Decreto legislativo concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali
                            Decreto legislativo  concernente l’adesione del Canton Ticino all’Accordo intercantonale  del 18 febbraio 1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici  e professionali  (del 6 febbraio 1995)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 11 ottobre 1994 n. 4309 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a :  Art.  1  È  ratificata  l’adesione  del  Cantone  Ticino  all’Accordo  intercantonale  del  18  febbraio
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1993 sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.  Art.  2  Il  Dipartimento  dell’istruzione  e  della  cultura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  è  incaricato  dell’esecuzione  del  citato  Accordo.  Art.  3  Il contributo annuo ricorrente verrà stabilito annualmente con il preventivo.  Art.  4  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum il presente decre  to legislativo  è  pubblicato  nel  bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  del  Canton  Ticino  ed  entra  immediatamente in vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pubblicato nel BU  1995  , 142.  Decreto legislativo  concernente la ratifica della modifica del 16 giugno 2005  dell’Accordo intercantonale  sul riconoscimento dei diplomi  scolastici e professionali  del 18 febbraio 1993  (del 30 gennaio 2007)  IL GRAN CONSIGLIO  DELLA REPUBBLICA E C  ANTONE TICINO  visto il messaggio 29 agosto 2006 n. 5824 del Consiglio di Stato,  d e c r e t a  :  Art.  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  È  ratificata  la  modifica  del  16  giugno  2005  dell’Accordo  intercantonale  sul  riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 feb  braio 1993.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Spese e ricavi derivanti dall’adozione della Convenzione sono iscritti nei conti di gestione  corrente  del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, Direzione del Dipartimento.  Art.  2  Il Consiglio di Stato è autorizzato a ratificare con decreto esecutivo modifiche di valore  non sostanziale dell’Accordo adottate dalla Conferenza de  i cantoni firma  tari.  Art.  3  Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo  è  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  leggi  e  degli  atti  esecutivi  ed  entra  immediatamente  in  vigore.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pubblicato  nel BU  20  07  , 114.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Denominazione  modificata  in  «Dipartimento  dell’educazione,  della  cultura  e  dello  sport»  DE  del
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9.7.2002 in vigore dal 12.7.2002  -  BU 2002, 195.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Entrata in vigore: 17  marzo 1995.