Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
                            Legge  cantonale di applicazione della legge federale sulle armi,  gli accessori di armi e le munizioni  (LCLArm)  (del 20 aprile 2009)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO  -  -  -  d e c r e t a :
                        
                        
                    
                    
                    
                Scopo e oggetto della legge
Art. 1
                            La  presente  legge  disciplina  l’applicazione  della  Legge  federale  del  20  giugno  1997  sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell’Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle  armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).
                        
                        
                    
                    
                    
                Autorità competente
Art. 2
                            1  Il Consiglio di Stato applica la LArm e l’OArm e in particolare:  a)  b)  c)  d)  e)  f)  g)  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  i)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31b LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca  dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Principio
Art. 3
                            Necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione,  intende acquistare:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                Requisiti personali per il rilascio
Art. 4
                            1  La  patente  è  rilasciata  alla  persona  che  ne  fa  richiesta  e  che  risponde  ai  requisiti  previsti dalla LArm.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il richiedente deve:  a)  b)  c)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.
                        
                        
                    
                    
                    
                Condizioni e oneri speciali
Art. 5
                            1  Il  rilascio  delle  patenti  o  delle  autorizzazioni  può  essere  subordinato  a  condizioni  o  oneri speciali.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  In  particolare,  il  regolamento  può  subordinare  l’ottenimento  della  patente  al  superamento  di  esami  atti  ad  accertare  l’adempimento  delle  condizioni  poste  dalla  legislazione  federale  e  dalla  presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Validità temporale
Art. 6
                            La validità temporale è limitata:  a)  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                Dovere d’informazione
Art. 7
                            1  La  persona  che  intende  ottenere  una  patente  o  un’autorizzazione  eccezionale  deve  fornire al Dipartimento tutte le informazioni utili ad accertare l’adempimento delle condizioni poste  al  rilascio  e  in  particolare  segnalare  procedure  penali  pendenti  nei  suoi  confronti,  di  cui  sia  a  conoscenza.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  persona  beneficiaria  di  un  permesso,  di  una  patente  o  di  un’autorizzazione  è  tenuta  ad  informare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio sono cambiate o gli oneri  del rilascio non sono più rispettati.
                        
                        
                    
                    
                    
                Obbligo d’informazione delle autorità
Art. 8
                            1  Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati  dal  segreto  d’ufficio,  comunicano  gratuitamente,  su  richiesta  scritta  e  motivata  del  Dipartimento,  quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm  e della presente legge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad  un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato,  le  sentenze  ed  i  decreti  di  accusa  aventi  tratto  a  comportamenti  illeciti  connessi  con  l’uso  o  con  l’abuso  di  armi,  accessori  di  armi  e  munizioni  ed  in  particolare  emanati  in  applicazione  dell’art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            260  quater   del Codice penale svizzero.
                        
                        
                    
                    
                    
                Tasse
Art. 9
                            Il  Consiglio  di  Stato  fissa  la  tassa  degli  esami  e  della  patente  per  collezionisti,  che  ammonta al massimo a fr. 500.--.
                        
                        
                    
                    
                    
                Sanzioni
Art. 10
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento e sono punite con la multa fino a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10’000.-- franchi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                Rimedi di diritto
Art. 11
                            3  1  La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
                        
                        
                    
                    
                    
                Norma abrogativa
Art. 12
                            La  Legge  cantonale  del  31  gennaio  2000  di  applicazione  della  legge  federale  sulle  armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogata.
                        
                        
                    
                    
                    
                Entrata in vigore
Art. 13
                            1  Trascorsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  la  presente  legge  è  pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Art. modificato dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.
                        
                        
                    
                    
                    
                3
                            Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4    Entrata in vigore: 1° luglio 2009 - BU 2009, 271.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Pubblicata nel BU  2009  , 271.