Regolamento per gli scavi o le estrazioni di materiali nell’ambito della protezione delle acque
                            1  Regolamento  per gli scavi o le estrazioni di materiali  nell’ambito della protezione delle acque  (del 4 dicembre 1969)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  vista  la  Legge  federale  sulla  protezione  delle  acque  dall’inquinamento  del  16  marzo  1955,  segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4 e 12; e la Legge di applicazione della legge federale sulla protezione  delle acque dall’inquinamento del 21 aprile 1965, segnatamente gli art. 1, 2, 3, 4, 7, 29 e 30;  d e c r e t a :  Art. 1  1  L’apertura  di  cave,  l’esecuzione  di  scavi,  o,  in  genere,  qualsiasi  estrazione  di  materiali  soggiace in ogni caso all’autorizzazione della Divisione dell’ambiente del Dipartimento del Territorio  (in seguito detta Divisione).  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  relative  domande  devono  essere  presentate  nei  modi  e  nelle  forme  previste  dal  regolamento  sulle autorizzazioni a costruire del 5 novembre 1963.  Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Gli  scavi  non  possono  di  regola  essere  spinti  oltre  due  metri  sopra  il  livello  massimo  della falda freatica stabilito dalla Divisione.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In ogni caso non possono essere autorizzati scavi fino alla seconda falda freatica.  Art. 3  3  Se  le  circostanze  lo  esigono,  la  Divisione  può  esigere,  a  spese  del  richiedente,  l’esecuzione di sondaggi per accertare la situazione della falda freatica.  Art. 4  1  I luoghi di scavo, compresi quelli esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente  regolamento,  devono  di  regola  essere  sistemati  mediante  colmataggio  con  materiale  idoneo  e  coperti con uno strato di terra vegetale di 50 centimetri almeno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Divisione stabilisce caso per caso i termini per la sistemazione e le altre condizioni particolari.  4  Art. 5  1  La   Divisione   può   modificare   o   revocare   le   autorizzazioni   previste   dal   presente  regolamento.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  titolare  dell’autorizzazione  è  responsabile  dei  danni  cagionati  alla  falda  freatica  o  alle  acque  pubbliche in genere.  Art. 6  Il presente regolamento entra in vigore  6  con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle  leggi e degli atti esecutivi.  Pubblicato nel BU  1969  , 189.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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                Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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                Art. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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                Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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