Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di ar... (571.100)
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di ar... (571.100)
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni
Legge cantonale di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LCLArm) (del 20 aprile 2009) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO - - - d e c r e t a :
Scopo e oggetto della legge
Art. 1
La presente legge disciplina l’applicazione della Legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (LArm) e dell’Ordinanza del 21 settembre 1998 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (OArm).
Autorità competente
Art. 2
1 Il Consiglio di Stato applica la LArm e l’OArm e in particolare: a) b) c) d) e) f) g) h)
1 i)
2 Esso designa il Dipartimento competente che funge da servizio di comunicazione ai sensi dell’art.
31b LArm e stabilisce le modalità procedurali e di esecuzione per il rilascio, il rinnovo e la revoca dei permessi, delle patenti e delle autorizzazioni e per i casi di sequestro e di ritiro definitivo.
Principio
Art. 3
Necessita della patente cantonale, in particolare, la persona che, a scopo di collezione, intende acquistare: a) b) c)
Requisiti personali per il rilascio
Art. 4
1 La patente è rilasciata alla persona che ne fa richiesta e che risponde ai requisiti previsti dalla LArm.
2 Il richiedente deve: a) b) c)
1 Lett. modificata dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.
Condizioni e oneri speciali
Art. 5
1 Il rilascio delle patenti o delle autorizzazioni può essere subordinato a condizioni o oneri speciali.
2 In particolare, il regolamento può subordinare l’ottenimento della patente al superamento di esami atti ad accertare l’adempimento delle condizioni poste dalla legislazione federale e dalla presente legge.
Validità temporale
Art. 6
La validità temporale è limitata: a) b)
Dovere d’informazione
Art. 7
1 La persona che intende ottenere una patente o un’autorizzazione eccezionale deve fornire al Dipartimento tutte le informazioni utili ad accertare l’adempimento delle condizioni poste al rilascio e in particolare segnalare procedure penali pendenti nei suoi confronti, di cui sia a conoscenza.
2 La persona beneficiaria di un permesso, di una patente o di un’autorizzazione è tenuta ad informare immediatamente il Dipartimento se le condizioni per il rilascio sono cambiate o gli oneri del rilascio non sono più rispettati.
Obbligo d’informazione delle autorità
Art. 8
1 Le autorità amministrative e giudiziarie cantonali nonché i Comuni, anche se vincolati dal segreto d’ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l’applicazione della LArm e della presente legge.
2 Esse segnalano inoltre d’ufficio tutti i casi, costatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento per violazione delle disposizioni in materia di armi.
3 Le autorità giudiziarie del Cantone trasmettono al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti di accusa aventi tratto a comportamenti illeciti connessi con l’uso o con l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni ed in particolare emanati in applicazione dell’art.
260 quater del Codice penale svizzero.
Tasse
Art. 9
Il Consiglio di Stato fissa la tassa degli esami e della patente per collezionisti, che ammonta al massimo a fr. 500.--.
Sanzioni
Art. 10
2
1 Le contravvenzioni sono perseguite dal Dipartimento e sono punite con la multa fino a
10’000.-- franchi.
2 È applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.
Rimedi di diritto
Art. 11
3 1 La decisione del Dipartimento è impugnabile al Consiglio di Stato.
2 La decisione del Consiglio di Stato è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo.
3 I ricorsi non hanno effetto sospensivo.
Norma abrogativa
Art. 12
La Legge cantonale del 31 gennaio 2000 di applicazione della legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni è abrogata.
Entrata in vigore
Art. 13
1 Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
2 Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.
4
2 Art. modificato dalla L 11.3.2013; in vigore dal 3.5.2013 - BU 2013, 219.
3
Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.
4 Entrata in vigore: 1° luglio 2009 - BU 2009, 271.
Pubblicata nel BU 2009 , 271.