Regolamento di applicazione del decreto legislativo concernente il rinnovo di abitazioni
                            1  Regolamento  di applicazione del decreto legislativo concernente il rinnovo di abitazioni  (del 31 gennaio 1979)  IL CONSIGLIO DI STATO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  visto il decreto legislativo concernente il rinnovo di abitazioni del 12 settembre 1978;  su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  ;  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Competenze
Art. 1
                            1  Il  Dipartimento  della  sanità  e  della  socialità  è  incaricato  dell’applicazione  del  decreto  legislativo 12 settembre 1978 concernente il rinnovo di abitazioni (in seguito decreto).  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Dipartimento si vale a tale scopo dell’Ufficio dell’abitazione (in seguito Ufficio).
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Condizioni economiche
Art. 2
                            1  Possono  essere  rinnovate  con  l’aiuto  cantonale  le  abitazioni  destinate  alle  persone  o  famiglie residenti nel Cantone aventi:  a)  un reddito imponibile non superiore ai fr. 30’000.- annui;  b)  una sostanza imponibile non superiore ai fr. 80’000.-.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  limiti  di  cui  al  cpv.  1  sono  aumentati  di  fr.  3’000.-  rispettivamente  fr.  10’000.-  per  ogni  figlio  in  formazione  scolastica  o  professionale  ancora  incompiuta,  al  più  tardi  fino  al  compimento  del  venticinquesimo anno.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Gli  importi  di  cui  ai  capoversi  1  e  2  sono  adeguati  all’indice  dei  prezzi  al  consumo  del  mese  di  dicembre  dell’anno  precedente  il  periodo  di  tassazione  determinante  (indice  al  31  dicembre  1978,  punti 101,0).  4
                        
                        
                    
                    
                    
                Tassazione
Art. 3
                            Per  reddito  e  sostanza  imponibili  ai  sensi  del  presente  regolamento  s’intendono  quelli  desunti  dall’ultima  notifica  di  tassazione.  Per  gli  stranieri  tassati  alla  fonte  fa  stato  il  reddito  lordo  dell’anno precedente diminuito delle deduzioni previste dalla Legge tributaria.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lavori sussidiabili
Art. 4
                            Sono sussidiabili i seguenti lavori di rinnovo con riserva dell’art. 8 del decreto:  a)  le opere da capomastro relative alla ristrutturazione parziale o generale dell’immobile;  b)  le opere da carpentiere-copritetto e lattoniere inerenti la sostituzione completa o parziale della  copertura;  c)  le opere da metalcostruttore, da falegname e da vetraio per sostituzione di serramenta, ecc.;  d)  le opere da pittore per i locali ristrutturati; opere esterne relative al rifacimento delle facciate con  tinteggi isolanti od intonaci plastici;  e)  opere da istallatore idraulico relative agli impianti di nuove cucine e nuovi servizi igienici;  f)  nuovi impianti di riscaldamento;  g)  sostituzione impianti elettrici non conformi;  h)  onorari relativi alle opere di progettazione.
                        
                        
                    
                    
                    
                Lavori non sussidiabili
Art. 5
                            Non   sono   sussidiabili   i   semplici   lavori   di   tinteggio,   verniciatura,   riparazione   degli  apparecchi  sanitari  e  dell’impianto  di  riscaldamento  ed  elettrico,  sostituzione  di  pavimenti  che  non  sono in relazione alla ristrutturazione dell’alloggio, piccoli lavori di riparazione alla copertura, ecc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Ingresso modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
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                Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.
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                Cpv. introdotto dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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                Cpv. introdotto dal DE 18.2.1986; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1986, 32.
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Procedura
Art. 6
                            1  La   domanda   di   sussidio   dev’essere   inoltrata   al   Dipartimento   -   Ufficio   abitazioni  economiche - corredata dalla seguente documentazione:  -  2 copie formulario di richiesta vidimato dal Comune nel quale si trova l’immobile da riattare;  -  2 copie progetto definitivo approvato dalle competenti autorità, scala 1:100, dal quale risulti la  situazione dell’alloggio prima e dopo il rinnovo;  -  2 copie relazione tecnica;  -  2 copie preventivo dettagliato;  -  estratto censuario recente;  -  documentazione   attestante   la   situazione   finanziaria   di   chi   occupa   l’alloggio   (notifica   di  tassazione o certificato di salario lordo);  -  stato  di  famiglia  di  chi  occupa  l’alloggio  rilasciato  dal  Comune  sul  quale  sorge  l’immobile  da  riattare;  -  copia  dell’autorizzazione  cantonale  a  costruire  e  licenza  edilizia  comunale  o  della  notifica  al  Municipio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nel  caso  di  alloggi  già  occupati  l’ammontare  della  pigione  prima  del  rinnovo,  escluse  le  spese  accessorie, dovrà essere comunicata al Dipartimento.
                        
                        
                    
                    
                    
                Zona urbana
Art. 7
                            È  considerata  zona  urbana  ai  sensi  dell’art.  11  del  decreto  il  territorio  dei  comuni  completamente  o  parzialmente  esclusi  dalla  zona  di  montagna  ai  sensi  del  catasto  federale  della  produzione agricola.
                        
                        
                    
                    
                    
                Assegnazione alloggi
Art. 8
                            Nell’assegnazione  in  locazione  di  un  alloggio  sussidiato  si  dovrà  tenere  conto  del  numero degli occupanti. In particolare:  a)  le persone sole potranno usufruire di un alloggio di 2 locali al massimo;  b)  per  gli  alloggi  di  5  locali  ed  oltre  il  sussidio  sarà  versato  unicamente  se  locati  ad  almeno  3  persone.
                        
                        
                    
                    
                    
                Controllo delle pigioni e delle condizioni economiche
dei beneficiari
Art. 9
                            1  Il proprietario per sé o per gli inquilini è tenuto a presentare all’Ufficio i dati economico-  familiari ai fini del controllo della pigione e delle condizioni di sussidiamento.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La mancata presentazione della documentazione richiamata al cpv. 1 può comportare l’immediata  sospensione del sussidio.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Per la determinazione della pigione prima del rinnovo (art  .  14 DL) nel caso in cui l’abitazione non  sia  precedentemente  locata,  valgono  per  analogia  le  direttive  dell’Amministrazione  cantonale  delle  contribuzioni per il calcolo del valore locativo.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Nella  determinazione  della  pigione  dopo  il  rinnovo  si  terrà  conto  di  una  adeguata  quota  per  l’ammortamento, le spese di manutenzione e d’amministrazione.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                Sospensione del sussidio
Art. 10
                            Quando  il  reddito  o  la  sostanza  di  chi  occupa  l’alloggio  rinnovato  supera  i  limiti  fissati  dall’art.  2  del  presente  regolamento  il  sussidio  sarà  sospeso  a  partire  dal  1°  gennaio  dell’+anno  seguente.  Art. 11  Il  presente  regolamento  viene  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi ed entra in vigore a contare dal 1° gennaio 1979.  Pubblicato nel BU  1979  , 29.
                        
                        
                    
                    
                    
                
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                Cpv. modificato dal R 24.8.1994; in vigore dal 1.1.1995 - BU 1994, 459.
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                Cpv. introdotto dal R 28.6.1983; in vigore dal 1.7.1983 - BU 1983, 155.
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