Legge sulle acque sotterranee
                            1  Legge  sulle   acque   sotterranee  (del   12  settembre  1978)  IL    GRAN  CONSIGLIO  DELLA  REPUBBLICA  E   CANTONE  TICINO  visto  il   messaggio  2 giugno  1970  n.    1649  del  Consiglio  di    Stato;  richiamato  l’art.  99  della   Legge   di    applicazione  del   Codice  civile  svizzero,  decreta:  Capitolo  I  Generalità  Scopo  della  legge  Art.  1  La  presente  Legge   disciplina  l’accertamento  e   l’utilizzazione  delle  acque  sotterranee  giusta  l’art.  99  della    Legge  di  applicazione    e  complemento  del  Codice  civile    svizzero,  ad  esclusione  delle  sorgenti,  disciplinate   dall’art.   704  del  Codice  civile  svizzero.  Capitolo  II  Catasto  delle  acque  sotterranee  Formazione;  Dipartimento  competente  Art.  2  Il   Dipartimento  competente,  detto  in  seguito  Dipartimento,  allestisce  e  aggiorna    un  catasto  delle   acque  sotterranee  per  tutto   il territorio   del  Cantone.  Contenuto  Art.  3  Il   catasto  consta:  a)  di una  carta  alla  scala  non   inferiore  all’1:25’000  nella  quale  sono  segnate  le zone  in  cui   le  acque  sotterranee  sono  presenti  in    misura   rilevante;  b)  di un  registro  dei   diritti   di    captazione  preesistenti  alla  entrata   in vigore   della   presente   legge,  e  di  quelli  di  captazione  concessi  o    autorizzati  in  virtù  della    stessa,    esclusi    quelli  di  cui  all’art.  28;  c)  dei   documenti  giustificativi.  Delimitazione  delle  zone  e   accertamento  dei  diritti  preesistenti  a)  Procedura   preliminare  Art.  4  1  La  carta   di  cui  all’art.  3,  lett.  a)  è   pubblicata  per  un   periodo  di  tre   mesi  nei  Comuni  interessati,  previo  avviso   pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Gli  interessati  devono  notificare,  entro  il  termine  di  30    giorni    dalla  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  di cui  al  primo  Capitoloverso,   le  captazioni  di acque  sotterranee   esistenti  e ogni  altro  diritto    con  la  relativa  descrizione  riferentisi    alle  zone  di  presenza  di  acque  sotterranee  segnate  sulla  carta.  b)  Pubblicazione  Art.  5  Il   catasto  è   pubblicato  per  un  periodo  di    tre  mesi:  a)  presso  il   Dipartimento,  per  tutto   il   Cantone;  b)  presso  gli  Uffici  dei  registri  e   i  Comuni   interessati  limitatamente  alle  rispettive   giurisdizioni.  Ricorsi
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  ricorsi  contro  il   catasto  possono  essere  proposti  al  Dipartimento  entro  30    giorni  dalla  scadenza  del  periodo  di    pubblicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  ricorsi  contro  la  decisione  del  Dipartimento    devono  essere    presentati    entro  30    giorni  al  Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La    procedura    di  ricorso  è  disciplinata    dalla  legge  sulla  procedura    amministrativa  del  24  settembre  2013.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  È   riservato  l’art.  8.  Decadenza  Art.  7  1  I  diritti  che  non  sono  fatti   valere  nel  termine  di    ricorso  decadono.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’avviso  di  pubblicazione    del  catasto  deve    avvertire  gli  interessati  delle  conseguenze  della  decorrenza  infruttuosa  dei  termini.  Diritti  acquisiti  e   privati;  contestazioni;  perenzione  Art.  8  1  Per   le contestazioni  sull’esistenza  o l’ampiezza  dei  diritti  privati  o acquisiti  l’Autorità  amministrativa  assegna  agli  interessati  un  termine  di  almeno  tre    mesi  per  far    valere    le  loro  ragioni  davanti  al giudice   civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È   perenta  l’azione  che  non  sia  proposta  nel  termine  assegnato.  Modificazioni  Art.  9  Le  norme    degli    articoli  da  4   a   8   sono    pure  applicabili    per    le  modificazioni  dei  limiti  delle  zone  di    presenza  delle  acque  sotterranee.  Mancata  iscrizione,  effetti  Art.  10  L’omissione  dal  catasto  di  un  bacino  o  di  un    corso  d’acqua  sotterraneo  non  ne  esclude  la    natura   pubblica.  Capitolo  III  Concessione  e   autorizzazione  In  generale  Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  captazioni  di acque  sotterranee  sono   soggette   a   concessione  o   a autorizzazione  giusta  le  norme    degli  articoli  12  e  seguenti,  riservate  le  disposizioni  di  leggi  speciali,  in  particolare  di    quelle   di    polizia  edilizia  e   sanitaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  diritti  acquisiti  non  sono  soggetti  a   procedura   di    concessione.  A. Concessione  Oggetto  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sono  soggette  a concessione   le captazioni   di acque  sotterranee  in    misura  superiore  a  cinquanta  litri  il   minuto.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sono  riservati  i  casi  speciali  di    cui  all’art.  28.  Domanda  a)  Contenuto  Art.  13  1  La  domanda  dev’essere  presentata  al  Consiglio     di  Stato     per  il  tramite     del  Dipartimento  corredata  dei  documenti  stabiliti  dal  regolamento   d’applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Della  presentazione  della  domanda    è  dato    avviso  nel  Foglio  ufficiale    e  all’albo  dei  Comuni  interessati.  b)  Pubblicazione
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  atti    sono  deposti  per  il   periodo    di  un  mese  presso  il  Dipartimento  e    le  cancellerie    dei  Comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Cpv.   modificato  dalla   L   2.12.2008;   in vigore  dal  27.1.2009  - BU  2009,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Cpv.   modificato  dalla   L   24.9.2013;   in vigore  dal  1.3.2014  -  BU   2013,  482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  c)  Reiezione  senza  pubblicazione  Art.  14  Quando  vi  siano  evidenti  ragioni  d’interesse  pubblico  il  Consiglio  di  Stato    può  respingere  la    domanda  senza  la    pubblicazione  di    cui   all’art.  13.  d)  Opposizione  Art.  15  Eventuali  opposizioni  devono  essere  presentate  al  Consiglio  di  Stato  per  il   tramite  del  Dipartimento  entro   15   giorni   dalla   scadenza  del  periodo  di pubblicazione.  L’opposizione   può  essere  formulata:  a)  per  un  previsto    o  verosimile  sfruttamento  delle  acque  da  parte  di  enti  pubblici    o   di  privati  per  scopi  di utilità  pubblica;  b)  per  il    pregiudizio  che  la  concessione    richiesta    comportasse  per  il    funzionamento    di  captazioni  preesistenti,  oppure  per  il  regime    delle  acque    sotterranee  o    la  vegetazione  di  una  determinata   zona;  c)  per  altri  interessi  collettivi   preminenti   o   altri  diritti   preesistenti.  e)  Decisione  Art.  16  1  Le  opposizioni  sono  intimate  al  richiedente,  con    l’assegnazione    di  un  termine  perentorio  per  le    osservazioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il    Consiglio  di  Stato    decide  sulla    domanda    e   sulle    eventuali  opposizioni  tenendo  conto    della  migliore  utilizzazione  dell’acqua  nell’interesse  della  collettività.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   contestazioni  di    natura  civile  sono  rinviate   al    giudice  civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Se  la concessione  comporta  un’espropriazione,  è   applicabile  la legge   cantonale   relativa.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   concessione  è   data   con   la    riserva  dei  diritti  dei  terzi.  Contenuto  della  concessione  Art.  17  1  L’atto  di concessione  fissa  le    condizioni  di utilizzazione:  esso   indica   particolarmente  i  modi  e   i  tempi  di    captazione  dell’acqua,   i  quantitativi  e   gli  scopi  della   utilizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La    concessione  ha  una    durata  massima  di  venti  anni,  tenuto  conto  degli  interessi  della  collettività,  dell’importanza   e   dell’ampiezza  degli   impianti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Se  l’acqua  è   utilizzata  a   scopi  di  pubblica  utilità  da  parte  di  un  ente    pubblico  la  concessione  può  avere   una  durata  massima  di    trent’anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La   concessione  è   personale:  non  è trasferibile   senza  il consenso  del   Consiglio  di    Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La   durata  massima  della  concessione  è   di quarant’anni   quando  l’acqua   sia  utilizzata   a scopi  di  pubblica  utilità  e   mediante  grandi  impianti   da  un  consorzio  di comuni.  Decadenza  Art.  18  1  La  concessione    decade  se  entro  due    anni    dal  suo    rilascio  il   concessionario  non  provvede  all’utilizzazione  dell’acqua.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Se  si  rende    necessaria    un’espropriazione  per    l’esercizio  della  concessione,  o  per  altri    motivi  importanti,  il Consiglio  di    Stato  può  prorogare   il   termine  di    cui  al    primo   Capitoloverso.  Modifica  o   revoca  a)  casi  straordinari  Art.  19  In  periodi     di   grave     penuria  di  acqua  il  Consiglio  di  Stato  può     ridurre  temporaneamente  le    quantità  di acqua  concessionate.  b)  Interesse  pubblico;  conseguimento  fraudolento;  inadempienze  Art.  20  1  La  concessione  può    essere    modificata    o  revocata  in  ogni    tempo,  previa  diffida  del  Dipartimento,  per  motivi  di interesse  pubblico.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essa  è    pure  revocata    quando  sia    stata  ottenuta  con  indicazioni  false  o    inveritiere,  o    previa  diffida,  quando  il   concessionario  non  rispetti  le condizioni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È   riservata  l’azione  penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv.   modificato  dalla   L   2.12.2008;   in vigore  dal  27.1.2009  - BU  2009,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Indennità  Art.  21  1  Nessuna   indennità  è   dovuta  al    concessionario  alla   scadenza  della  concessione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Al  concessionario  è   dovuta   una  indennità,  da  stabilire  in    conformità  delle   norme  previste  per  il  riscatto  delle  aziende  di    interesse  pubblico  dalla  legge   organica  comunale  del  10   marzo  1987:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  a)  quando  la    concessione   sia  revocata  per  motivi   di    interesse  pubblico;  b)  quando  lo  Stato    chieda  che  gli  impianti  e  i  fondi  del  concessionario  passino  in  suo    uso    e  proprietà.  Rinnovo  Art.  22  Per  il   rinnovo  della  concessione  sono  applicabili  gli  art.  11   e   seguenti.  B. Autorizzazione  Oggetto  Art.  23  Sono  soggette  ad  autorizzazione  le    captazioni   di    acqua  sotterranea  fino  a   cinquanta  litri  il   minuto  o   fino  a   duecentocinquanta  litri   il   minuto  se  destinate  all’irrigazione  di fondi  agricoli.  Domanda  a)  contenuto  Art.  24  La  domanda  dev’essere  presentata  al  Dipartimento  corredata  dei  documenti  stabiliti  dal  regolamento  d’applicazione.  b)  decisione   e   ricorso  Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  Dipartimento    decide  sentito  l’avviso    dei    Comuni  e  dei  Consorzi  di  Comuni  interessati.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Contro  le    decisioni   del  Dipartimento  è   dato  ricorso  al    Consiglio  di    Stato.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è data  con  la riserva  dei  diritti   dei  terzi.  Contenuto  dell’autorizzazione  Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorizzazione  stabilisce  le condizioni   d’utilizzazione  e   la  durata  e   in  particolare  i  modi  e   i  tempi  di    captazione   dell’acqua,  i  quantitativi  e   gli  scopi  dell’utilizzazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  può   avere  durata  massima  di    cinque   anni.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorizzazione  è personale;  non  è trasferibile  senza  il consenso  del  Dipartimento.  Modifica  o   revoca  Art.  27  1  L’autorizzazione  può  essere  modificata  o    revocata  in  ogni    tempo  quando  ciò  sia  imposto  da  un  interesse    pubblico;  la  modifica    o    la  revoca  sono  precedute,    di  regola,    da    un  congruo  termine  di    preavviso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è   pure  revocabile  quando  il   titolare  non   ne  rispetti  le condizioni  o quando  essa  sia  stata  ottenuta  con  indicazioni  false  o   inveritiere;  è   riservata   l’azione  penale.  C.  Captazioni   provvisorie  Captazioni  provvisorie  Art.  28  Le  captazioni  provvisorie  superiori  ai  cinquanta  litri  il  minuto  da  circostanze  d’emergenza    (come  siccità,  rottura  di  impianti  di  distribuzione  e  simili)  sono  autorizzate  direttamente   dal  Dipartimento  e   possono   essere  date  per  la    durata  massima   di    due  mesi.  D.  Tasse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Cpv.   modificato  dalla   L   19.11.2018;  in    vigore  dal   1.7.2019  - BU  2019,  82.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in  vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  478;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Principio  Art.  29  1  Le  concessioni,  le  autorizzazioni    e  le  captazioni  provvisorie  sono  soggette  alle  tasse  fissate  dal  regolamento  di applicazione,  giusta  i  criteri  seguenti.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le    tasse  per    le  concessioni    e   le  autorizzazioni    saranno  fissate  in  proporzione  alla  quantità  di  acqua  di    cui  è   permesso  il   prelievo  e   non  supereranno,  per  anno,   fr.  0,50   per  litro  minuto;  sarà  tenuto  conto  dello  scopo   del  prelievo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le    tasse    per    le  captazioni  provvisorie  non  supereranno  fr.  500.--;  potranno  essere    previste  esenzioni  per  casi  eccezionali.  Esenzioni  Art.  30  Gli  enti   di diritto  pubblico   sono  esenti  da  tasse.  Capitolo  IV  Disposizioni   varie,  penalità  Sondaggi,  trivellazioni,  scavi  importanti  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  sondaggi,  le  trivellazioni    o   gli  scavi    in  genere  nelle  zone  di  presenza  delle  acque  sotterranee  devono    essere  autorizzati  dal  Dipartimento;  sono    riservate  le  norme  della  legge  federale  contro  l’inquinamento  delle  acque  e   le relative  norme  cantonali  di    applicazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorizzazione  è esente  da  tasse.  Vigilanza;  ricorso  Art.  32  1  Il  Dipartimento  vigila  sull’osservanza  della  presente  legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare  esso  può  ispezionare,  in  ogni  tempo,  gli  impianti  di captazione  privati   e pubblici,  verificare  il funzionamento  o   ordinare   le misure  del  caso.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Contro  le  decisioni    del    Dipartimento  è   dato  ricorso  al  Consiglio  di  Stato,  le  cui  decisioni  sono  impugnabili  davanti  al    Tribunale  cantonale  amministrativo.  6  Penalità  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  I  contravventori  alle  norme  della  presente  legge  sono  punibili    con    multa  fino    a  fr.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20'000.--  secondo  le  norme  della  legge  del  20  aprile   2010  di  procedura  per   le  contravvenzioni,  dal  Dipartimento  competente.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   persone   giuridiche   sono  solidalmente  responsabili  del  pagamento  di    multe  inflitte   a   organi   o  incaricati  che  hanno  commesso  l’infrazione   nell’esercizio  aziendale.  Capitolo  V  Norme  finali  Entrata  in  vigore  Art.  34  Decorsi  i  termini    per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  legge  è  pubblicata    nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e    degli    atti    esecutivi  del  Cantone.  Il   Consiglio  di  Stato    ne    fissa  l’entrata  in    vigore.  Messa  in    vigore  a   contare  dal  1°  aprile  1979.  Pubblicata  nel   BU  1979  ,  53.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Cpv.  modificato  dalla  L   24.9.2013;  in  vigore   dal  1.3.2014  - BU  2013,  478;   precedente  modifica:   BU
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009,  37.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Cpv.   modificato  dalla   L   20.4.2010;   in vigore  dal  1.1.2011  -  BU   2010,  261.