Decreto esecutivo circa l’invio di pubblicazioni all’Archivio di Stato
                            5.5.2.3  Decreto esecutivo  circa l’invio di pubblicazioni all’  Archivio di Stato
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  (dell’  8 novembre 1923)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto che all’  infuori dei giornali e peri  odici inviati regolarmente all’  archivio cantonale, vi  sono molte altre  pubblicazioni che si avrebbe interesse a co  nservare nella biblioteca dell’  archivio,  d e c r e t a :  Tutte  le  pubblicazioni  stampate  nel  Cantone  o  fuori  del  Cantone,  ma  da  ditte  o  privati  ivi  domiciliati,  devono essere spe  dite, in doppio esemplar  e, all’  Archivio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pubblicato nel BU  1923  , 287.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Titolo modificato dal DE 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 368.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Testo modificato dal DE 11.11.2003; in vigore  dal 25.11.2003  -  BU 2003, 368.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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