Regolamento di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche
                            Regolamento  di applicazione della legge cantonale sulle funi metalliche  (RLFM)  (del 7 settembre 2010)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  richiamata la Legge sulle funi metalliche del 17 dicembre 2009 (LFM),  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e campo di applicazione
Art. 1
                            Il  presente  regolamento  disciplina  l’applicazione  delle  norme  della  Legge  sulle  funi  metalliche del 17 dicembre 2009.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competenti
Art. 2
                            1  La Sezione forestale:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli Uffici forestali di circondario:  a)  b)  c)  d)  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                Banca dati cantonale
Art. 3
                            1  Nella banca dati cantonale sono inseriti i dati relativi a tutti gli impianti a fune metallica  e  i  dati  relativi  ai  cavi  portanti  delle  condotte  aeree  ritenuti  importanti  per  la  sicurezza  della  navigazione aerea.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  importanti  i  cavi  portanti  che  si  trovano  su  terreno  particolarmente  esposto,  come  ad  esempio  quelli  che  attraversano  valli,  superano  pareti  rocciose  o  che  si  trovano  su  luoghi  potenzialmente idonei a operazioni con mezzi aerei, anche in prossimità del suolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorizzazione d’esercizio
Art. 4
                            1  La  domanda di autorizzazione d’esercizio  di  un  impianto  a  fune  metallica va  inoltrata  all’Ufficio  forestale  di  circondario,  mediante  il  formulario  ufficiale,  unitamente  a  una  copia  dei  seguenti documenti:  a)  b)  c)  d)  e)  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La richiesta di rinnovo dell’autorizzazione, unitamente ai documenti indicati alle lettere c), d) ed e)  del  precedente  capoverso,  va  inoltrata  mediante  il  formulario  ufficiale  all’Ufficio  forestale  di  circondario almeno tre mesi prima della scadenza dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Necessità dell’impianto
Art. 5
                            L’impianto  a  fune  metallica  è  considerato  necessario  ai  sensi  dell’art.  5  lett  b  della  legge se, per il trasporto di materiale, non si può far capo in modo ragionevole e più razionale ad  altre infrastrutture di trasporto che servono la stessa destinazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Copertura assicurativa
Art. 6
                            1  Il  proprietario  dell’impianto  deve  essere  a  beneficio  di  un’assicurazione  che  copre  le  conseguenze della responsabilità civile per l’utilizzo dell’impianto di fr. 2’000’000.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’importo  dell’assicurazione  può  essere  aumentato  fino  a  fr.  5’000’000.--  se  l’impianto  sorvola  immobili di valore considerevole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Garanzie
Art. 7
                            A garanzia della copertura dei costi di rimozione dell’impianto, in casi motivati, l’Ufficio  forestale di circondario può chiedere al proprietario di fornire una garanzia bancaria o assicurativa  a  prima  richiesta  o  il  deposito  di  una  caparra  su  un  conto  vincolato  per  un  valore  da  definire  in  base ai presumibili costi di rimozione dell’impianto.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 8
                            1  Per  il  rilascio  e  il  rinnovo  dell’autorizzazione  il  proprietario  dell’impianto  è  tenuto  a  pagare una tassa base di fr. 100.-- e, in base ai dati tecnici, i seguenti supplementi:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli importi di cui alle lettere a), b) e c) sono intesi per anno di validità dell’autorizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Restano  riservate  le  tasse  amministrative  o  di  decisione  previste  dalla  legge  sulla  procedura  amministrativa del 24 settembre 2013.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 9
                            2  Contro  le  decisioni  della  Sezione  forestale  e  degli  Uffici  forestali  di  circondario  rese  in  applicazione della legge e del regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30 giorni dalla notifica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 10
                            Le Norme per la fissazione delle tasse di autorizzazione per l’impianto di fili a sbalzo e  teleferiche del 28 settembre 1982 sono abrogate.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 11
                            Il  presente  regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra immediatamente in vigore.  3  Pubblicato nel BU  2010  , 390.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                2
                            Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Entrata in vigore: 10 settembre 2010 - BU 2010, 390.