Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Conservatorio della Svizzera italiana concernente il sussidio cantonale alla sezione professionale dell’ Istituto --> 5.2.2.6
                            5.1.8.5: Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino e il Conservatorio della Svizzera italiana  concernente il sussidio cantonale alla sezione professionale dell’ Istituto - 5 ottobre 1998  Convenzione tra la Repubblica e Cantone del Ticino  cantonale alla sezione professionale dell’ Istituto  Art. 1  sezione professionale del Conservatorio della Svizzera italiana.  Art. 2          Il sussidio annuale che il Cantone Ticino concede al Conservatorio della Svizzera italiana per l’  attività della sezione professionale (corso preparatorio, formazioni nel ramo di Pedagogia musicale, nel  ramo di Interpretazione/Performance, nel ramo di Musica nelle scuole pubbliche e Musica sacra, nel ramo  di Direzione, nei rami particolari, aggiornamento) è erogato in base alle norme di legge e di regolamento  cantonali vigenti in materia di formazione professionale e applicando per analogia i provvedimenti decisi dal  Consiglio di Stato in materia di spesa per il personale.  Art. 3  a)    alla presentazione di un piano finanziario pluriennale equilibrato;  b)        all’  approvazione  del  preventivo  da  presentare  alla  Divisione  della  formazione  professionale  del  Dipartimento dell’ istruzione e della cultura  [1]   entro il 31 agosto di ogni anno per l’ anno scolastico  successivo;  c)    all’ approvazione del consuntivo da presentare alla stessa Divisione entro il 31 ottobre successivo alla  conclusione dell’ anno scolastico;  d)    a rapporti positivi degli esperti delegati dal Dipartimento dell’ istruzione e della cultura  [2]   a vigilare sulla  qualità dell’ insegnamento e ad assistere agli esami.  Art.  4          Il sussidio viene di regola versato, riservate altre disposizioni di legge e di regolamento  sopramenzionati, nel modo seguente:  a)    una prima rata corrispondente al 30% dell’ importo globale in settembre, dopo l’ approvazione del  preventivo;  b)    una seconda rata corrispondente al 50% dell’ importo globale in febbraio;  c)    il restante 20% all’ approvazione del consuntivo.  Art. 5          Il Cantone Ticino, sulla base dei rapporti degli esperti delegati a vigilare sulla qualità dell’  insegnamento e ad assistere agli esami:  a)    riconosce l’ equipollenza dei diplomi conferiti dal Conservatorio della Svizzera italiana con quelli di  uguale livello rilasciati da altri conservatori svizzeri e ne attesta la validità professionale;  b)    controfirma i diplomi per mano del Direttore del Dipartimento dell’ istruzione e della cultura.  [3]  Art. 6  può essere rinnovata con semplice accordo tra le parti, riservate le competenze del Gran Consiglio in caso  di modifica dell’ art. 2.  Art. 7  decreto legislativo e annulla la precedente convenzione del 6 dicembre 1994.  Bellinzona, 5 ottobre 1998                                   Consiglio di Stato del Cantone Ticino:                                                                           Il Direttore del DIC                                                                           Conservatorio della Svizzera italiana:                                                                           Il Presidente  Pubblicata nel BU  1998  , 413.