Legge di applicazione della legge federale sulla protezione degli animali
                            Legge  di applicazione della legge federale sulla  protezione degli animali  (del 10 febbraio 1987)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il messaggio 21 maggio 1986 n. 3050 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  CAPITOLO I  Principio
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo
Art. 1
                            Lo  Stato  promuove  e  attua  la  protezione  degli  animali,  conformemente  a  quanto  prescritto dalla legislazione federale in materia.  CAPITOLO II  Organizzazione e competenze
                        
                        
                    
                    
                    
                Organi
a) Dipartimento
Art. 2
                            1  Il    Consiglio    di    Stato    designa    il    Dipartimento    competente    per    la    vigilanza  sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sentito  il  preavviso  della  Commissione  di  sorveglianza,  il  Dipartimento  decide  sulle  domande  di  autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b) Ufficio del veterinario cantonale  1  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’Ufficio  del  veterinario  cantonale  esercita  le  competenze  che  la  legislazione  federale  sulla  protezione  degli  animali  attribuisce  all’autorità  cantonale,  a  meno  che  la  presente  legge  o  i  relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente.
                        
                        
                    
                    
                    
                c) Commissione di sorveglianza
Art. 4
                            Il  Consiglio  di  Stato  nomina  una  sua  Commissione  di  sorveglianza,  quale  organo  consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali e ne fissa la composizione e le  competenze nel regolamento.
                        
                        
                    
                    
                    
                d) Municipi
Art. 5
                            1  Nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai  sensi  della  Legge  organica  comunale  e  della  Legge  sanitaria),  vigilano  sull’osservanza  della  legislazione  in  materia  di  protezione  degli  animali  ed  eseguono  i  provvedimenti  ordinati  dalle  competenti autorità cantonali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  Municipi  provvedono  alla  cattura  dei  cani,  gatti  e  di  altri  animali  randagi  o  vaganti  senza  padrone.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Collaborazione
Art. 6
                            Nell’esercizio  delle  competenze  loro  attribuite,  gli  organi  chiamati  ad  applicare  la  legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Nota marginale modificata dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3    Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 125.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  dei funzionari dell’Ufficio caccia e pesca.  CAPITOLO III  Disposizioni varie
                        
                        
                    
                    
                    
                Interventi
Art. 7
                            1  Gli organi incaricati dell’applicazione delle norme sulla protezione degli animali, hanno  diritto  all’ispezione  di  locali,  impianti,  veicoli,  oggetti  e  animali;  in  tale  funzione  hanno  qualità  di  agenti della polizia giudiziaria. Sono applicabili gli art. 34 della Legge federale sulla protezione degli  animali (LPDA) e 114 segg. del Codice di procedura penale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Essi intervengono se è accertato che animali siano trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o  sottoposti  a  interventi  illeciti.  Se  necessario  possono  sequestrarli  cautelativamente,  ricoverarli  in  luogo  idoneo  e,  sentito  il  detentore,  venderli,  farli  macellare  o  uccidere.  Dedotte  le  spese  e  l’importo della pena pecuniaria, l’eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario.
                        
                        
                    
                    
                    
                Ricorsi
Art. 8
                            4  1  Contro le decisioni dei Municipi, dell’Ufficio del veterinario cantonale e del Dipartimento  è dato ricorso al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale  amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                Legittimazione
Art. 9
                            1  Può ricorrere ai sensi dell’art. 8 chi dimostra un legittimo interesse. Per le decisioni dei  Municipi, la materia è retta dalla Legge organica comunale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Possono comunque interporre ricorso le associazioni che perseguono scopi ideali nel campo della  protezione degli animali.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 10
                            1  I controlli per gli esperimenti sugli animali, le autorizzazioni e le decisioni sono soggetti  al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 50.- a fr. 1000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel determinare l’ammontare della tassa si terrà in particolare conto delle spese cagionate, della  complessità e importanza della pratica.
                        
                        
                    
                    
                    
                Disposizioni penali
Art. 11
                            1  I reati di cui agli art. 27 e 29 cpv. 1 della LPDA sono perseguiti dall’autorità giudiziaria  competente in virtù della vigente Legge organica giudiziaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ogni altra infrazione alla Legge o all’Ordinanza federale (OPAn) per la quale è prevista la multa è  perseguita dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                Regolamenti
Art. 12
                            Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive.  CAPITOLO IV  Approvazione ed entrata in vigore
                        
                        
                    
                    
                    
                Norme abrogative e entrata in vigore
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio  federale  7  ,  conformemente  all’art.  36  cpv.  2  LFDA,  la  presente  legge  è  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4     Art.  modificato  dalla  L  26.3.2001;  in  vigore  dal  25.5.2001  -  BU  2001,  119;  precedente  modifica:  BU
                        
                        
                    
                    
                    
                1997, 216 e 287.
                            5    Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6    Cpv. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7    Approvazione federale: 9 aprile 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.  8  Pubblicata nel BU  1987  , 269.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8    Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 269.