Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 4’800’000.--, per il periodo 2006-2009, allo scopo di promuovere il risanamento e la costruzione di edifici secondo gli standard Minergie e lo sfruttamento delle energie rinnovabili indigene
                            9.1.7.1.2  Decreto legislativo  concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 4’800’000.  --  ,  per il periodo 2006  -  2009, allo scopo di promuovere il risanamento  e la costruzione di edifici secondo gli standard Minergie  e lo sfruttamento delle energie  rinnovabili indigene  (del 20 marzo 2006)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 5 ottobre 2005 n. 5703 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art. 1  È stanziato un credito quadro di spesa globale massima di fr. 4’800’000.  --  per  il periodo
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006  -  2009,  destinato  al  finanziamento  di   programmi  promozionali   per   il  risanamento  e  la  costruzione  di  edifici  realizzati  secondo  gli  standard  Minergie  e  per  l’utilizzazione  di  energie  rinnovabili  indigene.  Il  montante  di  spesa  netto  a  carico  d  el  Cantone  potrà  ammontare  a  un  massimo di fr. 3’200’000.  --  .  Art. 2  1  Sono approvate le modalità proposte dal Consiglio di Stato per il sussidiamento degli  impianti di riscaldamento a legna.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  Consiglio  di  Stato  fisserà  i  criteri  per  la  determinazione  de  i  sussidi  per  la  promozione  dello  standard Minergie e dell’utilizzazione delle energie rinnovabili indigene.  Art. 3  Il  Consiglio  di  Stato  presenterà  annualmente  un  rapporto  comprendente  il  rendiconto  delle misure di promozione intraprese e l’analisi sui r  isultati ottenuti e la loro efficacia.  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il  credito  è  iscritto  al  conto  investimenti  del  Dipartimento  del  territorio,  Sezione  protezione aria, acqua e suolo.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I contributi federali saranno accreditati alla corrispondente voce d’entrata.  Art. 5  Tras  corsi  i  termini  per  l’esercizio  del  diritto  di  referendum,  il  presente  decreto  è  pubblicato  nel  bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pubblicato nel BU  2006  , 163.
                        
                        
                    
                    
                    
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                            Entrata in vigore: 12.5.2006  -  BU 2006, 163.