Decreto esecutivo di applicazione degli art. 29, 36 e 37 della legge federale 8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio
                            11.2.1.5  Decreto esecutivo  di applicazione degli ar  t. 2  9, 36 e 37 della legge federale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8 novembre 1934 sulle banc  he e le casse di risparmio  (del 2 aprile 1935)  IL CONSIGLIO DI STAT  O  DELLA  REPUBBLICA E CANTONE  DEL TICINO  -  vista la Legge  federale 8 novembre 1934
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  sulle banche e le casse di risparmio, in applicazione  degli  art  . 29, 36 e 37 della stessa,  -  su proposta dei Dipartiment  i delle finanze e di giustizia,  d e c r e t a :  Art. 1  L’  Autorità unica cantonale, giudicante in tema di moratoria,  di fallimento e di concordato  delle banche e delle casse di risparmio è la Camera  civile d’appello.  Art. 2  La  stes  sa, nell’  adempimento  delle  sue  mansioni,  potrà  delegare  uno  o  più  dei  suoi  membri   per   determinate   operazioni   o   speciali   atti   di   istruttoria,  sotto   l  a   sua   direzione   e  sorveglianza.  §  . Potrà valersi, altresì, dell’  opera di esperti in materia bancaria o di altra natura, da essi designat  i,  quando lo ritenga opportuno.  Art. 3  Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino  delle leggi  ed atti  esecutivi del Cantone.  Pubb  licato nel BU il 9 aprile 1935.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            CS 10, 331.