. 22 della  legge sulle lotterie e giochi d’azzardo del 4 novembre 1931.
                        
                        
                    
                    
                    
                Abrogazione
Art. 15
                            È abrogato il Regolamento concernente le pesche di beneficenza, le ruote della fortuna,  le tombole e gli altri giochi analoghi del 19 novembre 1952.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 16
                            Il  presente  regolamento  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                Cpv. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,
458.
6
Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedenti modifiche: BU 1994,
622; BU 2014, 458.
7
Cpv. modificato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730.
                            8
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. abrogato dal R 19.12.2007; in vigore dal 21.12.2007 - BU 2007, 730; precedenti modifiche: BU
1994, 622; BU 2005, 67.
                            9
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. modificato dal R 7.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 443; precedente modifica: BU 2014,
458.
                            10    Art. modificato dal R 16.9.2014; in vigore dal 1.10.2014 - BU 2014, 458; precedente modifica: BU 1994,
                        
                        
                    
                    
                    
                622.
                            3  Pubblicato nel BU  1986  , 340.